Attualità | 2008-11-28 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Dall’Associazione Nazionale Magistrati le osservazioni sul disegno di legge S1082 |
L’Associazione Nazionale Magistrati, convinta che il processo civile rappresenti strumento indispensabile oltre che per la tutela dei diritti dei cittadini, anche per lo sviluppo del sistema economico del paese, ribadisce l’indifferibilità dell’adozione di efficaci interventi volti ad assicurare la riduzione del numero delle controversie pendenti e la ragionevole durata dei processi. Obiettivi questi che potranno essere ottenuti solo attraverso misure di carattere processuale adeguate a migliorare la risposta alla domanda di tutela giurisdizionale da coordinarsi, tuttavia, con le necessarie riforme relative all’organizzazione, alla geografia giudiziaria ed all’effettiva operatività del Processo Civile Telematico. Il processo civile telematico, allo stato, difficilmente potrà trovare concreta attuazione sia in considerazione della mancanza delle necessarie risorse finanziarie sia in virtù del fatto che il progetto di riforma risulta ormai "datato" e tecnologicamente inadeguato. Sul piano metodologico, peraltro, occorre rimarcare la necessità di procedere a modifiche legislative che non siano caratterizzate da contingenze emergenziali, ma appaiano ispirate da una visione sistematica dei problemi della giustizia. Solo operando in tal modo sarà anche possibile limitare i costi del processo ed assicurare all’utente la certezza dell’attuazione dei diritti vantati. Nell’ambito dell’indicata prospettiva l’Associazione Nazionale Magistrati ha già segnalato che l’iniziativa legislativa in esame costituisce un indubbio primo segnale positivo rispetto all’esigenza di restituire funzionalità ed efficienza al sistema giudiziario, sebbene si auspica l’avvio di una ampia fase di organiche e complessive riforme sulle linee più volte indicate dalla magistratura associata. Effettuata tale premessa, l’Associazione, sulla scorta dell’articolato parere in ordine al D.d.L. S1082 espresso dalla Commissione di Studio “Diritto e Processo civile” istituita presso l’ANM, rileva anzitutto l’assoluta carenza di iniziative in materia di sfoltimento e razionalizzazione dei riti processuali che erano state indicate quale assoluta priorità di intervento. Non si è provveduto, infatti, all’abrogazione del rito societario, la cui inefficienza è ormai condivisa da tutti gli operatori del settore. Dovrebbero essere, altresì, valorizzati gli strumenti conciliativi idonei a favorire la composizione dei conflitti, mediante la tempestiva adozione dei decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale. L’esame, poi, delle singole disposizioni del disegno di legge induce a ritenere che alcune appaiono condivisibili ed evidentemente adottate nell’ottica di snellimento delle controversie, quali in particolare: Art. 54) Ordinanza sulla ricusazione Art. 83) Procura alle liti L’intervento sulla disciplina della rimessione in termini Art. 183) Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Le modifiche previste per il giudizio di appello Art. 257 bis) Testimonianza scritta Art. 360 bis) Ammissibilità del ricorso in Cassazione Art. 616) L’intervento sul processo di esecuzione Altre disposizioni suscitano perplessità e richiederebbero correzioni e miglioramenti. Al riguardo vanno evidenziate le seguenti: Art. 7) Competenza del giudice di pace Art. 38, 39, 40, 42 e ss.) Incompetenza, litispendenza e continenza di cause, connessione e disciplina del regolamento di competenza Artt. 91, 92 e 96) Gli interventi sulla disciplina delle spese processuali Art. 101) Principio del contraddittorio Art. 115) Disponibilità delle prove Artt. 120 e 132) Pubblicità e contenuto della sentenza Artt. 191 e 195) Nomina del consulente tecnico, processo verbale e relazione Art. 702 bis e ss.) Il nuovo procedimento sommario di cognizione Roma, 18 novembre 2008 La Giunta Esecutiva Centrale
Al link indicato il parere integrale http://www.associazionemagistrati.it/articolo.php?id=1808
Testo del 2008-11-28
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