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   sinsitri stradali 2006-10-13 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Circolare Ania 13 ottobre 2006 su CARD convenzione tra imprese per risarcimento diretto

Abstract: Risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale - Convenzione tra imprese per il risarcimento diretto (CARD) - Fonte: Ania / Assicurativo

Prot. 0352 Circolare Roma, 13 ottobre 2006

Ass. Auto

Sistemi Informativi

ALLE IMPRESE ESERCENTI

LE ASSICURAZIONI

AUTO Risarcimento diretto dei danni derivanti dalla

circolazione stradale - Convenzione tra

imprese per il risarcimento diretto (CARD) -

Seminario informativo per le imprese

Facciamo seguito alla nostra Comunicazione prot. n. 301 del 5 settembre 2006, per

rappresentare gli sviluppi sull’organizzazione del sistema di risarcimento diretto

determinatisi successivamente alla pubblicazione del decreto di attuazione e per

fornire prime indicazioni sulla struttura normativa della Convenzione che regolerà i

rapporti tra imprese (v. testo allegato con relativa modulistica di adesione).

Al riguardo, si segnala in particolare la ribadita volontà del Governo che il sistema di

risarcimento diretto trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i sinistri

che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007.

L’avvio del sistema secondo la data prevista del regolamento di attuazione, considerati

i molteplici oneri organizzativi necessari per il suo funzionamento, comporterà per le

imprese un’intensa attività di ridefinizione dei processi aziendali da condursi in tempi

assai ristretti, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità informatiche che

dovranno essere coerenti con il nuovo impianto e gli obblighi di assistenza dei propri

assicurati/danneggiati in sede di liquidazione dei danni che li riguardano. Impatti di

rilevo si verificheranno anche a seguito delle nuove regole di rendicontazione dei

sinistri che l’ISVAP sta predisponendo per tener conto del metodo di compensazione

che regolerà i rapporti economici tra imprese, con le relative implicazione sulle

tecniche di riservazione. Occorrerà poi considerare gli effetti del nuovo sistema

sull’analisi del rischio r.c. auto a fini tariffari, che dovrà essere necessariamente

34 Falso

2

rimodulata, per le componenti di premio puro derivanti dai sinistri rientranti nel campo

di applicazione del sistema, in funzione della valorizzazione dei costi di risarcimento

diretti e del metodo di rimborso forfetario.

In considerazione dello spessore di tali nuove incombenze, l’Associazione ha

organizzato un seminario informativo in cui verranno esaminati tutti i profili

applicativi connessi con il nuovo sistema che risultano già definiti, a partire

dall’analisi della struttura della Convenzione, di cui, nel paragrafo 2, si sintetizzano i

caratteri fondanti. Per gli aspetti che non saranno ancora definiti, soprattutto in

relazione ad attività che non rientrano nella sfera di competenza dell’Associazione, si

forniranno indicazioni alla luce dello stato di avanzamento dei relativi progetti.

Il seminario si svolgerà presso l’Unione del Commercio e del Turismo – Sala

Orlando, in Corso Venezia, 47/49, Milano – nella giornata di giovedì 26 ottobre

2006, con inizio dalle ore 10 e durata per l’intera giornata.

L’incontro, che è strettamente riservato alle imprese, è destinato, in particolare, ai

responsabili della Struttura Assicurazioni Auto, dei Servizi Sinistri, dei Servizi

Informatici e dei Servizi Amministrativi.

1. Le determinazioni del Tavolo tecnico istituzionale

Come è noto, i profili applicativi del risarcimento diretto, in ordine agli elementi

problematici segnalati nella nostra precedente comunicazione, hanno formato oggetto

di confronto tecnico sul Tavolo istituzionale tenutosi presso il Ministero dello sviluppo

economico e che ha visto la partecipazione di ANIA, ISVAP, AGCM, rappresentanti

del Consiglio nazionale dei Consumatori ed Utenti, Sindacati agenti.

Si ricorda che le questioni problematiche emerse a seguito dell’analisi del testo del

decreto di attuazione riguardavano sostanzialmente due profili: a) la gestione della

stanza di compensazione dei rimborsi tra imprese, secondo il nuovo metodo del costo

medio forfetario, che ai sensi del regolamento di attuazione e in linea con i pareri resi

dall’AGCM, deve essere completamente autonoma e separata dall’attività delle

imprese e dall’associazione di categoria; b) le conseguenze derivanti dal divieto di

scambi tra imprese dei costi dei sinistri, richiesto dall’AGCM e confermato

sostanzialmente dal decreto, in relazione a clausole contrattuali diffuse in r.c. auto

(facoltà di rimborso del sinistro per evitare il malus, franchigie, rivalse).

Su tali temi, rispetto ai quali la normativa di esecuzione non fornisce direttamente

elementi risolutivi, il confronto tecnico in sede istituzionale si è svolto in un clima

costruttivo, ma necessariamente condizionato dai motivi d’urgenza legati alla ribadita

volontà del Governo di far partire il sistema alla data di entrata in vigore stabilita dal

decreto di attuazione.

3

In tale contesto:

- l’Associazione ha assunto e svolto nei tempi concordati il compito di definire la

Convenzione che regolerà i rapporti organizzativi ed economici tra le imprese in

linea con quanto disciplinato dal regolamento di attuazione. Il testo della

Convenzione - predisposto con l’ausilio di un apposito Gruppo di lavoro e

approvato nella sua architettura dal Comitato Auto e dal Comitato esecutivo

dell’ANIA - è stato sottoposto preventivamente dal Ministero dello sviluppo

economico a tutti i componenti il Tavolo istituzionale per una condivisione dei

contenuti e delle scelte operate;

- il Tavolo ha individuato l’ente gestore della stanza di compensazione, compito

che in totale autonomia rispetto all’apparato organizzativo funzionale

all’operatività del sistema sarà affidato alla Consap S.p.A., secondo un protocollo

di servizio che garantirà la terzietà richiesta dal regolamento di attuazione e dai

pareri resi sul punto dall’AGCM;

- sono state condivise soluzioni operative per assicurare la conservazione delle

clausole contrattuali precedentemente richiamate nonostante il divieto di scambi

informativi sul costo dei sinistri risarciti nell’ambito del sistema di risarcimento

diretto.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, tenuto conto della assoluta condivisione da

parte di tutti i soggetti presenti al Tavolo in ordine alla necessità di garantire la

conservazione delle clausole in questione (ferma ovviamente la libera determinazione

delle imprese), sono state definite le seguenti soluzioni:

a. Riscatto del malus - Trattandosi di una clausola favorevole ai consumatori e per

quanto detto sulle aspettative istituzionali, è stata esclusa la possibilità di

concepirne una generalizzata abrogazione.

Tale radicale soluzione, infatti, al di là degli effetti negativi per i contraenti,

avrebbe implicato la disdetta di tutti i contratti in essere, con evidenti ricadute di

tipo commerciale e nei rapporti con gli assicurati e si sarebbe dovuta realizzare

in un arco di tempo di almeno un anno (periodo necessario per modificare tutti i

contratti che progressivamente giungono a scadenza contrattuale). Per tutto tale

periodo, inoltre, sarebbe stato necessario uno scambio di informazioni tra impresa

sui costi dei sinistri, su cui, come si è visto, non sembrano sussistere più

possibilità.

La soluzione per evitare la scomparsa della clausola in questione è stata

individuata in una differente procedura di riscatto del malus, nella quale

l’assicurato eserciterebbe il proprio diritto nei confronti del gestore della stanza

di compensazione, anziché presso la propria impresa assicuratrice.

Tale procedura, preventivamente portata a conoscenza del contraente attraverso

la comunicazione del nuovo premio assicurativo (30 giorni prima della scadenza,

4

secondo il regolamento ISVAP n. 4, dell’8 agosto 2006) consentirebbe al

contraente stesso di valutare l’opportunità di chiedere il riscatto del malus in

tempo utile per la scadenza contrattuale. A tal fine, verrà concepito un sistema di

interrogazione verso la CONSAP (secondo procedure che l’ente appronterà) per

rendere noto all’interessato il costo del sinistro effettivamente risarcito e il cui

rimborso integrale consentirebbe il riscatto del malus.

A differenza di quanto avviene oggi, il rimborso del danno liquidato

dall’assicuratore potrebbe essere effettuato nei confronti del gestore della stanza

di compensazione anziché nei confronti della propria impresa. Il gestore della

stanza di compensazione provvederebbe quindi a girare tale importo all’impresa

“gestionaria” ed allo storno del forfait all’impresa “debitrice” che sarebbe quindi

messa in condizione di annullare il malus al proprio assicurato.

Non sfugge naturalmente la macchinosità di tale procedura (che potrebbe peraltro

contemplare un ruolo di ausilio da parte degli intermediari), soprattutto nei casi in

cui le operazioni necessarie si concentrassero in occasione della scadenza di

contratto.

Così come non può escludersi che i tempi per realizzare le procedure applicative

in questione da parte della CONSAP potrebbero essere non brevissimi. In tal

caso, potrebbe essere necessaria una proroga di qualche mese rispetto

all’applicazione del divieto di scambi informativi sui costi dei sinistri risarciti, su

cui la stessa AGCM ha convenuto, purché il periodo temporale in esenzione

abbia una durata strettamente necessaria alla soluzione degli aspetti applicativi.

Non appena verranno forniti i dettagli di applicazione della procedura da parte di

CONSAP, informeremo puntualmente le imprese.

b. Recupero della franchigia -

In questo caso il divieto allo scambio di informazioni tra imprese può essere

rispettato, senza necessità di eliminare o rimodulare tale formula contrattuale,

attraverso una nuova procedura comunicazionale tra l’impresa assicuratrice del

veicolo responsabile e la stanza di compensazione, che prevederà l’inoltro, in

occasione delle operazioni di rimborso, degli importi delle franchigie sussistenti

sui contratti la cui garanzia è impegnata nei sinistri da regolare.

Grazie alla conoscenza preventiva di tale informazione, la stanza di

compensazione segnalerebbe all’impresa del responsabile soltanto gli importi

inferiori alla franchigia contrattuale. L’informativa non avrebbe quindi carattere

sistematico, ma risulterebbe circoscritta ad un numero limitato di casi e quindi

rientrante nell’ambito delle eccezioni ammesse dall’AGCM.

Anche per tale soluzione, occorre comunque impostare nuove funzionalità, i cui

tempi applicativi potrebbero essere non brevissimi, per cui anche per tale caso

non è da escludersi la necessità di consentire una proroga all’applicazione del

5

divieto di scambi informativi nell’ipotesi in cui i processi applicativi necessari

non fossero pronti per l’entrata in vigore del sistema.

Forniremo alle imprese i dettagli applicativi della procedura comunicazionale

imprese/stanza di compensazione non appena definiti gli aspetti informatici da

parte di CONSAP.

c. Rivalse contrattuali - L’esercizio delle rivalse contrattuali, essendo attuabile solo

in presenza di determinate condizioni (conoscenza da parte dell’assicuratore di

elementi che ne consentono l’esercizio) non potrebbe avere le caratteristiche della

sistematicità contemplate dal divieto di scambio di informazioni.

In funzione di tali caratteristiche, l’esercizio delle rivalse contrattuali è stato

esplicitamente previsto nella Convenzione, consentendo all’impresa del

responsabile di chiedere alla mandataria l’importo liquidato sul quale verrà

esercitato il diritto di rivalsa.

2. L’apparato organizzativo del sistema dei rapporti tra imprese – La

Convenzione CARD

Rispetto alla data prevista dal regolamento di attuazione, occorre innanzi tutto

segnalare che gli approfondimenti legali effettuati (Comitato consultivo legale ANIA

del 12 settembre 2006) convergono unanimemente sull’avviso che, a partire dal 1°

febbraio 2007, la procedura di risarcimento diretto - anche a prescindere, al limite,

dall’esistenza della convenzione tra imprese prevista dall’articolo 13 del decreto - sarà

a tutti gli effetti operativa nei confronti degli assicurati che intendano rivolgere le

richieste di risarcimento alla propria impresa di assicurazioni.

D’altro canto, sulla base dell’analisi giuridica è parimenti scontato che la stipulazione

della convenzione tra imprese sia obbligatoria, poiché, al di là dello stesso dato

letterale della sua previsione (cfr. articolo 13, comma 2, del regolamento) tale

strumento normativo costituisce elemento centrale nell’ambito di un sistema che si

fonda sulla necessaria cooperazione operativa tra imprese e, per la regolazione dei

rapporti economici, esclude meccanismi di rivalsa pura e semplice, fondandosi su un

modello “regolatorio” dei debiti e crediti reciproci, stabilito direttamente dalla legge,

che deve trovare applicazione in modo uguale per tutte le compagnie r.c. auto. In altre

parole, il sistema è blindato e può funzionare solo secondo lo schema normativo dato.

In questo senso, l’adesione alla convenzione da parte delle imprese esercenti

l’assicurazione r.c. auto con sede legale nel territorio della Repubblica non può che

essere obbligatoria, nonostante tale requisito non sia espressamente previsto tra le

condizioni di autorizzazione e di esercizio disciplinate dal Codice delle assicurazioni.

6

Ciò premesso, nel rinviare al testo della Convenzione allegata, onde consentire un

primo esame propedeutico agli approfondimenti che verranno condotti nel corso del

seminario del 26 ottobre, di seguito se ne sintetizza la struttura e i principali contenuti.

a) La struttura modulare

La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto – CARD, analogamente

alle note convenzioni volontarie CID e CTT, ha una struttura modulare che

ricomprende sia la vera e propria procedura di risarcimento diretto disciplinata dagli

articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal relativo regolamento di

attuazione (D.P.R. n. 254/2006) sia la procedura speciale per il risarcimento dei

trasportati a bordo dei veicoli, prevista dall’articolo 141 del Codice, che, sempre ai fini

della regolazione dei rapporti tra imprese, richiama i principi stabiliti dall’articolo 150

per il risarcimento diretto.

L’impostazione è stata condivisa dal Tavolo tecnico istituzionale.

b) Scopo e finalità delle Convenzione (art. 1)

La normativa convenzionale è dunque caratterizzata da una disciplina di carattere

generale (modalità di adesione alla convenzione, fideiussioni bancarie, compiti e

funzione del gestore della stanza di compensazione, penalità, procedura arbitrale) e da

due normative specifiche relative alle convenzioni in materia di risarcimento diretto:

CID (Convenzione Indennizzo Diretto) e CTT (Convenzione Terzi Trasportati).

c) Adesione alla Convenzione (art.2)

L’adesione alla Convenzione, che - come anticipato - è obbligatoria per tutte le

imprese esercenti l’assicurazione r.c. auto con sede legale in Italia, comporta

l’adesione ad entrambe le Convenzioni specifiche.

Le imprese con sede legale in altri stati membri che operino nel territorio della

Repubblica in regime di libera prestazione di stabilimento o di servizio e che

intendano aderire al sistema di risarcimento diretto saranno tenute ad aderire alla

Convenzione.

Il modulo di adesione, allegato alla Convenzione, dovrà essere inviato all’ANIA,

Direzione Auto, Area Sinistri, piazza S. Babila, 1, Milano, entro il 30 novembre

2006.

d) Gestore della stanza di compensazione (art.3)

Conformemente all’articolo 13, comma 3, del regolamento attuativo del risarcimento

diretto - “l’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa

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autonomia rispetto alle imprese di assicurazione e ai loro organismi associativi” - è

stata prevista l’esternalizzazione della funzione concernente la stanza di

compensazione, intesa come complesso di attività correlate alle regolazioni contabili

ed ai relativi importi.

L’ente gestore della stanza dovrà anche provvedere alle elaborazioni necessarie per il

calcolo dei costi medi che il Comitato tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 13 del

regolamento attuativo dovrà effettuare per la fissazione dei forfait applicabili di anno

in anno. Per tale funzionalità le imprese dovranno inviare esclusivamente alla stanza di

compensazione, e secondo uno specifico flusso informatico in via di definizione,

anche gli importi dei danni risarciti in qualità di mandatarie.

Come anticipato, l’ente gestore della stanza di compensazione sarà la CONSAP

S.p.A., che stipulerà un apposito protocollo di servizio con l’ANIA, in via di

definizione.

e) Controlli sul rispetto della normativa convenzionale (art.4)

Tutte le attività non riconducibili alla stanza di compensazione e immuni da elementi

di sensibilità in ottica antitrust (verifica delle coperture assicurative, scambio di

informative sulle responsabilità del sinistro, controlli sul rispetto della normativa

convenzionale ed arbitrati) saranno curate in via permanente da ANIA.

f) Condizioni per l’adesione e decadenze (artt. da 6 a 10)

- Vengono regolate le condizioni d’adesione alla Convenzione rispetto:

- alla costituzione della fideiussione in favore della stanza di compensazione;

- all’adozione dei supporti tecnico-informatici necessari per il funzionamento del

sistema;

- alla costituzione delle strutture aziendali (SARC) deputate a gestire i rapporti con

la stanza di compensazione, con l’ANIA e con le altre imprese secondo le

specifiche funzionalità previste dalla Convenzione

Vengono inoltre disciplinati i casi di decadenza dalla Convenzione correlati a vicende

patologiche dell’impresa.

g) Controlli sull’applicazione della Convenzione e penalità (artt. 11 e 12)

Si prevedono forme di controllo a campione e su richiesta di singole compagnie (non

aventi carattere sistematico) sul rispetto delle regole della Convenzione. Si regolano

alcuni casi di contestazione non rientranti tra quelli suscettibili di arbitrato e si

stabiliscono le penalità a carico delle imprese inadempienti.

I controlli saranno effettuati dall’apposita struttura CONCARD.

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h) Procedura arbitrale (art. 14)

Si disciplinano le procedure arbitrali applicabili nei casi di divergenza sull’attribuzione

della responsabilità e in alcuni casi specifici relativi alla Convenzione CTT.

i) Verifica delle coperture assicurative per Convenzione CID (art.16)

Il sistema SIC svolgerà la funzione di “certificatore ufficiale” delle coperture

assicurative dei due veicoli coinvolti nel sinistro, che, come è noto, rappresenta un

presupposto applicativo della procedura di risarcimento diretto.

l) Verifica delle responsabilità del sinistro in caso di denuncia di sinistro senza

firma congiunta per Convenzione CID (art.18)

La nuova normativa dedica una particolare attenzione all’accertamento delle

responsabilità del sinistro, la cui verifica si renderà necessaria ogniqualvolta la

denuncia di sinistro sia carente della firma congiunta dei due conducenti (per tale

ultimo caso cfr. articolo 17 della Convenzione).

Lo scambio di informative tra le due imprese coinvolte nel sinistro tenta di perseguire i

seguenti obiettivi:

- evitare il rischio di doppi pagamenti o comunque in valutazioni complessive

delle responsabilità superiori al 100%;

- non incentivare il contenzioso giudiziario tra l’impresa gestionaria e il proprio

assicurato;

- attuare la verifica in tempi compatibili con quelli previsti per la formulazione

dell’offerta di risarcimento.

Sulla base di questi presupposti è stato previsto un solo scambio telematico di

informative tra imprese per segnalarsi le reciproche quote di responsabilità ed indicare

il caso del baréme applicabile alla fattispecie di sinistro interessata.

Tale scambio di informazioni è stato codificato in sei specifiche tipologie a seconda

del risultato prodotto da tale verifica di responsabilità: accordo tra le imprese,

disaccordo tra le imprese, silenzio assenso della debitrice, assenza di denuncia

dell’assicurato responsabile, contestazione sull’esistenza del sinistro, contestazione

sull’applicabilità della procedura di risarcimento diretto.

In assenza di un accordo sul riparto delle responsabilità del sinistro opera una

presunzione di corresponsabilità al 50% tra le due imprese coinvolte nel sinistro. Le

richieste di rimborso alla stanza di compensazioni non compatibili con una quota di

responsabilità concorsuale vengono scartati.

9

Tale presunzione può essere superata attraverso una specifica procedura arbitrale (art.

14 lett. B e C) attraverso la quale può essere attribuita ad una sola delle due imprese la

totale responsabilità del sinistro.

L’impresa che invece accetti la responsabilità concorsuale del proprio assicurato nella

causazione del sinistro può inviare la richiesta di rimborso in stanza di compensazione

ottenendo il 50% del forfait previsto per quella determinata gestione.

m) Rimborsi a favore della gestionaria (artt. 23 e 38)

Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto (Convenzione CID) è stato

previsto un sistema di rimborso forfetario basato su un unico importo con il quale

verranno compensati tutti i pagamenti effettuati per danni al veicolo, danni alla

persona del conducente, danni alle cose trasportate e per rivalse di enti mutualistici, di

assicuratori privati (comprese le rivalse kasko) e di datori di lavoro relativi ad ogni

sinistro gestito.

Il forfait sarà differenziato per tre macro aree territoriali esclusivamente per la

componente relativa al danno al veicolo. La componente del danno alla persona sarà

invece espressione del costo medio nazionale delle lesioni di lieve entità.

Per quanto riguarda la gestione dei danni ai trasportati, è stato adottato un forfait

differenziato per ogni danneggiato leso basato esclusivamente sul costo medio delle

lesioni di lieve entità e con un plafond massimo di 25.000 euro di danno.

Oltre tale limite all’impresa gestionaria, in aggiunta al forfait, verrà rimborsata anche

l’importo eccedente.

Il Comitato Ministeriale previsto dal Regolamento attuativo del risarcimento diretto

stabilirà inoltre una franchigia assoluta che verrà applicata a tutte le richieste di

rimborso relative a danni compresi nel plafond di 25.000 euro. I risarcimenti compresi

entro il valore della franchigia non daranno diritto ad alcun rimborso a favore delle

gestionaria.

n) Diritti di gestione (artt. 27 e 41)

Al fine di non penalizzare le imprese che in applicazione della procedura di

risarcimento diretto si troveranno a sostenere un maggior numero di gestioni rispetto a

quelle che avrebbero sostenuto sulla base della loro effettiva frequenza sinistri, è stato

previsto, sia per la Convenzione CID che per la CTT, un diritto di gestione

corrispondente al 15% del forfait applicabile, che verrà conteggiato sul differenziale

delle gestioni effettuate in più rispetto ad ognuna delle altre mandatarie.

o) Decorrenza della nuova normativa (art. 32)

10

Il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema pone l’esigenza di prevedere delle regole

di raccordo sia per quanto riguarda le condizioni di applicazione delle due

convenzioni, sia per quanto riguarda modalità di rimborso.

- Condizioni di applicazione: tutti i sinistri accaduti antecedentemente al 1°

febbraio 2007, a prescindere dalla data di liquidazione, ricadranno nell’ambito

delle condizioni applicative della vecchia CID e CTT.

- Condizioni di rimborso: tutti i pagamenti inviati in stanza di compensazione

successivamente al 1° gennaio 2007, a prescindere dalla data di accadimento e di

liquidazione, saranno soggetti ai nuovi rimborsi forfetari.

La nuova normativa convenzionale si applicherà invece ai sinistri verificatisi a partire

dal 1° febbraio 2007.

p) I supporti operativi della Convenzione

Il testo della Convenzione sarà presto integrato dai supporti operativi previsti

dall’articolo 8, in fase di predisposizione.

******

Con riserva di tornare in argomento, si porgono i migliori saluti.

_______________________________________________

Rif.: .: Direzione Auto, Consumatori e Distribuzione

Dott. Vittorio Verdone

tel. 06 32688664 fax 06 36006300

e-mail: vittorio.verdone@ania.it

________________________________________

Rif.: Direzione Servizi Informatici e Organizzazione

Ing. Mario Bocca

Tel. 02 7764327 fax 02 76005186

mario.bocca@ania.it

___________________________________________________________________

Rif.: Direzione Auto, Consumerismo e Distribuzione - Area Auto - Sinistri

Dott. Massimo Treffiletti

tel. 02 7764245 fax: 02 7764224

massimo.treffiletti@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE

Giampaolo Galli

Allegati

Convenzione CARD

Modello excel per designazione SARC

Testo del 2006-10-13 - Fonte: Ania / Assicurativo

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