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   atti di parte 2006-11-10 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Atto: Comparsa di costituzione e risposta in appello - Danni da blackout

Abstract: Danni da blackout, inviata da avv. Giuseppe Di Geronimo


"Egregio dott. Spataro, Le invio alcune note che, a mio avviso, potranno essere utili a molti colleghi per la redazione della comparsa di risposta agli innumerevoli appelli che Ex Distribuzione S.p.A. sta interponendo avverso le sentenze dei Giudici di Pace.


In particolare, ho approfondito, al capitolo I, punto /sub/ b), la questione della responsabilità di Ex Distribuzione S.p.A., nella mancata attuazione del piano di riaccensione, oltre alla /vexata questio /della prova del danno.


La parte relativa alla responsabilità dell'Ex è del tutto inedita e non si trova in alcuna sentenza dei Giudici di Pace.


Nel ringraziarla per la cortese ospitalità, Le invio i più cordiali saluti.


Avv. Giuseppe Di Geronimo


84084 FISCIANO (SA) - Via Rimembranza, 33 - Tel. (089) 89.17.79 – Fax (089) 950.18.91


Indirizzo e-mail: g.diger A T tin.it"


Raccomandiamo di scaricare il pdf allegato contenente il testo correttamente formattato e impaginato con corsivi e grassetti. - Fonte: avv. Di Geronimo

TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione distaccata di Mercato S. Severino

Comparsa di costituzione e risposta

per Axx Giovanni, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale estesa a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 337/05, dall’avv. Giuseppe Di Geronimo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Fisciano (SA), Via Rimembranza, 33,

appellato

contro

ENEL Distribuzione S.p.A. (avv.ti S. D’Ercole e R. Scocozza)

appellante

*****

Con atto di appello notificato il 06/3/2006, Enel Distribuzione S.p.A. ha convenuto in giudizio Axx Giovanni, per chiedere la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, n. 337/05, resa il 21/2/2005.

Tale sentenza fu emessa a conclusione del giudizio instaurato dall’odierno appellato, con atto di citazione ritualmente notificato, nel quale veniva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale a causa del noto black out del 28/9/2003 che ebbe una durata di oltre 15 ore. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.

Con la presente comparsa di costituzione e risposta, si costituisce l’appellato il quale chiede il rigetto della proposta impugnazione, sulla scorta delle seguenti

Controdeduzioni

I. Pretesa estraneità di Enel Distribuzione S.p.A. alle conseguenze derivanti dal black-out.

L’atto di appello si diffonde ampiamente sui limiti dell’attività del Distributore di energia elettrica. Si legge, infatti, che esso “può legalmente operare solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati”, che “l’attività di produzione di energia elettrica è svolta da una molteplicità di soggetti che conferiscono detta energia alla Rete di Trasmissione Nazionale”, che “poiché ENEL Distribuzione riceve la energia elettrica da consegnare agli utenti finali dal Gestore di Rete di Trasmissione Nazionale presso le cosidette ‘Cabine primarie di trasformazione’, è evidente che Enel Distribuzione non può distribuire energia se questa non le viene consegnata dal G.R.T.N.”. In forza di tali assunti, l’odierna appellante chiedeva di provare, nel corso del giudizio di primo grado, unicamente la circostanza che al momento dell’interruzione dell’energia elettrica, la Cabina Primaria della zona aveva cessato di ricevere energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale.

Ma cosa è avvenuto davvero nella notte del 28 settembre del 2003? Davvero si può dar credito alla vulgata di un albero che cade in Svizzera e lascia senza energia elettrica un’intera nazione?

Cosa accade, dal punto di vista tecnico, quando si è in presenza di un’interruzione di energia elettrica? Quali soggetti sono interessati alle manovre di riaccensione? Davvero è tutto nelle mani del GRTN e le Società di distribuzione non hanno altro da fare che attendere il rinnovato afflusso di energia elettrica?

Le cose non stanno nel senso in cui vengono raccontate da Enel Distribuzione S.p.A.

Nella realtà, allorquando si è in presenza di fenomeni di perturbazione del sistema elettrico, scatta un piano di ripristino del servizio che vede coinvolti diversi soggetti, perché diverse sono le manovre da compiere. I soggetti interessati alle manovre di ripristino sono: 1) i titolari di impianti di produzione; 2) i titolari di porzioni di RTN (rete di trasmissione nazionale, n.d.r.); 3) imprese distributrici; 4) il GRTN.

Quali compiti deve assolvere un’impresa distributrice? Essenzialmente tre: 1. Riconoscimento dello stato di interruzione del servizio elettrico; 2. Predisposizione degli impianti e delle reti alla formazione delle direttrici di riaccensione; 3. Avvio delle unità di produzione di prima riaccensione e formazione di direttrici di riaccensione autonome.

“In seguito al riconoscimento dello stato di interruzione del servizio, i diversi soggetti hanno l’obbligo di intraprendere autonomamente le azioni prescritte in tale circostanza (consegne autonome)”. La gestione delle cosidette consegne autonome “rappresenta un tratto di importanza fondamentale del processo di ripristino”. Esse avvengono nel modo seguente: Manovre di tipo “A” (devono essere effettuate subito dopo il riconoscimento dello stato di interruzione del servizio elettrico, cioè dopo 5 minuti dal suo verificarsi): per i gestori di reti di distribuzione è previsto: Messa in sicurezza degli impianti (azioni per la predisposizione delle manovre di tipo B)”; Manovre di tipo “B” (devono essere eseguite subito dopo aver completato le manovre di tipo A, senza attendere alcuna conferma dal GRTN. Per i gestori di reti di distribuzione è previsto: Predisposizione dei carichi necessari alla costituzione delle direttrici di riacccensione; Manovre di tipo “C” (devono essere effettuate soltanto e subito dopo aver eseguito tutte le manovre di tipo A e B, senza attendere alcuna conferma dal GRTN. Per i gestori di rete di distribuzione è previsto: Partecipazione alla messa in tensione della direttrice di riaccensione (gestione dei carichi).

Enel Distribuzione ha provato o chiesto di provare di aver correttamente eseguito le suddette attività volte al ripristino del servizio elettrico?

Chi ci può dire se effettivamente Enel Distribuzione è esente da qualsiasi responsabilità per avere correttamente attuato le suddette direttive?

Nel Resoconto dell’attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatosi il giorno 28 settembre 2003, redatto a cura dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, pubblicato il 9/6/2004, al Capitolo 10, pag. 100, si legge: “Per l’area Sud è fallito l’avvio delle unità di prima riaccensione: ciò ha impedito la formazione della totalità delle direttrici di riaccensione con la conseguente necessità di procedere al ripristino del servizio a partire dalle zone di rete già alimentate dal Centro”. Mentre a pag. 97 è scritto: “Per quanto concerne la predisposizione degli impianti a seguito di disservizi estesi, le reti di distribuzione partecipano alle procedure di riaccensione”. Infine, a pag. 106, si afferma che: “è stata rilevata la quasi totalità di insuccesso dell’avvio delle unità di produzione di prima riaccensione”, compito demandato, appunto, a Enel Distribuzione S.p.A.

E’ del tutto evidente, quindi, che: 1. Enel Distribuzione ha precisi obblighi da rispettare allorchè ci si trova in presenza di una interruzione del servizio elettrico e 2. nella fattispecie, tali obblighi non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti non correttamente.

Se così è, allora non corrisponde al vero quanto affermato dall’appellante in ordine all’inadempimento per impossibilità della prestazione che sarebbe stato determinato da cause ad essa non imputabili.

Per quanto innanzi illustrato, cadono simultaneamente il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’atto di appello.

Si veda in proposito anche la sentenza del G.d.P. di Mercato San Severino, n. 695 del 30/3/2006, pubblicata su Responsabilità e Risarcimento, mensile di Guida al Diritto, n. 6, giugno 2006, disponibile anche sul sito www.ricercagiuridica.com, laddove, partendo dalla dimostrazione della responsabilità extracontrattuale di Enel Distribuzione S.p.A., viene liquidato il risarcimento del relativo danno esistenziale.

II. Pretesa impossibilità della prestazione.

L’impossibilità della prestazione è stata determinata, come si è visto, dal comportamento negligente di Enel Distribuzione S.p.A., che non ha partecipato correttamente alle procedure di riaccensione, così come accertato dal citato Resoconto dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Né l’evento interruttivo dell’energia elettrica può essere qualificato come imprevedibile o determinato da forza maggiore, perché tali eventi sono prevedibilissimi, tanto che esistono appositi e complessi piani di ripristino del servizio a cui devono partecipare in diversa misura i vari operatori, ivi inclusa Enel Distribuzione.

Infine, a proposito del quinto motivo di appello, veramente non può tacersi la strumentalità della posizione di nascondersi dietro il GRTN. Ma, insomma, se anche fosse vero che nessuna attività era obbligata a compiere l’appellante (ma abbiamo visto che così non è), perché non chiamare in garanzia il GRTN per il mancato afflusso di energia elettrica alle famose Cabine Primarie? Se l’utente finale è rimasto per oltre 15 ore senza energia elettrica, ci sarà un colpevole? Se Enel Distribuzione non ha potuto fornire ai propri clienti, in forza di contratto di somministrazione, l’energia elettrica e, nel contempo, afferma che la colpa è del GRTN che non ha consegnato l’energia, perché non farsi garantire in sede giudiziaria?

Naturalmente, qui non si vuole entrare nel meccanismo dei rapporti commerciali e giuridici tra Enel Distribuzione e GRTN [anche se nel primo capitolo, par. a), si è visto quali siano i rapporti tra le diverse società del settore elettrico], ma si vuole solo dimostrare la debolezza di una difesa che si basa su un unico assunto: la colpa non è mia. Troppo poco, davvero troppo poco. Anzi, a volerla dire tutta, non può tacersi quanto lo stesso GRTN ha comunicato all’Autorità: “L’esame delle azioni svolte dal GRTN, risultanti dalle informazioni dal medesimo fornite, indica che il GRTN ha agito in conseguenza dell’impossibilità di formazione delle direttrici di prima riaccensione secondo le modalità stabilite dal Piano di riaccensione”. Resoconto citato, pag. 106.

In buona sostanza, se Enel Distribuzione avesse correttamente operato, la riaccensione sarebbe avvenuta molto tempo prima, senza la necessità dell’intervento del GRTN!

Senza contare, poi, che, come giustamente affermato nella sentenza impugnata, “il debitore che si avvale dell’opera di terzi nell’adempimento della obbligazione, risponde non solo del fatto proprio, ma anche dei fatti dolosi o colposi, delle persone/società della cui opera si serve.”. Recita, infatti l’art. 1228 c.c. “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.”.

Ma, argomenta l’appellante: “il GRTN non è qualificabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. quale ‘ausiliario’ di Enel Distribuzione”. Ma la norma in esame non parla di ausiliari, bensì di opera di terzi. Infatti “l’art. 1228 c.c. trova applicazione ogniqualvolta il contraente si avvalga, in tutto o in parte, dell’opera di terzi, siano essi dipendenti legati con vincolo di subordinazione all’azienda del debitore, ovvero altri soggetti di cui il contraente si sia assicurato la collaborazione, nelle operazioni preordinate all’esecuzione del contratto, ancorchè siano estranei all’azienda del debitore ed al rapporto tra creditore e debitore.”. Cass, 9/8/1968, n. 2841; 24/1/1973, n. 231; 20/4/1989, n. 1855, Foro it., 1990, I, Giur. It., 1990, I.

Quindi, nessun problema se “l’odierna appellante non ha alcun potere di controllo, direttiva o supremazia su GRTN S.p.A.”.

Infine, “il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della sua responsabilità, soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione; diversamente restando soggetto all’obbligo del risarcimento salva la rivalsa nei confronti del terzo stesso, se quest’ultimo si era obbligato in base ad un autonomo rapporto”. Cass. 10/2/1984, n. 1024, cit. anche in G.d.P. di Salerno, 21/6/2005, n. 2634, Capone / Enel Distribuzione S.pA. + 1.

Poiché spetta al debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, “per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento”. Cass., Sez. III, 18/12/2002, n. 16211. Come si è visto, però, nessuna diligenza è stata impiegata dall’appellante nell’adempimento di quelle procedure miranti alla predisposizione dei carichi necessari alla costituzione delle direttrici di riacccensione.

III. Il risarcimento del danno non patrimoniale.

Pur in presenza della nota dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, si deve registrare, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo, una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. Basti citare, ad esempio, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7/12/2000, laddove è previsto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.

Si è detto che non di sola salute vive l’uomo. Ciò significa che, all’interno dell’ampio genus del danno non patrimoniale, accanto alle tradizionali figure del danno biologico e del danno morale, negli anni recenti si è affermata la figura del danno esistenziale il quale, senza intaccare il bene salute, è meritevole di tutela perché trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione.

Perché possa ravvisarsi il danno esistenziale occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del “diritto alla qualità della vita” e/o “alla libera estrinsecazione della personalità”, con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno; mancanza di danno biologico. Trib. Milano, 8/6/2000.

L’individuazione, per il danno esistenziale, di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’art. 2 della Costituzione, risulta perorata anche dalla Cassazione, secondo la quale: “Non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’art. 32, ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità, riceve considerazione ai sensi degli art. 2 e 29”. Cass. 3/7/2001, n. 9009.

Ecco, dunque, che “non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare, e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità, che può essere lesa sia nell’ambito familiare e privato, sia esterno, cioè sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale è, quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazione peggiorativa, purchè, come già evidenziato, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera personale del soggetto leso tra cui viene fatta rientrare l’alterazione del diritto alla ‘normale qualità della vita e/o libera estrinsecazione della personalità’”. App. Milano, 14/2/2003.

Ciò detto, non possono essere sottaciute le recenti sentenze della S.C. che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali.

Vanno ricordate le sentenze della Cassazione n. 7281, 7282 e 7283 del 12/5/2003 che affermano la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali nell’ipotesi di colpa civilisticamente presunta da cui l’autore del danno non si è liberato.

Ma prima ancora, la S.C., citando a sua volta la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, aveva osservato che “la vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali, impone, infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c. [il quale] correlato agli artt. 2 e ss. Costituzione, va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana’”. Cass., 7/6/2000, n. 7713.

Inoltre, le sentenze n. 8827 e 8828 del 31/5/2003 nelle quali viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c. A fondamento della nuova enunciazione, viene posto non più l’art. 185 c.p. (anche per l’ormai riconosciuta indipendenza del sistema civilistico rispetto a quello penale, non più soggetto alla pregiudiziale della figura del fatto reato) bensì l’art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Tale enunciazione va intesa come norma aperta e, quindi, comprendente qualsivoglia diritto, sia quelli a contenuto patrimoniale che quelli di natura etica, relazionale e quant’altro possa annoverarsi nella sfera patrimoniale.

Pertanto, riguardo all’allargamento dei casi previsti dalla legge, così come dettato dall’art. 2059 c.c., oltre all’ipotesi reato, si aggiungono tutti i possibili esempi traibili dalla tutela costituzionale dei diritti.

A differenza del danno morale che è essenzialmente un “sentire”, il danno esistenziale è piuttosto un “fare” (cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti). L’uno attiene per sua natura al “dentro”, alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il “fuori”, il tempo e lo spazio della vittima. Si veda in giurisprudenza, Tribunale di Palermo, 8/6/2001.

L’odierna appellante, pur riconoscendo, a denti stretti, la configurabilità del danno esistenziale, lo limita ai soli “casi gravissimi che non sono neppure lontanamente paragonabili con il caso di specie in cui l’utente potrebbe avere al più subito qualche disagio”. Bene. Per l’intanto si ammette che qualche disagio è stato provocato. In realtà, la liquidazione del danno esistenziale non avviene solo per i casi gravissimi come quello citato dalla controparte, ma anche per danni più modesti. Si pensi al risarcimento del danno esistenziale per vacanza rovinata (Trib. Bari, 8/8/2000, in DT, 2001, 783), per inquinamento acustico (App. Milano, 6/12/2001), per illegittima levata di protesto (Cass. 3/4/2001, n. 4881), per i disagi subiti da un passeggero per notevole ritardo accumulato dal volo (G.d.P. Milano, 18/12/2000), per danno patito da un cittadino a fronte del dispendio di tempo e dallo stato di frustrazione derivanti dal rifiuto della P.A. di revocare una sanzione amministrativa illegittima (G.d.P. Bologna, 8/2/2001), per la privazione della possibilità di svolgere un’attività ricreativa, derivante dall’ingiusta revoca del porto d’armi (liquidati 8 milioni di lire dal TAR Lazio, 19/6/2001!), per l’impossibilità di ricongiungersi alla famiglia nel giorno di Natale a causa dell’inagibilità dell’aeroporto (G.d.P. Milano, 23/7/2002). E tantissimi altri casi si potrebbero ancora citare.

In realtà, il pregiudizio di carattere esistenziale, così come quello biologico, si presta ad assumere carattere definitivo ovvero temporaneo. Le conseguenze esistenziali negative potranno, cioè, manifestarsi in un intervallo di tempo determinato, senza che questo incida sul versante della risarcibilità delle stesse, se non a livello di quantum. Sul punto, in dottrina, si è affermato che “ sebbene l’ipotesi statisticamente più frequente consista nella produzione di effetti negativi sulla vita della vittima stabili e duraturi, va detto che non si può attribuire un’irrilevanza assoluta, che ne precluda totalmente la risarcibilità, al danno esistenziale limitato ad un lasso di tempo anche piuttosto breve. Del resto, è quanto accaduto nella evoluzione giurisprudenziale del danno biologico, tanto che è assolutamente pacifica la risarcibilità dell’invalidità a carattere temporaneo. In definitiva, o lo sviluppo sereno e autodeterminato della personalità è un valore in sé, che va tutelato ex lege Aquilia, alla luce della Costituzione e delle altre fonti normative dell’ordinamento, o non lo è. Ma se lo è, lo è sempre, a prescindere dalla sua durata. (…) La durata dell’alterazione esistenziale sarà, infatti, uno degli indici a disposizione del giudice, nella fase della determinazione equitativa del quantum, per stabilire il giusto ammontare del risarcimento.” (Francesco Bilotta, in Paolo Cendon e Patrizia Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Giuffrè Editore, Milano, 2003). Si veda, sul punto, anche sent. G.d.P. di Sorrento, n. 231/01; sent. G.d.P. di Capaccio, n. 1782/04; sent. G.d.P. di Mercato S. Severino, n. 671/04; sent. G.d.P. di Marcianise, n. 2236/04; sent. G.d.P. di Salerno, n. 2634/05; sent. G.d.P. di Nocera Inferiore, n. 1143/05 (queste ultime tre disponibili sul sito www.ricercagiuridica.com); sent. G.d.P. di Casoria, n. 2961 del 13/7/2005, disponibile sul sito www.altalex.com.

IV. La prova del danno.

Come si è visto, il danno esistenziale consiste nello sconvolgimento della vita di tutti i giorni. Stiamo parlando di fatti, quindi, non di sensazioni, di stati d’animo, di sentimenti; stiamo parlando di ciò che una persona non può più concretamente fare a causa dell’illecito patito.

Ora, tutti hanno vissuto la giornata del 28/9/2003 e sanno concretamente ciò che hanno potuto fare e non fare. Per diretta esperienza. Anche il Giudice, anche la difesa di controparte, la quale, artatamente minimizza gli effetti della mancanza di energia elettrica per oltre 15 ore, affermando: “all’attore è stato impedito di dormire? È stato impedito di bere o mangiare? È stato impedito di uscire dalla propria abitazione?”. Inoltre, si pretende che l’attore avrebbe dovuto fornire “la prova di trovarsi in casa durante il black out”.

Per quanto riguarda le attività elencate da controparte (e che, effettivamente, sono state svolte), si dovrebbe arguire che per essa si può avere accesso al risarcimento del danno esistenziale solo in caso di tortura. Non lasciare dormire, bere, mangiare o uscire, sono tipiche attività che integrano il reato di tortura. Nella realtà, le attività che si svolgono in casa o fuori e che necessitano di energia elettrica per essere svolte, sono innumerevoli: farsi la doccia, asciugarsi i capelli, vedere programmi televisivi, usare il computer, navigare su Internet, ricevere e spedire la posta elettronica, ricevere o essere invitati da amici o parenti per il pranzo domenicale, etc.

Ciò che normalmente accade è che la domenica ci si trovi a casa. Sarà onere di chi contesta la circostanza fornire la prova che l’attore non era in casa. Anche perché non è pensabile che tutti i cittadini italiani si trovassero fuori casa o all’estero il giorno dell’evento! Inoltre, se pure l’attore non fosse rimasto in casa, ma, poniamo, si fosse trovato fuori (come i milioni di persone presenti a Roma alla manifestazione della “notte bianca” e completamente impossibilitati a raggiungere la propria abitazione a causa del blocco della metropolitana), per ciò stesso avrebbe subìto meno danni? Enel Distribuzione non fornisce l’energia elettrica anche alle città?

Quanto all’azione intentata dall’odierna appellata, va detto che “essa presenta profili sia di responsabilità contrattuale (laddove si riferisce al contratto di utenza: l’attore, infatti, ha provato di essere utente di Enel Distribuzione S.p.A.), sia di responsabilità extra-contrattuale, laddove viene posta in evidenza la colpa della Società convenuta nel non avere saputo né prevedere, né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. In particolare, si ha comportamento colposo non solo quando c’è violazione di una norma di legge, ma anche quando la stessa sia di tipo regolamentare, contrattuale, deontologico o di comune prudenza”. Sent. G.d.P. Salerno, n. 2634/05, cit. infra.

Va inoltre detto che, laddove il pregiudizio di carattere esistenziale risulti identificato con la lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la prova si risolverà nella violazione del diritto stesso.

Infatti, deve ritenersi che “la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente protetti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)”. Cass. 7/6/2000, n. 7713.

Ciò significa che, una volta affermata in via generale l’esistenza nel nostro ordinamento di una tutela del benessere psico-fisico della persona sotto il profilo esistenziale, dall’esistenza della lesione consegue necessariamente l’esistenza del danno. Una volta dimostrata la lesione, il danno sussiste in re ipsa.

Ma, ove anche non si volesse accedere a tale tesi interpretativa, ben può il giudicante fare ricorso a presunzioni e alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, così come previsto dall’art. 115, 2° comma c.p.c.

Infatti, “si ritiene che la prova, per le considerazioni dianzi espresse, possa essere agevolata o meno rigorosa, anche mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del giudicante, alle presunzioni, ai ‘fatti notori’, alle massime di comune esperienza, ma senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria”. App. Milano, 14/2/2003.

E “Il danno esistenziale provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abituduini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (…) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.”. (Cass. Sez. Unite, 24/3/2006, n. 6572, pubblicata con commento in Guida al Diritto, n. 16 del 22/4/2006).

Anche la giurisprudenza amministrativa è giunta alle medesime conclusioni. Si veda, in proposito, la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/3/2005, n. 1096, la quale, nel condannare la P.A. a risarcire i danni patrimoniali ad una docente alla quale, erroneamente, non era stato rinnovato l’incarico, liquida la ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, sulla base del fatto notorio e delle massime di comune esperienza.

Argomenta, infatti, il Consiglio: “Sul piano della prova, è jus receptum l’affermazione secondo la quale l’immaterialità dei pregiudizi in questione (lesione di beni e valori inerenti alla persona) rende percorribile in via principale lo strumento della prova per presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche basate su fatti notori o massime di comune esperienza (sulla piena ammissibilità del ricorso a prove logiche in tema di danno non patrimoniale v’è ampia concordia in giurisprudenza: fra le molte, Cass. 21.12.1998, n. 12767; Cass. 19.8.2003, n. 12124)”. In un “gioco” speculare, a sostegno delle proprie tesi, il Consiglio di Stato cita due pronunce della Corte di Cassazione!

La liquidazione, è scritto in sentenza, avviene, in via equitativa: “detti danni sono suscettibili di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione”.

Questi i parametri invocati dall’appellante nel sesto motivo di appello, gravità e durata della lesione!

Alla stregua di quanto dedotto, si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Voglia l’on.le Tribunale

- dichiarare inammissibile, ovvero rigettare il proposto appello.

Con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si produce e deposita:

1.fascicolo di parte del giudizio di primo grado;

2.atto di citazione in appello notificato;

3.estratto del Resoconto dell’Autorità per l’Energia e il Gas del 9/6/2004, in ordine all’interruzione del servizio elettrico del 28/9/2003;

4.sentenza del G.d.P. di Mercato San Severino n. 695 del 30/3/2006.

Bibliografia essenziale:

Resoconto dell’Autorità per l’Energia e il Gas del 9/6/2004;

Rapporto della Commissione di Indagine del 28/11/2003, istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 29/9/2003;

Paolo Cendon, Patrizia Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Giuffrè Editore, Milano, 2003;

AA.VV., Persona e danno, Vol. II, La discipilina del danno esistenziale, in Trattati, a cura di Paolo Cendon, Giuffrè Editore, Milano, 2004;

Massimo Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della Responsabilità Civile, Vol. II, Giuffrè Editore, 2004;

AA.VV., Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno, a cura di Giuseppe Cassano, UTET, Torino, 2003;

AA.VV., I diritti della persona, in Giurisprudenza critica, collana diretta da Paolo Cendon, UTET, Torino, 2005;

Ugo Dal Lago-Raniero Bordon, La nuova disciplina del danno non patrimoniale, Giuffrè Editore, Milano, 2005;

Guido Alpa-Mario Bessone, La responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 2001;

Gennaro Giannini-Mario Pogliani, Il danno da illecito civile, Giuffrè Editore, Milano, 1997;

Alessio Liberati, Danno esistenziale e Pubblica Amministrazione, UTET, Torino, 2005;

AA.VV., Gli interesssi protetti nella responsabilità civile, UTET, Torino, 2005;

Mario Conte, Le prove nel processo civile, Giuffrè Editore, Milano, 2002;

Fisciano, 27/2/2006

avv. Giuseppe Di Geronimo


Link: http://www.ricercagiuridica.com/pdf/comparsa%20di%

Testo del 2006-11-10 - Fonte: avv. Di Geronimo

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