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   Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie 2002-11-07 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Tribunale di Bassano del Grappa, sent. 7 novembre 2002 (Riconoscimento pensione o assegno di invalidità civile - Legittimazione passiva)

Abstract: Riconoscimento pensione o assegno di invalidità civile - Legittimazione passiva - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile portante il n. 73 R.Lav., anno 2001, riservata per la decisione all’udienza del giorno 01-10-2002 promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria in data 23-04-2001

DA

ELETTRA rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. omissis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. omissis in omissis, via omissis n. omissis

- RICORRENTE -

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) rappresentato e difeso, giusta procure generali alle liti nn.22768, 22829 e 29663 del notaio omissis di omissis, dagli avv.ti omissis, omissis e omissis, con domicilio eletto in omissis, omissis n. omissis

- RESISTENTE -

MINISTERO DEL TESORO rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di omissis, e domiciliato presso la stessa in omissis, P.zza omissis n. omissis

- RESISTENTE -

ULSS N.3 di Bassano del Grappa e REGIONE VENETO

- RESISTENTI CONTUMACI -

IN PUNTO: riconoscimento pensione o assegno di invalidità civile

Conclusioni per Elettra: Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità civile di cui all’art. 12 della l. 30-3-1971, n. 118, o in subordine l’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della l. 30.3.1971, n. 118, fin dalla data della revoca (2-5-2000) o comunque da quella di raggiungimento della soglia invalidante richiesta (rispettivamente 100% o 74%) e conseguentemente condannarsi l’INPS, o l’altro degli enti convenuti che risultasse tenuto, al pagamento della prestazione da tale data in avanti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sulle somme di cui sopra. Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore del difensore. Conclusioni per l’INPS: Disporsi l’estromissione dell’INPS dal giudizio. Disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Veneto. Dichiararsi improponibile la domanda relativa alla concessione della prestazione domandata. Rigettarsi in ogni caso il ricorso ex adverso proposto e le domande tutte in esso svolte. Spese, diritti ed onorari rifusi, o in subordine compensati. Conclusioni per il Ministero del Tesoro: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione rispetto all’INPS per la parte economica della domanda. Nel merito respingere comunque le domande tutte avanzate contro l’Amministrazione perché infondate ed in ogni caso con esclusione sulle somme eventualmente da corrispondere del maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 16, comma 6°, l. 412/91 ed art. 7 l. 533/73. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria in data 23-4-2001 Elettra premesso che, a seguito di domanda presentata il 15-2-1994, nella seduta dell’8-6-1994 la Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e l’invalidità civile aveva accertato nei suoi confronti un grado di invalidità del 100%, con conseguente riconoscimento in suo favore della pensione di invalidità a decorrere dall’1-3-1994, esponeva che il 25-1-2000 veniva sottoposta a visita di revisione e, ritenendo la competente Commissione medica una riduzione del suo grado di invalidità dal 100% al 68%, il Ministero del Tesoro disponeva la revoca della prestazione con decorrenza dal 2-5-2000. Sulla base di queste premesse conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro, l’INPS e l’ULSS n. 3 di Bassano del Grappa onde ottenere l’accertamento dei requisiti sanitari richiesti per l’accesso al beneficio della pensione o, in subordine, dell’assegno di invalidità civile, con conseguente condanna dell’INPS – o dell’altro fra gli enti convenuti che vi risultasse tenuto – alla corresponsione della relativa prestazione. Si costituivano in giudizio sia l’INPS che il Ministero del Tesoro – quest’ultimo tardivamente –, che, eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine, rispettivamente, alla fase dell’accertamento sanitario ed a quella dell’erogazione della prestazione, nonché, l’INPS, il difetto di legittimazione rispetto alla Regione Veneto e l’improponibilità della domanda di condanna dell’Istituto, instavano nel merito per la reiezione del ricorso. Disposta, su richiesta del procuratore attoreo, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Veneto, quest’ultima, non ostante la ritualità della notifica del ricorso, non provvedeva a costituirsi e rimaneva pertanto contumace – così come pure l’ULSS n. 3 di Bassano del Grappa. Esperita C.T.U. medico-legale, all’udienza del giorno 1-10-2002 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della soluzione della questione concernente l’individuazione dei soggetti muniti di legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto le prestazioni previste in favore degli invalidi civili viene in considerazione, innanzi tutto, l’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale recita: “A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [id est il 3 settembre 1998], la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed invalidità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – comma 1° – . Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale – comma 2° – . Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione dei benefici e servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” – comma 3° – .Del decreto in esame rilevano inoltre gli artt. 129 e 131: la prima riserva allo Stato “la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile”, mentre la seconda conferisce alle regioni “tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei ‘servizi sociali’, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 130”. Quattro i dati, significativi ai presenti fini, emergenti da tali disposizioni: - il mantenimento della distinzione fra il procedimento di accertamento sanitario e quello di concessione della prestazione, già introdotta dall’art. 11 della l. n. 537/94 e dal relativo regolamento approvato con D.p.r. n. 698/94 – che ne attribuivano la competenza, rispettivamente, alle commissioni mediche ASL di cui alla l. n. 295/90 ed alle prefetture; - l’attribuzione all’INPS di una funzione di “cassa”; - il trasferimento delle funzioni di concessione delle provvidenze alle regioni, le quali hanno peraltro cominciato ad esercitarle soltanto a far data dal 1° gennaio 2001, data fissata dall’art. 2 del D.p.c.m. 26 maggio 2000 che, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 della l. n. 112/98, ha individuato le “risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili”; - la conservazione allo Stato, e, per esso, al Ministero del Tesoro – attualmente Ministero dell’Economia e delle Finanze – della funzione di revisione delle prestazioni e di verifica dei relativi requisiti sanitari. Un attento esame anche solo di questi elementi poteva di per sé consentire di ritenere che, non ostante il silenzio serbato sul punto dal legislatore del ’98, nelle controversie concernenti i benefici previsti in favore degli invalidi civili, ove venisse in discussione la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, la legittimazione passiva spettasse (anche) al Ministero del Tesoro. In effetti, di lì a poco il legislatore interveniva nuovamente in materia, stabilendo, con l’art. 37, comma 5°, della l. 23 dicembre 1998, n. 448 (la legge finanziaria per il ’99), che “nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzate all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo”. Pure questa norma presenta, invero, una lacuna, nulla dicendo per l’ipotesi in cui il giudizio consegua ad un accertamento negativo della Commissione medica di prima istanza: in detta ipotesi, infatti, non vi è tecnicamente una “verifica” del Ministero del Tesoro, dal momento che l’art. 1, comma 7°, della l. n. 295/90 prevede la trasmissione dei verbali di visita alla Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d’invalidità civile soltanto in caso di accertamento positivo. Tuttavia, il fatto che avverso il verbale di diniego ASL – come contro l’accertamento negativo delle Commissioni periferiche – sia data all’interessato la possibilità – ed anzi l’onere, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale – di proporre ricorso innanzi al Ministro del Tesoro (v. art. 1, comma 8°, della l. n. 295/90), unitamente alla considerazione che le sole funzioni trasferite alle regioni sono quelle già spettanti alle prefetture (cfr., al riguardo, anche l’accordo quadro siglato il 6 dicembre 2000 fra il Ministro dell’Interno, le regioni e le province autonome), e cioè le funzioni di concessione delle provvidenze previa verifica dei requisiti reddituali e degli altri presupposti di legge, inducono a ritenere che il Ministero del Tesoro sia passivamente legittimato pure in tali giudizi. Alla legittimazione passiva del Ministero del Tesoro si accompagnava, nel periodo intercorso fra il 3 settembre 1998 ed il 1° gennaio 2001, quella dell’INPS, e, attualmente, a mente dell’art. 130, comma 3°, della l. n. 112/98, quella delle regioni, “ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse”, ovvero, “negli altri casi”, quella dell’INPS. Per comprendere quali siano questi “altri casi” cui la norma fa riferimento, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 129 della l. n. 112/98, la revoca delle prestazioni è rimasta di esclusiva competenza statale, sì che nei giudizi conseguenti ad un provvedimento di revoca adottato dal Ministero del Tesoro non avrebbe potuto configurarsi una legittimazione passiva delle regioni (si rammenti, infatti, che, con sentenza n. 156 del 20 maggio 1996, la Corte Costituzionale aveva annullato la disposizione di cui all’art. 3, comma 5°, del D.p.r. n. 698/94, nella parte in cui prevedeva la legittimazione passiva delle regioni in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all’invalidità civile allorquando l’atto impugnato fosse stato emanato dalle Commissioni mediche ASL, proprio sulla base del rilievo che tale disposizione poneva “a carico della Regione una responsabilità che non le compete, in quanto non conseguente ad una funzione che ad essa faccia direttamente capo”). Per l’effetto, poiché il presente giudizio è stata instaurato a seguito di provvedimento di revoca adottato dal Ministero del Tesoro, ed in esso si discute della permanenza del requisito sanitario richiesto per l’accesso alla pensione o all’assegno di invalidità civile, va ritenuta la legittimazione passiva sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dell’INPS. Nel merito, il C.T.U., dott. F.A., ha accertato che Elettra è affetta da cerebrovasculopatia arteriosclerotico-ipertensiva, da esiti di trauma cranico ed intervento di svuotamento di ematoma temporo-parietale, da ipoacusia bilaterale, da sindrome vestibolare, e da ipovisus bilaterale – patologie che comportano un netto calo delle funzioni cognitive, oltre che un deficit motorio, turbe dell’equilibrio e deficit sensoriali, con conseguente grado di invalidità permanente valutato nella misura del 75%, e che, per le loro caratteristiche di cronicità, dovevano ritenersi già sussistenti al momento della revoca della prestazione. Sulla base delle risultanze della C.T.U., condivisibili in quanto immuni da vizi logici e metodologici, va pertanto ritenuta la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile alla data della revoca del beneficio. Resta a questo punto da stabilire se il presente giudizio debba concludersi con una pronuncia di mero accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari in parola, ovvero di condanna oltre che di accertamento. In passato chi scrive aveva ritenuto che la riaffermata separazione dei procedimenti amministrativi afferenti all’accertamento sanitario ed alla concessione del beneficio comportasse la duplicità dei procedimenti giudiziari, con conseguente improponibilità della domanda di condanna all’erogazione della prestazione proposta nei riguardi dell’INPS prima dell’inizio della relativa procedura amministrativa. Va tuttavia osservato che nella specie si verte in tema, non di prima attribuzione del beneficio, ma di revoca dello stesso disposta sul presupposto del miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente (con conseguente estraneità al thema decidendum dell’accertamento del requisito reddituale – cfr. Cass., 2 febbraio 2002, n. 860). In ogni caso, sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 483/2000, osservando come l’imposizione all’invalido di due procedimenti amministrativi e due procedimenti giudiziari renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. (norma che tutela anche la speditezza dello strumento processuale di realizzazione delle posizioni sostanziali), e sarebbe inoltre contrario allo spirito dell’art. 38, comma 1°, Cost. (nello stesso senso cfr. Cass., S.u., n. 529 del 3 agosto 2000, e Cass., n. 8653 del 25 giugno 2001). Per quanto nelle fattispecie all’esame della Suprema Corte trovassero applicazione gli artt. 11 l. n. 537/93 e 3 e 6 del D.p.r. n. 698/94, detti rilievi, concretizzandosi in un richiamo ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale, appaiono riferibili anche alla disciplina attualmente vigente. Per l’effetto, deve dichiararsi che la ricorrente è, attualmente ed all’epoca della revoca (2-5-2000), in possesso dei requisiti sanitari richiesti per il godimento dell’assegno di invalidità civile, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione della relativa prestazione con decorrenza dal 2-5-2000, con gli interessi legali sui ratei arretrati, a decorrere dalla medesima data (cfr. Cass., 5 aprile 1995, n. 3962) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sentenza esecutiva per legge

P.Q.M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c. Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, definitivamente decidendo: Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Ulss n. 3 di Bassano del Grappa e della Regione Veneto. Accerta e dichiara che la ricorrente Elettra è, attualmente ed all’epoca della revoca (2-5-2000), in possesso dei requisiti sanitari richiesti per il godimento dell’assegno di invalidità civile, e per l’effetto condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione con decorrenza dal 2-5-2000, con gli interessi legali sui ratei arretrati a decorrere dalla medesima data. Condanna l’INPS ed il Ministero del Tesoro, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.300,00, di cui € 450,00 per diritti di procuratore ed il residuo per onorari di avvocato, oltre al 10% ex art. 15 L.P., I.V.A. e C.P.A., disponendo la distrazione in favore del procuratore attoreo. Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell’INPS e del Ministero del Tesoro. Così deciso in Bassano del Grappa, addì 01-10-2002 Il Giudice Dott.ssa Monica Attanasio Depositato in Cancelleria il 07.11.2002

Testo del 2002-11-07 - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

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