esecuzioni | 2006-02-16 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Cass. Civ., 16 febbraio 2006, n. 702 (esecuzione forzata, espropriaz. immobiliare, riduz. del pignoramento con liberaz. parziale di immobili ipotec.) |
Se si delinea una situazione di eccesso nell’assoggettamento a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva, può essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l’effetto di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purchè rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili ipotecati in misura sufficiente a soddisfare i creditori. Ciò non significa infatti sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto. La riduzione del pignoramento può essere disposta anche d’ufficio, o su istanza di non tutti i debitori interessati, e può tradursi, in caso vi siano più condebitori in solido, anche nella eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei condebitori, il quale non può dolersi dell'adozione del provvedimento, poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. Scheda e testo completo alla fonte su questo link http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1005
Testo del 2006-02-16 - Fonte: Cassazione Esecuzioni Espropriazione immobiliare Riduzione del pignoramento con liberazione parziale di immobili ipotecati Giurisprudenza |