indennizzo | 2006-05-08 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Cass. Civ., Sez. U., 8 maggio 2006, n. 10418 (salute, indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, giurisdiz. giudice ordinario) |
Importante decisione con riferimento alla posizioni soggettive connesse a prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione. Per la S.C., alla stregua dell’art. 1 della l. 25 febbraio 1992, n.210 – che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, il “diritto” ad un indennizzo da parte dello Stato - , non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata, l’amministrazione, ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto, all’art.6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente. Ne', peraltro, si configura, in materia, la giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale…” (art. 33, comma 2, lett. e) del d.lgs. n.80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a) della l. n. 205 del 2000). Pertanto, nella materia dei pubblici servizi sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché…”. Conseguentemente, le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione definito dall’art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art. 442 del codice di procedura civile. Scheda e testo completo alla fonte su questo link http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1207
Testo del 2006-05-08 - Fonte: Cassazione Indennizzo Vaccinazioni obbligatorie Giurisdizione Giurisprudenza |