procedura civile | 2008-09-11 · NEW: ![]() |
Il sistema aperto delle fonti delle obbligazioni |
SPUNTI SULLE FONTI OBBLIGATORIE: GLI ALTRI ATTI O FATTI IDONEI EX ART. 1173 C.C. Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it L’art. 1173 c.c., pur non riproponendo la quadripartizione del codice liberale del 1865 contratto - quasi contratto/delitto - quasi delitto, congegnò un sistema aperto delle fonti delle obbligazioni, individuandole, com’è noto, nei contratti, nei fatti illeciti ed in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico. Di ciò vi è testimonianza leggendo la Relazione al Re, n. 556: «nell’elencare le fonti., il nuovo Codice non considera la figura dei quasi contratti e quella dei quasi delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi né dal lato tradizionale, essendo ignote al diritto romano o classico, né dal lato sostanziale, essendo prive di un contenuto determinato». Guardando più da vicino gli altri atti o fatti idonei, sia il caso di tentarne un’individuazione nel mare magnum delle fonti obbligatorie: - art. 433 c.c. (obbligo di prestazione alimentare); - art. 651 c.c. (obbligo di trasferire la cosa legata al legatario per il caso di valido legato di cosa dell’onerato o di un terzo); - art. 662 c.c. (onere di prestazione del legato a carico degli eredi o di uno o più legatari); - art. 843 c.c. (obbligo del proprietario di accesso al fondo per consentire al vicino di costruire o riparare un muro o altra opera); - art. 1324 c.c. (estensione delle norme sui contratti agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale); - art. 1762 c.c. (responsabilità del mediatore per il caso del contraente non nominato); - art. 1890 c.c. (responsabilità dello stipulante l’assicurazione in nome altrui senza potere); - art. 1987 c.c. (produttività di effetti obbligatori della promessa unilaterale solo nei casi di legge); - art. 2028 c.c. (gestione di affari altrui); - artt. 2033 e 2036 (indebito oggettivo e soggettivo); - art. 2041 c.c. (responsabilità da arricchimento senza causa); - art. 2126 c.c. (conservazione del contratto di lavoro nullo od annullabile); - art. 2332, comma 2, c.c. (conservazione degli atti compiuti in nome di società nulla); - artt. 11 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e 141 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (responsabilità del falsus procurator per l’apposizione di firma su cambiale o assegno). Giorgio Vanacore Avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it
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Testo del 2008-09-11 - Fonte: Giorgio Vanacore
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