Dal 2006 l'Osservatorio a cura dell'avv. Alberto Foggia

Info

Atti Soluzioni Formulari Protocolli Giurisprudenza Cassazione Normativa Prassi G.U. Codici
      Store · Indice
Newsletter · Contatti

Accesso


Password persa ?

oppure

Banca dati offerta da IusOnDemand srl

La banca dati:

2868 documenti

Formulari
Le bozze da personalizzare

A prova di errore
I consigli per rimediare agli errori

I Vademecum
dalle fonti ufficiali

I Protocolli
dalle fonti ufficiali


   procedura civile 2008-06-27 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Riunificazione d'ufficio dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale

Abstract: A fronte di una pluralita' di
domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio - Fonte: Governo

Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112 art 20

 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di
domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e'
disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto
in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase
esecutiva.


9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa
alle parti un termine perentorio per la riunificazione.


10. A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.


11. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le
seguenti parole: "e provinciali".


Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file

Testo del 2008-06-27 - Fonte: Governo



Altre su procedura civile:






Newsletter gratuita di Procedura Civile (info, cancellazione e privacy):
Info
  • A prova di errore
  • Ammissibilità
  • Arbitrati
  • Assistenza
  • Assunzione
  • Atti di parte
  • Avvisi
  • Cause
  • Compensi
  • Competenza
  • Comunicazioni
  • Contenuto
  • Contenzioso civile
  • Contributo unificato
  • Costituzione
  • Decadenza
  • Decreto Bersani
  • Deposito
  • Divieti
  • Domande
  • Esecuzioni
  • Forma
  • Formulari
  • Interventi
  • Iscrizioni
  • Istanze
  • Istituto Vendite Giudiziarie
  • Litisconsorzio
  • Mediazione
  • Modelli
  • Nomine
  • Notificazioni
  • Nullità
  • Opposizione
  • Ordinanze
  • PCT
  • Periodo feriale
  • Protocolli
  • Prove
  • Sequestro
  • Sospensioni
  • Spese
  • Termini
  • Titolo
  • Udienza
  • Verbali d'udienza
  • Volontaria giurisdizione


  • Banca dati offerta da



    Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialita' e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - IusOnDemand srl - privacy policy - Cookie - Login