Dal 2006 l'Osservatorio a cura dell'avv. Alberto Foggia

Info

Atti Soluzioni Formulari Protocolli Giurisprudenza Cassazione Normativa Prassi G.U. Codici
      Store · Indice
Newsletter · Contatti

Accesso


Password persa ?

oppure

Banca dati offerta da IusOnDemand srl

La banca dati:

2868 documenti

Formulari
Le bozze da personalizzare

A prova di errore
I consigli per rimediare agli errori

I Vademecum
dalle fonti ufficiali

I Protocolli
dalle fonti ufficiali


   procedura civile 2008-06-13 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Domanda: Ordine di esibizione di documento di terzo estraneo alla causa, ex 210 cpc

Abstract: Photo credits to svilen001 - Fonte: Lettori

Un lettore propone questa questione:

In un giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace viene ordinata l'esibizione di un documento ad un terzo estraneo al giudizio, come previsto dall'art. 210 cpc, con onere alla parte istante di notificare al medesimo terzo l'ordinanza ammissiva
di detto incombente istruttorio.

Mi chiedo (e vi chiedo) cosa debba fare la parte interessata all'acquisizione del documento oltre a notificare l'ordinanza che dispone al terzo l'esibizione.

1 - Sarà onere del terzo trasmettere il documento presso la cancelleria del Giudice?

2 - Dovrà essere onere della stessa parte istante acquisire il documento dal terzo ed esibirlo successivamente in udienza?

Se SI, in quali forme?

A nulla soccorre la lettura dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione, mentre la giurisprudenza precisa che il provvedimento istruttorio non vale come titolo esecutivo per l'esecuzione coattiva del documento dal terzo.

Grazie a chi vorrà rispondere.

-x-x-x-

Ecco arrivata una risposta:

"In caso di ostinata mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del Giudice, tuttavia, le strade percorribili sono davvero poche. Secondo la giurisprudenza, infatti, la mancata ottemperanza può costituire solo comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. (cfr. Tribunale Napoli, 24 ottobre 2002; Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 1996, n. 188), mentre l'ordinanza ex art. 210 c.p.c. non è suscettibile di esecuzione coattiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 2003, n. 18833).

"In un caso di mancata esibizione di estratti conto, per superare il problema, ho formulato al Giudice istanza di ingiunzione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 186 ter, 633 e 639 c.p.c., ottenendo, quindi, un provvedimento suscettibile di essere portato ad esecuzione forzata. E' bene ricordare, tuttavia, che tale richiesta sarebbe ammissibile solamente per la «consegna di una determinata quantità di cose fungibili, ovvero di consegna di una cosa mobile determinata».

"Cordialmente

avv. Massimo Miracola del Foro di Patti"

Testo del 2008-06-13 - Fonte: Lettori

Ricevi gli aggiornamenti su Domanda: Ordine di esibizione di documento di terzo estraneo alla causa, ex 210 cpc e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Altre su procedura civile:






Newsletter gratuita di Procedura Civile (info, cancellazione e privacy):
Info
  • A prova di errore
  • Ammissibilità
  • Arbitrati
  • Assistenza
  • Assunzione
  • Atti di parte
  • Avvisi
  • Cause
  • Compensi
  • Competenza
  • Comunicazioni
  • Contenuto
  • Contenzioso civile
  • Contributo unificato
  • Costituzione
  • Decadenza
  • Decreto Bersani
  • Deposito
  • Divieti
  • Domande
  • Esecuzioni
  • Forma
  • Formulari
  • Interventi
  • Iscrizioni
  • Istanze
  • Istituto Vendite Giudiziarie
  • Litisconsorzio
  • Mediazione
  • Modelli
  • Nomine
  • Notificazioni
  • Nullità
  • Opposizione
  • Ordinanze
  • PCT
  • Periodo feriale
  • Protocolli
  • Prove
  • Sequestro
  • Sospensioni
  • Spese
  • Termini
  • Titolo
  • Udienza
  • Verbali d'udienza
  • Volontaria giurisdizione


  • Banca dati offerta da



    Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialita' e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - IusOnDemand srl - privacy policy - Cookie - Login