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   esenzione 2014-11-17 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Tassazione atti giudiziari: nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate

Abstract: Risoluzione n° 97/E dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione delle sentenze di secondo grado esenti per valore. - Fonte: Ord. Avv. Trieste

OGGETTO: Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse  su  appello  delle  pronunce  del  giudice  di  pace  –  Art.  46  della  legge 21 novembre 1991, n. 374.

 

"In relazione  a ciò,  affermano  i giudici di legittimità,  “…appare del  tutto  coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione  dell’art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte  le  sentenze  adottate  nelle  procedure  giudiziarie  di  valore  modesto,  indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicch é la  norma qui in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica  né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata  nel suo lineare e chiaro tenore testuale”.

"In  considerazione  dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le richiamate  sentenze  e  del  parere  reso  dall’Avvocatura  generale  dello  Stato  con  nota  n.  322080  del  28  luglio  2014,  in  ordine  alla  condivisibilità  delle  affermazioni  di  principio  espresse  dai  giudici  di  legittimità,  si  ritiene  che  il  regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991  (per le  cause  e le  attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non  eccede  €  1.033,00)  debba  trovare  applicazione  non  solo  in  relazione  agli  atti  e  provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche  agli atti e  provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. "

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Testo del 2014-11-17 - Fonte: Ord. Avv. Trieste

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