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   ufficiali giudiziari 2014-03-31 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Pignoramenti e documentazione fotografica

Abstract: L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappre sentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, dete rminandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo - Fonte: ufficialigiudiziari-uilpa.it

Destinatari Ministero destinatario;

• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/02/2014 Stato iter;

IN CORSO

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00621 presentato da BAZOLI Alfredo testo di Venerdi' 7 febbraio 2014, seduta n. 169 BAZOLI e AMODDIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che;

il primo comma dell'articolo 518 codice di procedur a civile dispone:

«L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappre sentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, dete rminandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal cr editore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione»;

da quanto sopra si evince l'obbligatorieta' de lla rappresentazione fotografica o audiovisiva nell'espropriazione in cui l'ufficiale giudiziari o e' l'artefice del pignoramento, trattandosi, in conformita' con i commentatori della riforma e c on le prassi applicative degli uffici ai quali quest'ultima si e' manifestamente ispirata, di una modalita' esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: moda lita' destinata a conferire certezza al contenuto dell'atto, nonche' efficac ia del processo esecutivo mobili are che su quello si fonda, per l'impossibilita' di dubbi o di condotte illegittime;

il coordinatore UNEP di Napoli, con nota prot. n. 5 dell'11 gennaio 2014, aventi ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei be ni pignorati, ha dato di sposizioni ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari circa il com portamento da assumere nell'esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l'altro, quanto segue: «Appare opportuno, qualora la parte, benche' notiziata ab initio dell'obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell'esecuzione (il debitore ben potrebbe onorar e il suo debito pagando a mani dell'ufficiale giudiziario) e dare atto dell'impossibilita' di de scrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattivita' della parte. Infatti rile va questa dirigenza che la descrizi one fotografia e/o audiovisiva e' la sola prevista dall'articolo 518 c.p.c. e che, pertan to, non vi sono forme alternative alla stessa che e' assolutamente necessaria, come evidenziato in pr ecedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell'ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario proceden te. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficial i Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restit uiscano gli atti all'ufficio perche' li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benche' reiteratamente notiziati circa le attivita' di propria competenza, ripresentassero la richie sta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNE P ed Ufficiali Giudiziari, sec ondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perche' il G.E. dichiari improcedibile l'esecuzione;

il preposto ufficio esecuzione dell'UNEP di Napoli con nota del 13 gennaio 2014 ha disposto, tra l'altro, che «i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Gi udiziari che non si attengono alle disposizioni date dall'Ufficio in conseguenza delle istruzioni impa rtite dal superiore Minist ero violino, di fatto, le norme del codice disciplinare»;

il Ministero della giustizia con nota di ris posta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. n. 3975 del 13 agosto 2012) e per conoscen za all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappr esentazione fotografica di cui al l'articolo 518 del c.p.c. tra l'altro con richiamo all'articolo 610 del codice di proce dura civile, che non ha niente a che vedere con l'istituto del pignoramento, in quanto non e' una norma dell'espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all'esecuzione per consegna e rila scio di cui all'articolo 605 e seguenti del c.p.c, quanto segue: «Quest'Amministrazione e' gia' intervenuta con le indica zioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 («Rifo rma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attivita' dell'ufficiale gi udiziario), e prot. n. 6/491 /035/2010/CA del 26 marzo 2010 («Esecuzione del pignoramento mobiliare – Moda lita' della rappresentazione fotografica dei beni pignorati»), consultabili ne lla sezione intranet del sito web di questo Ministero;

premesso che la prescrizione normativa di cui all'articolo 518, comma 1, c.p.c. richiede tra le modalita' attuative del pignorame nto mobiliare che la descrizione delle cose pignorate avvenga «mediante rappresentazione fotografica ovvero altr o mezzo di ripresa audiovisiva», nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l'uffici ale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponi bilita' a pagare l'operatore fotografico, potra' sollevare incidente di esecuzi one ai sensi dell'articolo 610 c .p.c., chiedendo «i provvedimenti temporanei occorrenti» riguardo al conferimento dell'incarico al professionista (fotografo) e alle modalita' della immediata liquidazione delle spese de lla prestazione d'opera all'atto della consegna del referto fotografico da allega re al verbale di pignoramento.

Pertanto, i suddetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l'attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e di conseguenza per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in consid erazione degli oneri di pagame nto della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termin i sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall'esito (che puo' essere negativo nel ca so in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata, lo si rinvenga chiuso).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente de l Tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinche' renda edotti del medesimo i dirigen ti dell'Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli»;

l'ufficiale giudiziario, nell'esecu zione dei pignoramenti puo' avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 cpc) – se non ricorre allo stimatore ex articolo 518 comma 2 – e le relative spese sono liquidate dal tribunale in ba se alle disp. att. cpc;

le note innanzi citate si fondano su interpretazi oni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l'immagine dell'amministrazione giudiziaria –;

quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell'ambito della stre tta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici NEP, come quelle appe na ricordate, ribadendo che e' illegittimo vietare all'ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento form ale indefettibile del verbale di pignoramento;

in particolare, se il Ministr o, accertato quanto in premessa, in tenda assumere iniziative affinche' siano rimossi, a tutela dell'immagine dell'ammi nistrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalita' nelle procedure di pignoramento sia nell'UNEP di Napoli che su tutto il territorio nazionale;

se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del c.p.c o allo stimatore di cui all'articolo 518, comma 2, cpc, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficolta' e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre una iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all'ufficiale gi udiziario, un compenso a car ico della parte istante per l'espletamento di tale attivita', cosi' come avviene, in materia di rimborso dell'indennita' di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che ta le sistema consentirebbe una piu' celere attivita' di espropriazione da parte degli ufficiali giudizia ri e funzionari UNEP nonche' un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621)


Link: http://www.ufficialigiudiziari-uilpa.it/files/rapp

Testo del 2014-03-31 - Fonte: ufficialigiudiziari-uilpa.it

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