tariffe | 2012-02-03 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
L'atto di precetto dopo l'abrogazione delle tariffe |
In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 2 del DL n. 1/2012 e di eventuali chiarimenti in merito, regna sovrana l'incertezza sulle sorti dell'atto di precetto ... è sufficiente leggere i tanti blog che ne parlano o discuterne con i colleghi per sentire le opinioni più disparate ...
Tra le tre ritengo preferibile la terza soluzione. Del resto l'attività di cui all'atto di precetto non può non essere pagata. E se risulterà che la somma richiesta per i compensi è superiore a quella che verrà indicata dall'emanando D.M. vuol dire che, come da espresso impegno, sarà restituita. Alberto Foggia
Testo del 2012-02-03 - Fonte: Proc. Civile
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