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   tariffe 2012-02-03 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

L'atto di precetto dopo l'abrogazione delle tariffe

Abstract: NEL DUBBIO AMLETICO ALCUNE SOLUZIONI ... - Fonte: Proc. Civile

In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 2 del DL  n. 1/2012 e di eventuali chiarimenti in merito, regna sovrana l'incertezza sulle sorti dell'atto di precetto ... è sufficiente leggere i tanti blog che ne parlano o discuterne con i colleghi per sentire le opinioni più disparate ...


Poichè grazie al perenne caos normativo il timore di commettere errori pervade ormai tutti noi, prudenza vorrebbe di indicare nel precetto solo ed esclusivamente il capitale, gli interessi, le spese liquidate, e le spese vive sostenute, ma il Tribunale di Verona prospetta anche altre soluzioni, ovvero, in sintesi:

  1. di attendere l'emanazione del D.M.;
  2. di richiedere capitale, interessi e spese liquidate, "oltre ai compensi che verranno determinati dall'emanando D.M.";
  3. di lasciare tutte le specifiche competenze dovute secondo l'attuale tariffa (che, invece, secondo il Tribunale di Brescia, andrebbero messe sotto un'unica voce) con l'espressa riserva di adeguamento dei compensi secondo quanto verrà previsto dal D.M. e restituzione degli importi eccedenti eventualmente percepiti.

 

Tra le tre ritengo preferibile la terza soluzione. Del resto l'attività di cui all'atto di precetto non può non essere pagata.

E se risulterà che la somma richiesta per i compensi è superiore a quella che verrà indicata dall'emanando D.M. vuol dire che, come da espresso impegno, sarà restituita.

                                                                                                             Alberto Foggia     




Link utili:

http://www.ordineavvocati.vr.it/UserFiles//File/P_551_4.5.3_6_del_01.02.2012.pdf

http://www.ordineavvocatibrescia.it/n/wp-content/up/2012_compensi_professionali_f.to_.pdf

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/in-evidenza/articolo7252.htm
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Testo del 2012-02-03 - Fonte: Proc. Civile

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