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   procedura civile 2011-12-19 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Notifica alle società ex art. 145 cpc: l'iter

Abstract: COME SI ESEGUE LA NOTIFICAZIONE ALLE SOCIETA' EX ART. 145 C.P.C.?
Tribunale ordinario di Prato, sez. Unica Civile, sentenza 3 - 8 novembre 2011, n. 1248 - Fonte: Elisa Fornaciari

Nel corso della professione di avvocato quotidianamente ci si trova ad affrontare una materia molto delicata, ovverosia quella delle notificazioni di atti e provvedimenti nel processo civile. La conseguenza giuridica di una errata notifica è sanzionata molto duramente dal codice di procedura civile con la nullità.

Ciò posto, voglio segnalare a tutti gli operatori del diritto una sentenza del Tribunale di Prato, la n. 1248 dell'8 novembre 2011, per la sua chiarezza espositiva, che spiega passo passo come deve essere eseguita la notifica ex art. 145 c.p.c. alle società di persone o alle società di capitali per effetto della riforma apportata dalla legge n. 262/2005.

Vediamo più da vicino, come funziona.

Secondo la pronuncia sopra citata la sequenza a cui dobbiamo diligentemente attenerci è la seguente:

  1. il primo tentativo di notifica ex art. 145 c.p.c. deve essere eseguito presso la sede legale della società mediante la consegna dell'atto al legale rappresentante o alla persona incaricata a ricevere le notificazioni;

  2. se non è stato possibile effettuare la notifica presso la sede legale, di regola si richiede un certificato di residenza all'ufficio anagrafe del comune di appartenenza del legale rappresentante e poi si esegue la notifica dell'atto a quest'ultimo, a mani proprie, ex artt. 138 e 139 c.p.c., oppure ad uno dei consegnatari espressamente indicati nella seconda norma;

  3. se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione e se nell'atto giudiziario abbiamo anche indicato il nome del legale rappresentante la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a quest'ultimo, purché in luogo diverso da quello costituito dalla sede della società;

  4. come estrema ratio, la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla società se nell'atto non risulta il nome del legale rappresentante.

Nel caso in cui ci si avvale del servizio postale, le notifiche di cui a punti n. 1, 2 e 3 e 4 possono anche essere eseguite ai sensi della legge 1982 n. 890 ("Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari").

Una sentenza che ho avuto il piacere di leggere; un utile ripasso per chi, come la sottoscritta, si trova ad affrontare giornalmente questa materia.

 

Dott.ssa E l i s a F o r n a c i a r i
collaboratrice c/o Studio Legale Avvocato Chiara Fabbroni
Via Madonna Del Prato n. 131 | 52100 Arezzo
email:fornaciari.elisa@gmail.com
http://twitter.com/ForEly1979
http://it.linkedin.com/pub/elisa-fornaciari/29/539/364

 

Tribunale ordinario di Prato, sez. Unica Civile, sentenza 3 - 8 novembre 2011, n. 1248

Presidente Genovese - Relatore Brogi

 

Fatto e diritto

V. M., in proprio e quale legale rappresentante della (...) s.a.s. ha proposto opposizione avverso la sentenza n. 124 del 10 novembre 2005, con la quale il Tribunale di Prato, su ricorso della (omissis), aveva dichiarato il fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile.

L'attore, in particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni:

1. in rito: la nullità della sentenza per erronea notifica, nonché per omessa notifica dell'avviso al debitore ex art. 15 l. fall. così come modificato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 14/1970. In particolare, la parte attrice lamenta che il ricorso per la dichiarazione del fallimento è stata notificato al V., ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non presso la residenza (in Prato, via ..., 175), ma presso la sede della società in (...);

2. nel merito: insussistenza del requisito dell'insolvenza. Il V. rileva che l'inadempimento nei confronti della (...) s.r.l. non poteva essere ex se considerato sinonimo dello stato d'insolvenza, in quanto il complesso dei beni ation Sciencea disposizione del debitore consentiva comunque il pagamento del debito. La (...) s.a.s. possiede infatti due autovetture, libere da ipoteche, il valore delle quali è indicato nelle visure per un importo pari ad € 11.450,00 e 25.000,00. Inoltre, la società possiede ulteriori beni, che assieme alle autovetture, ammontano ad un valore pari ad € 50.738,30, ben superiore al credito vantato dalla (...) s.a.s., pari a circa € 10.000,00. Lo stesso M. V. è proprietario di un piccolo garage sito in Prato, Via (...), di mq. 13, e di uno scooter. La riduzione del fatturato, che negli ultimi due anni ammontava ad € 33.000,00 all'anno, era comunque tale da garantire l'adempimento del credito della (...) s.r.l.. Il fallimento è stato richiesto sulla base dell'esito negativo ad un solo tentativo di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario;

3. nel merito: assenza della qualità di imprenditore commerciale non piccolo. Il V. non si avvale dell'opera di altre persone, né di beni, di macchine o di capitali. Manca pertanto il requisito dell'organizzazione.

In conseguenza delle censure esposte, l'attore ha quindi chiesto di dichiarare la nullità/revocare la sentenza dichiarativa del fallimento e, accertata la colpa della (...) s.r.l. nel richiedere il fallimento della (...) s.a.s. e di V. M., ha chiesto di condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale, per un ammontare pari ad € 120.000,00.

Si è costituita la (...) s.r.l. che, a fronte della domanda di revoca, ha sollevato le seguenti eccezioni:

1. in rito: validità della notifica. L'art. 139 c.p.c. non pone un ordine tassativo tra la casa di residenza ed il luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. È pertanto valida la notifica fatta al V., ex art. 140 c.p.c., nel luogo in cui era la sede della società dichiarata fallita e che si trovava nello stesso comune di residenza del notificatario. La convenuta ha poi rilevato che l'art. 147 T.U. spese di giustizia prevede che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese sono sì a carico del creditore istante condannato per i danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, ma le stesse sono invece a carico del fallito che con il proprio comportamento colposo abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento;

2. in merito: sussistenza del requisito dell'insolvenza, posto che le fatture di cui la (...) s.r.l. richiedeva il pagamento risalivano a circa due anni prima la dichiarazione di fallimento; inoltre, altri creditori avevano presentato domanda di insinuazione al passivo e due di essi (omissis) avevano crediti di importo superiore a quello della (...) s.r.l.

3. in merito: assenza della qualifica di piccolo imprenditore in capo alla (...) s.a.s., proprio in considerazione della forma societaria in cui il soggetto dichiarato fallito svolgeva la propria attività d'impresa.

La (...) s.r.l. ha pertanto chiesto di rigettare la domanda proposta dalla parte opponente, condannando quest'ultima in ogni caso al pagamento delle spese della procedura fallimentare, del curatore, nonché delle competenze del presente giudizio.

Si è costituita altresì la curatela del Fallimento n. 248/05, che ha sollevato, in rito e in merito, le stesse eccezioni della (...) s.r.l.

La presente causa ha per oggetto la dichiarazione di nullità della sentenza n. 124/05 con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della (...) s.a.s. e, ex art. 147 l. fall., del socio illimitatamente responsabile.

La prima censura sollevata dalla parte opponente attiene alla notifica del ricorso con il quale si chiede la dichiarazione di fallimento, che ai sensi dell'art. 15 l. fall. deve essere fatto al debitore e ex art. 147 l. fall. anche al socio illimitatamente responsabile.

Nel caso in esame la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia nei confronti della società che del socio illimitatamente responsabile presso la sede della società. Il parametro normativo di riferimento in tema di notificazioni alle società non aventi personalità giuridica è costituito dall'art. 145 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma della legge n. 263/2005, applicabile ratione temporis alla presente controversia. Il testo previgente della norma era il seguente: "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazione non riconosciute a ai comitati di cui agli artt. 36 s.s. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139, 141."

Dal tenore letterale della norma emerge, in negativo, il mancato richiamo all'art. 140 c.p.c. Si è posto pertanto il problema se la notificazione nei confronti della società potesse perfezionarsi nelle forme dell'art. 140 c.p.c.. Sul punto sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8091/2002, hanno stabilito che: "In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ." (Corte Cass., Sez. U, Sentenza n. 8091 del 04/06/2002). La sequenza indicata dalle S.U. della Corte di Cassazione (applicabile anche all'ipotesi della società di persone, stante il richiamo fatto dal II comma dell'art. 145 c.p.c. al I comma, ed essendo poi applicabile il III comma della norma richiamata sia alle società di persone che alle società di capitali) impone - laddove non sia possibile perfezionare la notifica mediante la consegna dell'atto nella sede al legale rappresentante o alla persona incaricata a ricevere le notificazioni - di tentare la notifica presso il legale rappresentante, se risulta dall'atto, ai sensi dell'art. 138, 139 e 141 c.p.c. Solo ove tale ulteriore tentativo di notifica non vada a buon fine, è possibile perfezionare la notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, purché abbia un indirizzo diverso da quello indicato nell'atto, o nei confronti della società, ove dall'atto non risulti la persona fisica che è il legale rappresentante.

Nel caso in esame la notificazione del ricorso introduttivo non può essere ritenuta valida, posto che, in primo luogo, la notifica è stata fatta ex art. 140 c.p.c. alla società prima di tentare la consegna dell'atto al legale rappresentante ex art. 138, 139 e 141 c.p.c. Nel caso in cui non venga infatti rinvenuta alcuna persona cui consegnare l'atto ai sensi dell'art. 145, I comma, c.p.c., gli adempimenti relativi alla ricerca del legale rappresentante non possono ritenersi esauriti con il tentativo di notifica allo stesso svolto presso la sede della società (trovata chiusa) ritenendola come ufficio ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

In tale caso la medesima fattispecie concreta verrebbe contestualmente sussunta sotto due fattispecie normative diverse, cioè nell'art. 145, I comma, c.p.c. (ai sensi del quale la notifica non può essere perfezionata perché non viene rinvenuto nessuno presso la sede della società) e nel III comma della stessa norma ( in base alla quale la notifica al legale rappresentante non può perfezionarsi, perché la sede della società che ne costituisce l'ufficio viene trovata chiusa), dando luogo ad un'aporia logica prima ancora che giuridica.

La ratio della norma, come avallata dall'interpretazione delle stesse S.U. della Corte di Cassazione, scandisce invece il procedimento di notificazione alle società in passaggi distinti:

1. tentativo di consegna dell'atto presso la sede al legale rappresentante o all'incaricato alla consegna degli atti da notificare;

2. notificazione al legale rappresentante ex art. 138-139 c.p.c., cioè a mani proprie o ad uno dei consegnatari espressamente indicati nella seconda norma;

3. notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al legale rappresentante, purché in luogo diverso da quello costituito dalla sede della società;

4. notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla società se nell'atto non risulta il nome del legale rappresentante.

Del resto, anche nell'attuale formulazione dell'art. 145 c.p.c., per effetto della riforma apportata dalla legge n. 262/2005, il richiamo espresso all'art. 140 c.p.c. contenuto nell'u.c. dell'art. 145 c.p.c. ("Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notifcazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 c.p.c. e 143 c.p.c.") non elimina il fatto che, in caso di impossibilità di perfezionare la notifica presso la sede ex art. 145, I comma, c.p.c., mediante consegna di copia ad una delle persone espressamente indicate, la notificazione ex art. 140 c.p.c. al legale rappresentante deve essere fatta presso un luogo diverso dalla sede della società, ancorché quest'ultima possa essere considerata come ufficio ex art. 139 c.p.c..

Alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità la notifica ex art. 140 c.p.c. fatta alla società dichiarata fallita ed al legale rappresentante della stessa presso la sede della (...) s.a.s. non può essere considerata valida, posto che il tentativo di notifica avrebbe dovuto essere fatto al legale rappresentante ad un indirizzo diverso, che la parte avrebbe ben potuto conoscere mediante il certificato di residenza del V..

Non può essere pertanto considerata validamente perfezionata né la notifica alla società, né quella fatta al V. come soggetto illimitatamente responsabile cui è stata estesa la dichiarazione di fallimento ex art. 147 l. fall.

In considerazione della nullità della notificazione del ricorso introduttivo, deve essere dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento. Tanto più che la mancata instaurazione del contraddittorio ha, di fatto, precluso alla società fallita ed al socio illimitatamente responsabile di fare valere le proprie contestazioni in punto di insolvenza in sede di istruttoria pre-fallimentare.

Non è invece fondata la domanda di risarcimento del danno, posto che nel caso in esame non solo non è stato provato il danno, ma la dichiarazione di nullità avviene sulla base di una questione preliminare di rito, che, di fatto, preclude di entrare nel merito dell'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 2 l. fall. nella formulazione vigente all'epoca della dichiarazione del fallimento.

Non sussistono inoltre i requisiti di cui all'art. 147 D.P.R. n. 115/2002, proprio perché la revoca del fallimento avviene per la violazione del diritto di difesa della società dichiarata fallita ed del socio illimitatamente responsabile, che non hanno potuto far valere le proprie istanze in sede di istruttoria pre-fallimentare.

Le spese del presente giudizio devono pertanto essere compensate inter partes.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nulla la sentenza n. 124/2005 depositata il 10 novembre 2005 con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della s.a.s. (...) di V. M. & C. e del socio illimitatamente responsabile V. M.

Dispone la compensazione delle spese legali.

 

 

Testo del 2011-12-19 - Fonte: Elisa Fornaciari

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