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   procedimento sommario 2010-10-03 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Protocollo del Tribunale di Roma sul procedimento sommario

Abstract: Predisposto dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Roma
- Fonte: Proc. Civile

1) Il procedimento sommario di cognizione va trattato nelle udienze previste dal calendario del tribunale ma va fissato in tempi compatibili con la sua natura di giudizio semplificato. Si deve, dunque, riservare uno spazio nel ruolo e nell’udienza riservato alla trattazione di questo procedimento.

2) Al momento della presentazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’Ufficio del Ruolo Generale provvede alla immediata formazione del fascicolo ed alla assegnazione alla sezione competente, separatamente dagli altri procedimenti. Il Presidente di sezione provvede alla immediata designazione del giudice seguendo un ordine diverso rispetto agli altri giudizi ordinari di cognizione in modo da garantire una uniforme assegnazione dei procedimenti sommari di cognizione.

3) Il giudice, esaminato il fascicolo di ufficio recante il ricorso predisposto dall’attore, fissa con decreto la prima udienza di comparizione tra i sessanta ed i novanta giorni e, sebbene l’art. 702 bis c.p.c. non lo preveda, assegna al ricorrente il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Ove per l’oggetto del giudizio o il contenuto dell’atto di citazione possa ritenersi probabile o possibile la conversione del rito, il giudice fissa la data della prima udienza di comparizione e gli altri termini nel rispetto del disposto dell’art. 163 bis c.p.c. e dell’art. 167 c.p.c.

 

4) In ogni caso il giudice adotta i provvedimenti di inammissibilità e di conversione del rito all’udienza di comparizione delle parti.

5) Quando il procedimento sommario di cognizione viene introdotto in relazione a giudizi rientranti nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e, tuttavia, risulti controversa la compatibilità della causa con la specialità del rito il giudice non pronuncia ordinanza di inammissibilità ma converte il rito fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c..

6) La costituzione di attore, convenuto e terzo è regolata dalle norme dettate dal rito ordinario di cognizione. La costituzione del convenuto o del terzo è tempestiva se avviene nel rispetto dei termini assegnati dal giudice con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.

7) La chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto, deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall’art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Nel caso di chiamata in causa del terzo nella comparsa di risposta del convenuto si applica il disposto dell’art. 167 comma 3 c.p.c.

La chiamata in causa del terzo può, inoltre, essere autorizzata non solo ad istanza del convenuto, ma anche ad istanza dell’attore, sempreché la necessità di provvedervi sia derivata dalle difese svolte dal convenuto.

8) L’attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa hanno l’onere di indicare i documenti ed articolare le richieste istruttorie nei propri atti introduttivi atteso che il rito sommario di cognizione non è compatibile con la concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall’art. 183 co. 6 c.p.c.


9) Le preclusioni istruttorie non si maturano con il deposito dei primi atti difensivi atteso che le parti possono depositare documenti, articolare nuovi mezzi istruttori e formulare richieste di prova contraria quando tali esigenze siano sorte a seguito delle difese svolte dalle altre parti anche nel corso della prima udienza di comparizione e prima che il giudice decida in ordine alla compatibilità della trattazione della controversia con il rito sommario.

10) Alla prima udienza di comparizione il giudice procede alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio in applicazione degli artt. 164, 167, 181, 182, 291 c.p.c.

Pronuncia, ove ne ricorrano i presupposti, l’ordinanza con cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione o la propria incompetenza indicando il giudice dinanzi al quale la causa deve essere riassunta.

Per le ipotesi di incompetenza trovano applicazione i criteri dettati dall’art. 38 c.p.c. quanto ai tempi ed al modo di formulazione della eccezione di incompetenza ed al rilievo di ufficio.

11) Se il giudice ritiene di essere competente, deve valutare se la controversia possa essere decisa con il rito sommario.

Ove la controversia non rientri nella previsione dell’art. 702 bis c.p.c. il giudice pronuncia ordinanza di inammissibilità e liquida le spese.

Nella ipotesi in cui venga emessa la ordinanza di inammissibilità la domanda va riproposta nelle forme previste ordinarie.

12) Definito il thema decidendum ed il thema probandum il giudice valuta se la causa sia o meno compatibile con lo svolgimento di una istruttoria semplificata.

L’adozione del rito sommario è da escludersi per quelle controversie che rendano necessaria una istruttoria lunga ed articolata.


13) Nel caso in cui venga ammesso un interrogatorio formale o una prova testimoniale occorre che vengano formulati i capitoli su cui verte la prova. È necessario che i testimoni rendano la dichiarazione di impegno di dire la verità. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 230 e ss. e 244 ss.

14) Nel caso di espletamento di una consulenza tecnica si applicano le disposizioni di cui agli artt. 191 ss. c.p.c.

15) L’ordinanza decisoria è, di regola, pronunciata in udienza dal giudice. L’onere di notificare l’ordinanza alla parte contumace, ai fini della decorrenza del termine per l’appello, è a carico delle parti. Nel caso di decisione con ordinanza riservata la cancelleria provvede alla comunicazione alle parti costituite.


Testo del 2010-10-03 - Fonte: Proc. Civile

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