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   sommario 2010-05-29 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Procedimento sommario: verbale riunione Presidenti Sez. civili del Tribunale di Milano

Abstract: Del 14 gennaio 2010 - Fonte: Proc. Civile

Il “nuovo rito” ex art. 702 bis c.p.c. riproduce, parzialmente, quello dell’abrogato art. 19
del rito societario ex d. lgs 5/2003, e quello dei procedimenti in materia di privacy ex art.
152 d. lgs. 196/2003; non ha preclusioni di oggetto, escludendo solo le cause a decisione
collegiale. Per ora i numeri sono bassi (a oggi 300 ricorsi pendenti), gli avvocati sono
cauti perché non sanno come si muoveranno i giudici.
Una valutazione condivisa, anche su questo argomento, é opportuna sia in termini di
immagine del tribunale che di politica giudiziaria, potendo avere un effetto deflattivo.
E’ uno strumento processuale che potrebbe introdurre un’auspicabile concentrazione e
snellezza del processo, con possibilità di chiudere una controversia nel giro di pochi mesi
(se non settimane, come fanno i colleghi tedeschi) , il che è utile per le parti ma anche più
gratificante – e meno faticoso - per il giudice. Il legislatore non ha fornito molte
indicazioni, se non quella di “istruzione sommaria” di cui al 3° comma art. 702 ter e di
“prevalenti caratteri di semplificazione ” di cui alla delega all’esecutivo contenuta nell’art.
54 della legge 18. 6. 2009 n. 69.
Dare credito a questa riforma significa cambiare qualcosa della nostra consolidata
organizzazione di lavoro, sperimentare un nuovo modo di gestire una controversia civile.
Senza penalizzare le cause ordinarie, ma senza imporre ai ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. i
tempi dilazionati in cui normalmente si portano a decisione le cause civili.
In concreto si propone:
fissazione dell’udienza secondo i tempi di attesa che ogni ruolo impone alle nuove cause
(quindi evitando corsie preferenziali di anticipazioni), tenendo anche conto della
necessità, che sembra non considerata dal legislatore, di assegnare al convenuto un tempo
di difesa adeguato e comunque non troppo ridotto rispetto al termine di cui all’art. 163 bis
c.p.c. ; per un convenuto residente in Italia potrebbero garantirsi – con opportuna
fissazione del termine per la notifica – 60 giorni; va considerato che, in caso di
conversione, il giudice fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e quindi il convenuto si
troverebbe comunque precluse le riconvenzionali e le eccezioni di merito e processuali
non rilevabili d’ufficio;
individuazione di un’udienza “dedicata”, in cui cioè sia possibile trattare compiutamente
la causa, eventualmente provvedere sull’istruttoria e, ove non vi sia necessità di istruttoria,

anche alla decisione (ossia riservarsi, ove non si ritenga di pronunciare ordinanza in
udienza); una cadenza mensile sembra per ora sufficiente, presumibilmente senza
necessità di andare al di fuori della previsione tabellare di tre udienze istruttorie + una
collegiale settimanale; come del resto avviene già per i procedimenti cautelari;
in tutti i casi in cui il giudice in sostanza non si sente di decidere con tanta velocità (anche,
ad esempio, per la complessità delle questioni, ovvero per la mole dei documenti prodotti)
può convertire il rito: è una scelta discrezionale non censurabile;
necessità di dare rilevanza statistica alle ordinanze come sopra decisorie e appellabili; a tal
fine si prenderà contatti con l’ufficio innovazione, eventualmente con il ministero (da cui
dipendono gli adempimenti statistici).
Con previsione di un successivo approfondimento tra i presidenti di sezione dopo un
primo periodo di “rodaggio” e di messa alla prova dell’istituto.

Testo del 2010-05-29 - Fonte: Proc. Civile

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