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   sommario 2010-05-29 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Procedimento sommario: schema predisposto dai Giudici della Sez. civile del Tribunale di Modena

Abstract: Del 21 dicembre 2009 - Fonte: Proc. Civile

Questioni giuridiche
Gli art. 702 bis ss. c.p.c. disciplinano un procedimento generale concorrente ed alternativo
con il rito ordinario a cognizione piena, caratterizzato dalla trattazione semplificata. Il
procedimento sommario scelto da chi prende l'iniziativa processuale.
Il convenuto può solo sollecitare il giudice al controllo dei presupposti di ammissibilitàprocedibilità.
Il giudice può disporre il passaggio dal procedimento sommario a quello ordinario, ma
non viceversa.
Non è una novità: v. procedimento sommario di cognizione societario (art. 19 d. leg. n. 5
del 2003). Ambito di applicazione
Procedimento generale oppure limitato a domande di condanna?
Da una parte previsione generale: «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica» (art. 702 bis, 1° comma), senza altre limitazioni (cfr. societario).
Dall'altra provvedimento conclusivo (art. 702 ter, 6° comma) costituito da un'ordinanza
provvisoriamente esecutiva, che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e
per la trascrizione. Ma anche l'ari. 282 c.p.c. contiene una previsione generale di
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, salvo poi verificarne la sussistenza
in relazione alla natura della pronuncia (di condanna, di accertamento, costitutiva, di
rigetto della domanda con condanna alle spese).
L'opinione emersa è per l'applicabilità del processo sommario ad ogni tipologia di
domanda. Forma della domanda (ricorso) e della decisione (ordinanza)
Domanda.
Ricorso, che deve avere lo stesso contenuto dell'atto di citazione.
Ratio: completezza dell'atto introduttivo perché il procedimento può essere convertito, con
la fissazione della prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c.
Il giudice fìssa l'udienza.
Termine a comparire almeno trenta giorni prima della dalla fissata per la costituzione.
Costituzione resistente non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Costituzione del
convenuto
Termine di costituzione perentorio.
Mancalo rispetto: decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali,
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare in causa un terzo.
Nessuna limitazione temporale è prevista per l'indicazione dei mezzi di prova ed il
deposito di documenti, neppure nel prosieguo del procedimento. Chiamata del terzo
È prevista una disciplina speciale parziale.
— Da parte del convenuto.
È disciplinata con la previsione della limitazione espressa alla sola chiamata in garanzia:
da intendersi sia propria che impropria.
Secondo alcuni sarebbe applicabile a tutte le ipotesi di comunanza di causa di cui all'art.
106 c.p.c. , ma il dato letterale normali vo è contrario.
Ci si è chiesti che provvedimenti deve assumere il giudice in caso di chiamata del terzo
non in garanzia (ad es. ipolesi frequente in materia risarcitoria del debitore alternativo). È
emersa l'opinione che non deve fissare una nuova udienza e deve di-chiarare
inammissibile la chiamata.

— Da parte dell'attore.
Nel procedimento ordinario ex art. 183, 5° comma, e 269, 2° comma, c.p.c. ; esigenza
sorta a seguito delle difese del convenuto e richiesta di autorizzazione al giudice.
L'assenza di disciplina ha fallo propendere per l'incompatibilità di tale istituto con il
procedimento sommario.
Sono emerse opinioni contrastanti sulle conseguenze: inammissibilità della chiamata o
conversione in rito ordinario?
La questione è collegata a quella generale della trattazione congiunta e della riunione delle
cause connesse (art. 40 e 31-36 c.p.c. ).
La mancanza di disciplina o la regolamentazione speciale di taluni istituti (nella specie, la
chiamata del terzo ed anche la domanda riconvenzionale di cui di seguito) nell'ambito del
procedimento sommario pone il problema generale di valutarne la compatibilità con tale
rito, eventualmente a seguito di un inter-prelazione estensiva delle norme, ed in caso
negativo di individuare le conseguenze, che secondo alcuni sarebbero della necessaria
trasformazione in rito ordinario, pena un'interpretazione incostituzionale delle norme
perché limitative dei diritti di difesa delle parti.
Domanda riconvenzionale
II procedimento sommario è compatibile con la particolare ipotesi di connessione
costituita dalla domanda riconvenzionale.
Se la domanda riconvenzionale richiede un'istruttoria non sommaria il giudice ne dispone
la separazione (art. 702 ter, 4° comma), fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Potrebbe essere un'ipotesi frequente: ad es. domanda di condanna pagamento
prezzo/corrispettivo e riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento/vizi.
Anche nell'ipotesi di proposizione della domanda di pagamento in via monitoria e di
quella risarcitoria con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
È emersa l'opinione che la norma debba essere interpretata in senso restrittivo.
Il potere di separazione dovrebbe essere limitato alle ipotesi di domande connesse per il
titolo e tra loro compatibili.
Nelle altre ipotesi di connessione propria, ed in particolare di domande contrapposte
riferite ad un unico rapporto negoziale (continenza) per le quali è prevista la riunione
obbligatoria (art. 39 c.p.c. ), e di connessione per pregiudizialità-dipendenza, deve
ritenersi l'impossibilità della separazione e la necessità di trattare anche la domanda
principale con il rito ordinario, previa conversione.
Ciò anche al fine di evitare questioni di contrasto di giudicati o di sospensioni ex art. 295
c.p.c.
Correlativamente si pone il problema dei limiti della riunione tra cause connesse,
eventualmente soggette a diverso rito (sommario ed ordinario).
È emersa da parte di alcuni l'opinione che la scelta del rito sommario non possa sacrificare
le esigenze della trattazione congiunta delle cause connesse, e che quindi sia consentita e
debba essere favorita la riunione in ipotesi di connessione, escluse quelle di connessione
impropria, con la conseguente esigenza, in caso di riti differenti (ordinario e sommario), di
trattare tutte le domande con il rito ordinario.
Presupposti di ammissibilità e procedibilità
Ordine decisioni «preliminari».
— Competenza.
— Ammissibilità.
Presupposto oggettivo.

Cause in cui il tribunale giudica in composizione monocrati-ca, senza limitazione di
valore o di materia.
Dichiarazione di inammissibilità.
Pacifico nelle ipotesi di domanda di competenza del tribunale collegiale (art. 50 bis) ed
anche di domande connesse di cui una sola sia collegiale (v. art. 281 nonies).
Si è ritenuta la non compatibilità del procedimento sommario:
— con le cause avanti al giudice di pace, in ragione dell'autonoma disciplina processuale
prevista;
— con le cause soggette a riti speciali (rito lavoro, rito loca-tizio, ecc. );
— con le cause possessorie.
Per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata espressa una
valutazione di incompatibilità, ma è emersa una generale indicazione di prudenza
dell'utilizzo del procedimento sommario, in ragione dei problemi di disciplina delle
domande riconvenzionali (v. sopra).
Da taluno è stata anche segnalata la necessità di coordinare la previsione dell'ari. 702 bis
di introduzione del giudizio con ricorso con quella speciale in materia di opposizione a
decreto ingiuntivo di cui all'ari. 645 c.p.c. che prevede la forma della citazione, con
conseguente difficoltà di valutare la tempestiva proposizione dell'opposizione.
Sono stati sollevati dubbi sull'utilizzabilità del procedimento sommario per l'ipotesi di
notifica all'estero, non essendo previsto l'ampliamento dei termini di comparizione (cfr.
art. 163 bis per il procedimento ordinario).
Si è espressa l'opinione dell'inammissibilità di un'istanza cautelare nel procedimento
sommario (la giurisprudenza però l'ha ammesso nel procedimento sommario societario).
Con l'ulteriore questione della compatibilità del procedimento sommario con le cause che
prevedono uno strumento cautelare tipico: ad es. impugnative di delibere condominiali ex
art. 1137 e. e. , impugnative di delibere societarie ex art. 2378 e. e. , ecc.
Ci si è chiesti se la valutazione di ammissibilità, che si compie sulla base del contenuto
del ricorso, possa essere fatta anche senza fissare l'udienza? (cfr. questione
inammissibilità cautelari pronunciata con decreto senza fissare l'udienza di comparizione
delle parti).
Non è chiara la ratio in questi casi della previsione di inammissibilità senza possibilità di
conversione del rito.
— Procedibilità.
Necessità di un'istruttoria non sommaria.
La valutazione va fatta all'esito della costituzione del convenuto, in relazione alle sue
difese, domande riconvenzionali, chiamata di terzo, ecc.
Se è necessaria un'istruttoria non sommaria, il giudice fissa con ordinanza udienza ex art.
183 c.p.c. , convertendo implicitamente il rito: è necessaria sempre l'udienza o si può
trattare subito in procedimento con il rito ordinario, dando i termini di cui all'ari. 183, 6°
comma, c.p.c. ?
Nel fissare l'udienza non è previsto il rispetto di termini dilatori.
Conseguenza: se il giudizio si converte il convenuto ha avuto termini inferiori per
predisporre le difese ed evitare di incorrere in decadenze.
È prevalsa l'opinione che con la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. il convenuto resta
soggetto alle eventuali decadenze maturate ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. , ad eccezione di
quelle istruttorie.
E prevalsa l'opinione che la valutazione de qua debba essere fatta nella prima udienza e

non anche in una fase successiva del procedimento.
È risultato controverso il senso da attribuire alla nozione di «sommarietà».
Non è scontato il riferimento al modello del procedimento sommario societario connotato
dalla previsione della sommarietà (superficialità) della «cognizione» ma correlativamente
dall'emissione di un provvedimento finale privo dell'autorità di cosa giudicata.
E stata espressa in dottrina (Balena) l'opinione, da ritenersi preferibile, che la sommarietà
del rito in esame deve essere intesa come mera semplificazione di ogni fase del processo
successiva a quella introduttiva: l'unica disciplinata direttamente dall'art. 702 ter c.p.c.
Un modello processuale semplificato per le cause meno complesse.
Elaborazione di criteri comuni per il concetto di «istruzione sommaria».
Secondo alcuni va riservato alle cause semplici, che necessitano di un'attività di
cognizione limitala. La ratio va ricercata nell'applicazione del canone di proporzionalità
nell'impiego delle risorse giurisdizionali.
Sono emersi i primi possibili criteri che escludono la sommarietà dell'istruttoria: molti
testimoni, ctu complessa, se prevedibili più di due udienze, chiamala del terzo da parte
dell'attore, molle parti, ecc. Istruttoria
Non è previste la divisione in fasi che contraddistingue il processo di cognizione
ordinario.
Unico limite è il rispetto del principio del contraddittorio.
Limitare la concessione di termini per richieste istruttorie e difese scritte.
L'istruttoria è deformalizzata.
Prendere come riferimento l'art. 669 sexies c.p.c.
Differenza: atti di istruzione qui rilevanti, lì indispensabili.
Si è ritenuta l'utilizzabilità di prove atipiche o atipicamente assunte, nonché la possibilità
per il giudice di acquisire prove documentali anche in assenza dell'istanza di parte prevista
dall'art. 210 c.p.c.
Si è però discusso, con opinioni contrastanti, sulla sussistenza o meno di un potere
istruttorio ufficioso del giudice, non espressamente indicalo ma secondo alcuni ricavabile
dalla norma. Contumacia
Applicazione dei principi generali in materia di onere di contestazione.
Decisione
Art. 702 ter, 5° e 7° comma. Ordinanza di accoglimento o rigetto. Si provvede sempre
sulle spese.
Regola discussione orale; limitare al minimo lo scambio di memorie scritte.
Effetti-ordinanza esecutiva e cosa giudicata
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. :
1) è provvisoriamente esecutiva;
2) costituisce titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale per la trascrizione;
3) produce gli effetti della cosa giudicata (art. 2909 c.c. ) se |non è appellata entro trenta
giorni.
Corrispondenza tra decisorietà del provvedimento e sua idoneità al giudicato, che era
esclusa per l'ordinanza sommaria ex art. 19 rito societario e che è esclusa pure per i
provvedimenti \ cautelari anche di natura anticipatoria pur se non seguiti dal ! giudizio di
merito.
Questione giudicato implicito: copre il dedotto ed il deducibile.
Rapporti con l'eventuale domanda riconvenzionale separata e aitata con il rito ordinario.
Appello

Da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione (o dalla lettura in
udienza) dell'ordinanza.
L'art. 702 quater si limita a sancire l'impugnabilità dell'or-|dinanza con il mezzo
dell'appello, senza specificare quali siano l'autorità competente ed il relativo
procedimento. t Si applica l'art. 341 c.p.c. : l'appello contro le sentenze del Tribunale si
propone alla corte d'appello. Per il procedimento d'appello, in mancanza di diversa
prescrizione, sono applicabili le norme comuni. L'appello va dunque proposto con atto di
citazione.
Unica differenza nella disciplina delle prove in appello: sono nessi nuovi mezzi di prova e
nuovi documenti quando il Collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, mentre l'art.
45 c.p.c. richiede che la prova nuova in appello sia indispensabile. Altra norma
derogatoria alla disciplina ordinaria (v. art. 350 |,p. c. ): il presidente del collegio può
delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
Questioni organizzative:
Fissazione dell'udienza.
A non meno di due mesi, perché termine comparizione minimo quaranta giorni (trenta più
dieci), oltre al tempo necessario al ricorrente per avere conoscenza della fissazione, fare le
copie, notificare ricorso e decreto (minimo venti giorni).
La situazione dell'ufficio consiglia la fissazione dell'udienza almeno a tre mesi.
Di fatto sotto il profilo dei tempi di fissazione della prima udienza, cambia poco rispetto al
rito ordinario, senza differimento dell'udienza ex art. 168 bis c.p.c.
Dare termine per la notificazione? No (era previsto nella versione originaria della norma).
In questo modo però il ricorrente può stendere di notificare il quarantunesimo giorno
prima dell’udienza, anche se questa è molto lontana.
Indicare nel provvedimento che ricorso e decreto devono essere notificati (a cura del
ricorrente).
È controversa la possibilità di derogare/modificare il termine per la costituzione del
resistente.
Si è prospettata la fissazione di un'udienza mensile per la azione dei procedimenti ex art.
702 bis, in aggiunta o in sostituzione di un'udienza ex art. 183 c.p.c. Udienze da adeguare
in relazione al numero dei procedimenti che arriveranno. Sull'organizzazione dell'udienza
sono emerse opinioni divergenti. Secondo alcuni è opportuno fissare una causa ogni
mezz'ora, che si deve decidere nell'ordine su competenza, ammissibilità, procedibilità ed
attività istruttoria.
Dare una corsia preferenziale di trattazione rispetto al rito ordinario?
Sono emerse opinioni contrastanti, con una prevalenza per si.
Problemi informatico-statistici.
— Iscrizione procedimenti.
Il Sicc non prevede questo nuovo rito (e non sono previsti aggiornamenti del programma
in tempi brevi).
Al momento la cancelleria del Tribunale di Modena inserisce nel campo «note»
l'indicazione: procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
Il tecnico informatico sostiene che tali informazioni inserite nelle «note» saranno poi
estraibili dalla base dati, così da poter conoscere i procedimenti sommari di cognizione
iscritti/definiti/pendenti in un dato periodo.
— Nella statistica dell'ufficio e soprattutto dei singoli magistrati sarebbe necessario
dettagliare a parte le ordinanze di merito ex art. 702 ter c.p.c. : i provvedimenti-ordinanze

possono essere infatti di inammissibilità, di incompetenza, di trasformazione e di merito.
Non si è ancora verifìcato con la cancelleria ed il tecnico informatico se e come sarà
possibile.

Testo del 2010-05-29 - Fonte: Proc. Civile

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