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   sommario 2010-05-29 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Procedimento sommario: ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Bologna

Abstract: N. 147 del 9 novembre 2009 - Fonte: Proc. Civile

II presidente: ritenuto che a seguito della recente entrata in vigore della 1. 18 giugno 2009
n. 69, che ha apportato rilevanti modifiche al codice di procedura civile ed ha, in
particolare, introdotto con gli art. 702 bis, ter e quater il «rito sommario di cognizione»,
occorre, con riferimento a quest'ultimo rito, formulare alcuni criteri organizzativi di
massima allo scopo di adottare prassi comuni fra tutte le sezioni;
dispone:
1) che i criteri di distribuzione ed assegnazione delle cause introdotte con rito sommario
siano gli stessi tabellarmente previsti per le cause ordinarie;
2) che le udienze di prima comparizione, nelle cause introdotte con il ricorso di cui all'art.
702 bis c.p.c. , siano fissate negli stessi giorni in cui le singole sezioni civili trattano le
udienze di prima comparizione nelle cause civili ordinarie;
3) che alla fissazione dell'udienza di prima comparizione ciascun giudice deve provvedere
entro il termine di cinque giorni da quello in cui la causa gli è stata formalmente
assegnata;
4) che la data della prima udienza di comparizione deve essere fissata entro tre mesi dalla
data di formale assegnazione della causa;
5) che nella prima udienza, fissata negli stessi giorni previsti per la prima comparizione
nelle cause civili ordinarie, la comparizione delle parti non è da intendere come
comparizione personale delle medesime ma dei singoli difensori;
6) che qualora il processo debba proseguire secondo il rito ordinario «con applicazione
delle nonne del libro secondo» (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. ) è da ritenersi — ma trattasi
pur sempre di questione interpretativa della normativa — che debbano trovare
applicazione tutte le norme di tale libro eluse dall'attore con la scelta del rito sommario, ed
in particolare l'art. 163 bis c.p.c. con concessione del termine di novanta giorni per
comparire e l'art. 166 c.p.c. per l'eventuale deposito della comparsa di risposta nella quale
potranno essere proposte nuove eccezioni, prodotti nuovi documenti, svolte tutte le difese
che il più ristretto termine non aveva, di fatto, consentito;
7) che i presidenti delle sezioni civili dovranno tempestivamente riferire a questa
presidenza in ordine alle problematiche verificatesi nelle prime applicazioni del rito
sommario al fine di eventualmente rivedere e/o integrare i criteri organizzativi adottati e
di adottare il più possibile «prassi comuni».
Si comunichi ai presidenti delle sezioni civili, ai magistrati delle sezioni civili, al
funzionario responsabile delle sezioni civili, al dirigente amministrativo e al presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna.

Testo del 2010-05-29 - Fonte: Proc. Civile

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