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   diritti di copia 2010-03-26 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Circolare 18 marzo 2010 - Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari

Abstract: Costi aumentati, perche' chiedere troppe carte significa un aumento ingiustificato delle copie. Anche per il fai date: norme non derogabili. - Fonte: Giustizia.it

Prot. m_dg_DAG.18/03/2010. 0041309

omissis



Come noto, l’articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.



Il citato decreto legge n. 193/09 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione.



In sede di conversione, l’aumento del 50 per cento dei diritti di copia, già previsto per le copie senza certificazione di conformità di cui all’allegato n. 6 al DPR 115/02, è stato esteso anche alla tabella contenuta nell’allegato n. 7 allo stesso decreto.



L’aumento dei diritti di copia di cui al citato allegato n. 7 al DPR 115/02 riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.



L’esigenza sottesa alla suddetta modifica normativa è consistita nella necessità di estendere l’aumento transitorio - fino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 40 del DPR 115/02 - della metà dei diritti di copia cartacea anche alle copie cartacee con certificazione di conformità al fine di evitare un aumento ingiustificato delle richieste di quest’ultime. Ciò si evince dalla relazione che ha accompagnato la modifica normativa apportata all’art. 4, comma 5, del decreto legge n. 196/09, dalla legge di conversione n. 24 del 2010, ove è motivato, tra l’altro, che “le modifiche del comma 5 si rendono necessarie al fine di stabilire che l’aumento transitorio della metà dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee vale anche per le copie con certificazione di conformità i cui importi sono fissati nell’allegato n. 7 del testo unico sulle spese di giustizia”.



In materia di diritti di copia, inoltre, le stesse disposizioni legislative e regolamentari di cui al DPR 115/02 (art. 268) considerano il diritto di copia autentica come un diritto unico la cui misura è stabilita dagli importi fissati dalla tabella contenuta nell’allegato n. 7, così come modificati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2009, ai quali, pertanto, deve essere applicato l’aumento previsto del 50 per cento.



Con la stessa legge di conversione è stato, altresì, precisato che l’applicazione dell’allegato n. 8, al medesimo DPR, è sospesa “limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”.



In attesa dell’emanazione del regolamento di riordino della materia, i diritti previsti dall’allegato n. 8 restano, pertanto, applicabili per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche, nonché per gli altri supporti ivi previsti (CD e floppy), quando le informazioni in essi presenti (filmati, files audio, ecc.) non consentono di calcolare le pagine memorizzate.



Restano ferme le disposizioni, già presenti nel citato decreto legge, relative alle copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario, i cui diritti sono determinati, fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 del citato DPR 115/02, in ragione del numero delle pagine memorizzate nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.





Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i diritti di copia di atti giudiziari debbano essere percepiti nella misura prevista dal DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) allorquando le copie vengano eseguite con l’ausilio di mezzi di fotoriproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati.



Con riferimento alla suddetta problematica, si rappresenta che le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all’Erario in relazione alle copie richieste.



Da quanto detto consegue, pertanto, che l’esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, così come modificate dalla normativa sopra richiamata.



Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.





Roma, 18 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano


Link: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;j

Testo del 2010-03-26 - Fonte: Giustizia.it



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