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   europa 2008-12-22 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Decreto ingiuntivo europeo per somme non contestate: in vigore

Abstract: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 - Fonte: bastianini.info

"Un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati"

"Si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008."

Da seguire da molto vicino.

"Proprio come il regolamento, la legge europea è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non richiede alcun recepimento nel diritto nazionale." Scadplus

 

Articolo 7

  

Article 7

  

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

  

Application for a European order for payment

  

1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.

  

1. An application for a European order for payment shall be made using standard form A as set out in Annex I.

  

2. Nella domanda sono indicati:

  

2. The application shall state:

  

a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

  

(a) the names and addresses of the parties, and, where applicable, their representatives, and of the court to which the application is made;

  

b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

  

(b) the amount of the claim, including the principal and, where applicable, interest, contractual penalties and costs;

  

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;

  

(c) if interest on the claim is demanded, the interest rate and the period of time for which that interest is demanded unless statutory interest is automatically added to the principal under the law of the Member State of origin;

  

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

  

(d) the cause of the action, including a description of the circumstances invoked as the basis of the claim and, where applicable, of the interest demanded;

  

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

  

(e) a description of evidence supporting the claim;

  

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

  

(f) the grounds for jurisdiction;

  

e

  

and

  

g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.

  

(g) the cross-border nature of the case within the meaning of Article 3.

  

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.

  

3. In the application, the claimant shall declare that the information provided is true to the best of his knowledge and belief and shall acknowledge that any deliberate false statement could lead to appropriate penalties under the law of the Member State of origin.

  

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

  

4. In an Appendix to the application the claimant may indicate to the court that he opposes a transfer to ordinary civil proceedings within the meaning of Article 17 in the event of opposition by the defendant. This does not prevent the claimant from informing the court thereof subsequently, but in any event before the order is issued.

  

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

  

5. The application shall be submitted in paper form or by any other means of communication, including electronic, accepted by the Member State of origin and available to the court of origin.

  

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [7]. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

  

6. The application shall be signed by the claimant or, where applicable, by his representative. Where the application is submitted in electronic form in accordance with paragraph 5, it shall be signed in accordance with Article 2(2) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures [7]. The signature shall be recognised in the Member State of origin and may not be made subject to additional requirements.

  

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

  

However, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner. Member States shall inform the Commission of such communications systems.

 

 

 


Link: http://bastianini.info/2006R1896.htm

Testo del 2008-12-22 - Fonte: bastianini.info

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