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   sinistri stradali 2006-07-18 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Arriva la Card: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto

Abstract: In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 - Fonte: Assicurativo

... PARTE PRIMA CARD

DIRITTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DELLE IMPRESE

Art. 1

Scopo e finalità delle Convenzioni

1. La presente Convenzione generale e quelle ad essa collegate: - parte 1^ Normativa generale

- parte 2^ Convenzione Indennizzo Diretto (CID)

- parte 3^ Convenzione Terzi Trasportati (CTT)

hanno lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006.

2. Le Convenzioni riportate nelle parti 2-3 si distinguono invece dal punto di vista sostanziale e normativo per ambito di applicazione, tipologia di gestione del danno, modalità di regolazione dei rapporti contabili tra imprese partecipanti.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste:

- quella di Gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile

del sinistro.

- quella di Debitrice quando, i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un’altra impresa che avrà diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al

proprio assicurato.

4. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa gestionaria", chiunque chieda il risarcimento di danni rientranti nell’ambito di applicazione delle rispettive Convenzioni.

5. Le Convenzioni CID e CTT non si applicano ai sinistri per i quali l'impresa gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

...

testo integrale al link indicato


Link: http://www.assicurativo.it/pdf/card.pdf

Testo del 2006-07-18 - Fonte: Assicurativo

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