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   Opposizione a decreto ingiuntivo 2005-10-13 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Giudice di Pace di Bassano del Grappa, sent. 13 ottobre 2005 (Opposizione a decreto ingiuntivo - riconvenzionale - compensazione - incompetenza)

Abstract: Opposizione a decreto ingiuntivo: domanda riconvenzionale di eccezione di compensazione ed eccezione di incompetenza per valore - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell’Avv. Elisabetta Bastianon

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 761/05 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione notificato il 03.05.05 n. Uff. Giud. Di Bassano del Grappa e depositato in questa Cancelleria il10.06.05

DA

Alfa s.rl. omissis

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

Beta s.r.l. omissis

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE OPPONENTE:

In via pregiudiziale di rito: Attesa la domanda riconvenzionale dell'opponente, la sollevata eccezione di compensazione e il conseguente superamento dei limiti di competenza per valore del giudice adito, rimettere l’intera controversia al Tribunale di Bassano del Grappa, previa revoca del d.i. opposto;

In via preliminare di merito: Autorizzare, previo congruo differimento di udienza, la chiamata in causa di Tizio, omissis affinchè lo stesso sia condannato anche in solido con la Beta s.r.l. a risarcire Alfa s.r.l. di tutti i danni subiti e subendi nel caso in cui dovesse emergere, in tutto o in parte, una qualche responsabilità nella posa del pavimento o nell'impiego della colla.

Nel merito: Revocare, annullare e/o dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico il d.i. n. omissis emesso dall'intestato Giudice e notificato il 24.03.05 e dichiarare che nulla è dovuto dalla Alfa s.r.l. alla Beta s.r.l.. Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

In via riconvenzionale: Atteso il grave inadempimento della Beta s.r.l., la sussistenza di gravi vizi e/o l'assenza di qualità nel materiale fornito, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura ed in ogni caso condannare la Beta s.r.l. al pagamento della somma di € 37.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa oltre ad interessi di legge e rivalutazione, con eventuale compensazione delle rispettive poste debitorie/creditorie.

In via subordinata: Nella denegata ipotesi che il Giudice intenda separare le due cause e rimettere al Giudice superiore la sola decisione in ordine alla domanda risarcitoria e alla domanda ed eccezione di compensazione, si chiede sin d'ora che l'esecuzione della sentenza sull'opposizione al d.i. sia subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione ai sensi dell'art. 35 c.p.c..

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA:

In via preliminare: ci si associa alla richiesta avversaria di chiamata in causa del sig. Tizio affinchè sia giudizialmente accertata la esclusiva responsabilità dello stesso in ordine alla causazione dei danni lamentati dalla odierna opponente.

In via ulteriormente preliminare: autorizzarsi la chiamata in causa della Gamma Assicurazioni, al fine di essere manlevati in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannando la stessa a tenere indenne la Beta s.r.l. per tutte le somme che questa dovesse essere eventualmente condannata a pagare alla Alfa s.r.l..

In via ulteriormente preliminare: dichiararsi la provvisoria esecutorietà del d.i. n. omissis emesso in data 11.03.05 dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione.

In via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando così l'opposto decreto.

Spese di causa rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società Alfa s.r.l. conveniva in giudizio la ditta Beta s.r.l. per l'udienza del giorno 17.06.05 al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, richiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al pagamento della somma di € 37.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni subiti nella posa dei parquet e l'eventuale compensazione delle poste debitorie/creditorie tra le parti. Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa del posatore Tizio. In via preliminare, alla luce della domanda riconvenzionale sollevava l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito. In caso di separazione delle due cause di esecuzione della sentenza sulla opposizione a d.i. veniva richiesta l'applicazione della cauzione ex art. 35 c.p.c..

All'udienza indicata si costituiva la Beta s.r.l. contestando in toto quanto ex adverso esposto e, non opponendosi alla chiamata in causa del terzo, chiedeva, a sua volta, la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione Gamma al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande dell'opponente. In ogni caso chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto.

La causa veniva rinviata al 15.07.05 per l’esame delle varie istanze dedotte in comparsa. A scioglimento della riserva il Giudice rinviava la causa al 23.09.05 per la precisazione delle conclusioni e discussione in ordine alla sollevata eccezione relativa alla domanda riconvenzionale.

In detta udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e, dopo discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'attrice opponente deriva dalla domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in atto di citazione in opposizione, relativa alla richiesta di risarcimento danni che ammonterebbero a € 37.000,00 e alla eventuale compensazione delle poste debitorie/creditorie.

In primis è doveroso analizzare se tale domanda sia ammissibile. Alla luce dell'art. 36 c.p.c.; si osserva che essa appare connessa, per identità di titolo, con la domanda principale azionata con il decreto ingiuntivo e relativa al pagamento di fatture aventi ad oggetto la fornitura di colla per la posa di parquet. La domanda riguarda i vizi emersi a seguito della posa di detto parquet e che potrebbero essere derivati dalla carenza qualitativa del materiale fornito dalla Beta s.r.l. o dalla imperizia del posatore.

Questo Giudice, pertanto, ritenendo che tra le opposte pretese sussista un concreto collegamento obiettivo (Cass. 4696/1999), ritiene la domanda riconvenzionale ammissibile.

Detta domanda pertanto, eccedendo la competenza per valore del Giudice adito, non può essere decisa da quest'ultimo. Tuttavia, si rileva che la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene all'ufficio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, trattandosi di competenza avente carattere funzionale ed inderogabile (Cass.8814/2000 e 3730/2000). Pertanto la soluzione indicata dall'ari. 36 c.p.c. non è applicabile quando la domanda riconvenzionale, eccedente la competenza per valore del Giudice della causa principale, sia formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione è dettato dalla ratio secondo cui il Giudice, che ha emesso il decreto nella fase sommaria, appare il più idoneo a correggere gli eventuali errori che il decreto può presentare in sede di opposizione.

Alla luce di tali considerazioni questo Giudice ritiene opportuno trattenere a sé la causa relativa all'opposizione e rimettere al Tribunale di Bassano del Grappa, competente per valore, la sola domanda riconvenzionale.

Proprio per tale motivo e in forza del principio di economia processuale, al fine di non appesantire e dilungare inutilmente il procedimento che rimane in questa sede, non si è ritenuto opportuno decidere in ordine alle rispettive chiamate in causa di terzi, trattandosi di istanze finalizzate esclusivamente alla domanda riconvenzionale e, pertanto, oggetto di decisione del Tribunale a cui va rimessa detta domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

in parziale decisione

- dichiara ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice opponente;

- accoglie l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'attrice opponente in ordine alla domanda riconvenzionale dalla stessa formulata;

- rimette le parti per la causa riconvenzionale al Tribunale di Bassano del Grappa competente per valore con termini di legge per la riassunzione del giudizio,

- rimette la causa a ruolo per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e fissa l'udienza del 18.11.05 ore 11,00 per la prosecuzione della stessa.

- Spese della presente fase di giudizio al definitivo.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 10.10.05

Il Giudice di Pace Avv. Elisabetta Bastianon

Testo del 2005-10-13 - Fonte: Bassano Iuris (www.bassano.tribunale.org)

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