esecuzioni | 2006-01-12 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Cass. Civ., 12 gennaio 2006, n. 405 (esecuzione forzata, sospensione dell'esecuzione, decisione del giudice dell’esecuz. sull’istanza di sospensione) |
L'istanza di sospensione dell’esecuzione può essere fondata su gravi motivi di carattere processuale - e, quindi, di puro diritto - o sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa e verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo, o anche su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore.Solo nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità . Scheda e testo completo alla fonte su questo link http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1001
Testo del 2006-01-12 - Fonte: Cassazione Esecuzioni Sospensione dell'esecuzione Decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione Giurisprudenza |