Dal 2006 l'Osservatorio a cura dell'avv. Alberto Foggia

Info

Atti Soluzioni Formulari Protocolli Giurisprudenza Cassazione Normativa Prassi G.U. Codici
      Store · Indice
Newsletter · Contatti

Accesso


Password persa ?

oppure

Banca dati offerta da IusOnDemand srl

La banca dati:

2868 documenti

Formulari
Le bozze da personalizzare

A prova di errore
I consigli per rimediare agli errori

I Vademecum
dalle fonti ufficiali

I Protocolli
dalle fonti ufficiali


   procedura civile 2008-05-23 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Alert: Divorzio: incostituzionale la competenza territoriale del luogo di residenza comune

Abstract: Corte Costituzionale sentenza 169 del 2008 - Per il divorzio non vale piu' la regola del Tribunale della vecchia residenza comune. - Fonte: Corte Costituzionale

Separazione e divorzio: le difficoltà di sciogliere il matrimonio sono anche processuali.

Quante volte i coniugi separati si trasferiscono e vivono altrove ?

La regola processuale della competenza impone la scelta del Tribunale della comune residenza per chiedere il divorzio.

Almeno fino a ieri.

Da oggi la Corte Costituzionale afferma che procedura civile,divorzio,competenza per territorio,incostituzionalità,corte costituzionale, imponendo un luogo che non e' piu' "legato" alle parti.

La sentenza sara' da leggere per comprendere bene ogni conseguenza, in particolare sulle nuove regole della competenza che si potranno applicare in caso di divorzio.

Ecco in estratto il passo decisivo:

"qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.

L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma."

 

Testo completo al link sotto indicato.


Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php

Object unavailable. Clicca o scrolla per attivarlo.

Testo del 2008-05-23 - Fonte: Corte Costituzionale

Ricevi gli aggiornamenti su Alert: Divorzio: incostituzionale la competenza territoriale del luogo di residenza comune e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Altre su procedura civile:






Newsletter gratuita di Procedura Civile (info, cancellazione e privacy):
Info
  • A prova di errore
  • Ammissibilità
  • Arbitrati
  • Assistenza
  • Assunzione
  • Atti di parte
  • Avvisi
  • Cause
  • Compensi
  • Competenza
  • Comunicazioni
  • Contenuto
  • Contenzioso civile
  • Contributo unificato
  • Costituzione
  • Decadenza
  • Decreto Bersani
  • Deposito
  • Divieti
  • Domande
  • Esecuzioni
  • Forma
  • Formulari
  • Interventi
  • Iscrizioni
  • Istanze
  • Istituto Vendite Giudiziarie
  • Litisconsorzio
  • Mediazione
  • Modelli
  • Nomine
  • Notificazioni
  • Nullità
  • Opposizione
  • Ordinanze
  • PCT
  • Periodo feriale
  • Protocolli
  • Prove
  • Sequestro
  • Sospensioni
  • Spese
  • Termini
  • Titolo
  • Udienza
  • Verbali d'udienza
  • Volontaria giurisdizione


  • Banca dati offerta da



    Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialita' e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - IusOnDemand srl - privacy policy - Cookie - Login