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   procedura civile 2007-11-12 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Si puo' applicare il nuovo 492 c.p.c., comma IV, ai pignoramenti presso terzi ?

Abstract: Si tratta di questioni puramente teoriche ? - Fonte: Civile.it

Ne parlano i professionisti nella lista di Civile.it. Seguono le loro discussioni. Photo credit: by scol22 (|)  Jul 3, 2007 On stockexchange

Mi sembra interessante, in quanto si tratta di un caso in cui potrebbe ipotizzarsi (anche se secondo me e' da escludere) che la sanzione diventi veramente applicabile se il debitore omette o fa falsa dichiarazione sui beni pignorabili, in udienza di accertamento.


 Un conto difatti e' far finta di niente con l'Ufficiale Giudiziario, un conto e' farlo davanti al giudice.

 E poi, la prassi per cui i pignoramenti presso terzi sono scritti dagli avvocati e' tale per cui si potrebbe suggerire all'Ufficiale Giudiziario, scrivendo che lo stesso ha fatto l'invito al debitore a presentare dichiarazione all'udienza 547 c.p.c.

 I problemi potrebbero essere:

 - l'incipit del nuovo 492 cpc che fa salve le forme particolari previste nei capi seguenti;

 - il fatto che l'Ufficiale Giudiziario nel pignoramento presso terzi a ben vedere non ha alcuna possibilita' di verificare l'insufficienza dei beni o la manifesta difficolta' a liquidarli, visto che l'accertamento dei beni o dei crediti esistenti del debitore presso terzi avviene solo all'udienza;

 - la dichiarazione andrebbe fatta all'Uff. Giud. e non al Giudice, e non credo che si possa arbitrariamente estendere la fattispecie all'udienza 547, dove l'Uff. Giud. non interviene, a meno che non si voglia considerare il G.E. come un ausiliario delegato dell'Uff. Giud., anziche' il contrario.

 - la nuova fattispecie penale del 388 parla di quindici giorni per rispondere, ma non dice decorrenti da quando (e soprattutto come). Quindi non sono sicuro che l'Ufficiale giudiziario possa spostare il termine.

 

RISPONDE un altro professionista: 

 

Io lo applico, inserendo nel testo del pignoramento (cioè nella parte di competenza dell'ufficiale giudiziario) una frasetta che recita l'invito a indicare ulteriori beni pignorabili, a pena di sanzione penale in caso di omessa dichiarazione. Lo faccio da quando proprio un ufficiale giudiziario me ne segnalò l'opportunità. Da allora, nessun ufficiale giudiziario, di vari Fori, me ne ha contestato l'inserimento nel testo.


A dire il vero, il tutto si è sempre risolto nel nulla, perché nessun debitore ha mai reso alcuna dichiarazione, né io ho mai presentato denuncia per il reato.

 

 

Testo del 2007-11-12 - Fonte: Civile.it

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