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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



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Un Marketplace non e' un ecommerce - rileva ai fini del consenso per le newsletter

abstract:



L'opponente aveva chiesto di ridurre la sanzione, la sentenza non motiva, viene rinviato al merito.

Non applicabile l'esimente.

Fonte: giuricivile.it
Link: https://giuricivile.it/newsletter-promozionali-e-c




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Indice

  • Aggregatore di offerte,
  • Giudice a quo, anche per le spese del gi



testo:

N

Numero registro generale 22893/2019
Numero sezionale 1317/2025
Numero di raccolta generale 15881/2025
Data pubblicazione 13/06/2025
2016 del Garante della privacy che le intimava, ex art. 162 comma 2-
bís del codice della protezione dei dati personali, il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00, per la
violazione dell'art. 23 dello stesso codice.
Era stato accertato che la società effettuava un trattamento di
dati personali mediante il proprio sito Internet
consistente nella creazione di una mailing list e nell'invio ai propri
utenti, tramite email, di una newsletter periodica e di informazioni di
natura commerciale e promozionale relative al sito senza che fosse
stato acquisito il Consenso specifico dell'interessato nelle forme
previste dall'articolo 23;
2. il Tribunale di Roma, nel contraddittorio del Garante, con
sentenza n. 4332 del 2019, respinse l'opposizione e regolò le spese
del giudizio.
In particolare, per quanto qui rileva, la sentenza afferma che vi è
stato un trattamento illecito di dati personali, in violazione dell'art. 23
del codice della privacy, in assenza cioè del Consenso espresso
dell'interessato, in quanto non trova applicazione la condizione
esonerativa di cui al successivo art. 24 comma 1 lett. b), per la quale
consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato.
ill
Infatti, spiega la sentenza, il sito Internet non
un normale e-shop ma un "aggregatore di offerte", che consente agli
utenti di conoscere le migliori offerte pubblicate in rete su prodotti
e/o servizi di proprio interesse e ad essi territorialmente più vicini.
questo comporta che non operi l'esimente delineata dall'art. 24
comma 1 lett. b), la quale è prevista, ai sensi dell'art. 130 comma
del codice della privacy, nella diversa ipotesi in cui "il Titolare del
è
E
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Firmato Da: GIUSEPPE TEDESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialial#: 597 6ade20828b
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trattamento utilizza, ai fini di vendita diretta dei propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio", circostanza,
questa, che, ad avviso del Tribunale di Roma, non ricorre nella
fattispecie in esame nella quale la società non vende prodotti, ma
(come detto) è un "aggregatore di offerte";
3. avverso la sentenza di merito, la
ricorso per cassazione, con due motivi.
Srl ha proposto
Il Garante per la protezione dei Dati personali ha resistito con
controricorso.
Le parti hanno depositato memorie prima dell'udienza.
Considerato che:
1 e
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1. Il primo motivo di ricorso censura, ai sensi dell'art. 360 comma
n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24
130 del d.lgs. n. 196 del 2003; ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.
c.p.c., I'"omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia".
Si sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel non
considerare che, in applicazione dell'art. 24 comma 1 lett. b) del
codice della privacy, non era necessario il Consenso degli interessati
quanto la ricorrente, mediante lo sporadico invio della newsletter,
erogava un servizio a favore dei soli utenti che lo avessero
volontariamente richiesto.
in
D'altra parte, la sentenza conterrebbe un vizio di motivazione per
avere contraddittoriamente ignorato che, dato che il servizio di
newsletter era fornito a richiesta, spettava agli utenti conferire
volontariamente la propria email alla Srl, dovendo essi
tal fine visualizzare la privacy policy del sito e, successivamente,
spuntare un'apposita casella in segno di accettazione delle finalità e
moda lità del trattamento.
a
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La ricorrente rimarca, altresì, che il Tribunale di Roma avrebbe
commesso un errore di diritto nel non riconoscere natura contrattuale
(quale condizione che esime la società dall'obbligo di ottenere il
consenso al trattamento dei dati personali) al rapporto tra
Srl e gli utenti registrati sul sito Internet
il
consistendo
sinallagma nello scambio tra il servizio - l'invio della newsletter
informativa - erogato dalla Srl e l'attribuzione, dall'utente
alla società, del diritto ad impiegare un bene suscettibile di
valutazione economica, ossia l'indirizzo email dell'interessato.
Oppure, in subordine, si configurerebbe un contratto con obbligazioni
del solo proponente ex art. 1333 с.с.
Per la ricorrente, infine, è certo che rendere pubblica, sul proprio
sito Internet, l'intenzione di trasmettere una newsletter agli utenti
costituisce una proposta contrattuale, sicché, una volta che l'utente
abbia comunicato al gestore la propria accettazione, l'invio delle
comunicazioni periodiche integrerebbe una specifica obbligazione
contrattuale;
2. il secondo motivo censura, ai sensi degli art. 112, 360 comma
1 n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia sulla domanda di applicazione del
regime di speciale tenuità previsto dall'art. 164 bis comma 1 del
codice della privacy.
La sentenza avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta,
avanzata dalla ricorrente in via subordinata, di ridurre la sanzione
pecuniaria in ragione della speciale tenuità del fatto;
3. il primo motivo, articolato in diversi rilievi critici, è in parte
infondato e in parte inammissibile.
Ecco, in sintesi, la cornice normativa e giurisprudenziale di
riferimento.
L'art. 23 ("Consenso") del d.lgs. n. 196 del 2003, applica bile
ratione temporis, dispone: "1. Il trattamento dí Dati personali da
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e-privacy 2002/58-CE, la cui finalità è quella di evitare l'utilizzo
surrettizio di mezzi rivolti all'attività di marketing nonostante la
mancanza di consensi esplicitamente, e anteriormente, rilasciati dai
soggetti interessati.
Infine, l'art. 130, al quarto comma, cosi dispone: "Fatto salvo
quanto previsto nel comma 1, se il Titolare del trattamento utilizza, a
fini di vendita diretta di propri prodottí o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di
un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli
oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunícazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione
dell'invio di ogní comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente".
A proposito delle newsletter, è indubitabile che l'invio periodico,
da parte del "titolare" (che è il soggetto cui competono le decisioni in
ordine al trattamento dei Dati personali dell"interessato"), di
informazioni, notizie, aggiornamenti su argomenti specifici (eventi,
promozioni, prodotti o servizi) agli interessati agli indirizzi email di
questi ultimi rappresenti un trattamento di dati personali, per il quale
è richiesto il Consenso preventivo, libero, informato e specifico
dell'interessato, ai sensi del menzionato articolo 23, salve alcune
deroghe, quali (come si è visto) quelle dettate dagli articoli 24 comma
1 lett. b), 130 comma 4, che si verificano quando, nellambito di un
rapporto contrattuale, il Titolare del trattamento utilizzi i dati dell'altro
contraente al fine di adempiere alle obbligazioni proprie del rapporto
negoziale.
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contrattuale a titolo oneroso nel corso del quale il compratore ha
espresso il Consenso alla ricezione del materiale pubblicita rio.
Svolte queste premesse di carattere generale, è adesso possibile
spiegare perché il primo rilievo critico del motivo è infondato.
È stato sottolineato (v. punto 2 del "Rilevato che") che il giudice
di merito, con giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di
legittimità, ha stabilito che tra la Srl e la platea degli
utenti inseriti nella mailing list realizzata dalla società non esisteva
alcun rapporto contrattuale in ragione del fatto che il sito Internet
della ricorrente era un "aggregatore di offerte", ossia
un sistema che raccoglie e confronta le offerte pubblicate in rete su
prodotti e/o servizi di interesse degli utenti e ad essi territorialmente
più vicini.
In altri termini, per il Tribunale di Roma, il sito della
non era un e-shop, vale a dire un negozio online, inteso come un
sistema di commercio elettronico dove i consumatori possono
acquistare prodotti e servizi tramite Internet, ma (si ripete) un
aggregatore di offerte, cioè, una piattaforma che raccoglie e mostra
una vasta gamma di offerte, sconti e promozioni provenienti da
diverse fonti (ad esempio: negozi online o altre piattaforme di ecommerce).
A giudizio del Tribunale di Roma, dunque, considerata la finalità
del sito web della ricorrente, la registrazione degli interessati alla
piattaforma non dava origine ad un rapporto
contrattuale (sinallagmatico o con obbligazioni per il solo proponente)
tra la Srl e gli utenti.


È questo il fulcro della sentenza, la quale, in sintonia con le
disposizioni del codice della privacy e con la giurisprudenza della
Corte, previene alla conclusione che il trattamento, da parte della
società sanzionata, dei dati degli iscritti al sito web, al fine dell'invio
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nei casi di minore gravità, poteva essere limitata, nei minimi e nei
massimi, in misura pari a due quinti.


La sentenza impugnata, pur elencando (a pag. 3), tra i motivi di
opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Garante, la richiesta
dell'opponente di irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura
ridotta, omette di statuire sul punto.
Previo annullamento in parte qua della sentenza, pertanto, si
rimette al giudice di rinvio di risolvere la questione del trattamento
sanzionatorio;
5. ne consegue che, accolto il secondo motivo e rigettato il primo,
la sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio al
giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo,
cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, rinvia al
Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la
statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, in data 24 aprile 2025.
10
Il Presidente
Giuseppe Tedesco
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Testo del 2025-06-23 Fonte: giuricivile.it




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