| tar | 2025-05-22 · NEW: |
Tar Roma: le necessità difensive debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle di riservatezza |
abstract:
Sul punto, infatti, questo T.A.R. ha avuto modo di precisare che “In tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle di riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, ecc.), ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.lgs. n. 196/2003. Tale disposizione riguardante il rapporto tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato. Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Soccorre in questa direzione la norma di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto all'art. 60 del Codice della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 10 gennaio 2023, n. 342).
- Fonte: Tar Roma
analisi:
-
index:
testo:
N. 07778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12467 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito - U.S.R. per il Lazio ha respinto l’istanza di accesso agli atti della parte ricorrente (acquisita al protocollo il -OMISSIS-), avente ad oggetto le domande, comprensive dei documenti ed allegati, relative alle assegnazioni scolastiche di: 1) Dirigente -OMISSIS- , assegnato a , -OMISSIS-; 2) Dirigente -OMISSIS-, assegnata a , -OMISSIS-; 3) dirigente -OMISSIS-, assegnato a , al-OMISSIS-; 4) dirigente -OMISSIS-, assegnata a , -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria
del diritto della parte ricorrente ad acquisire in copia i documenti suddetti,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al rilasciare in copia dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 novembre 2024, tempestivamente depositato, -OMISSIS- - Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico -OMISSIS-sino all’a.s. 2023 - 2024, a causa della soppressione della sede scolastica di appartenenza - premetteva di aver chiesto, quale “perdente posto”, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito della mobilità scolastica per l’a.s. 2024 - 2025, di essere assegnata a talune sedi scolastiche, facendo valere altresì i benefici di cui alla Legge n. 104/1992 (c.d. diritto di precedenza).
All’esito della procedura di mobilità, l’odierna ricorrente veniva assegnata dal M.I.M., . -OMISSIS-, non indicato nella domanda, e poi, a seguito di reclamo, all’-OMISSIS-, mentre le sedi prescelte venivano assegnate ai controinteressati indicati in epigrafe.
Con istanza presentata il -OMISSIS-, acquisita al prot. n. -OMISSIS- di pari data, la ricorrente chiedeva dunque all’Amministrazione l’accesso alla documentazione relativa alle domande presentate dai Dirigenti Scolastici risultati preferiti nelle assegnazioni.
Con determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Regionale Scolastico per il ... negava l’accesso agli atti sulla base del presupposto della prevalenza della tutela della riservatezza dei controinteressati e, comunque, dell’insussistenza di un interesse concreto alla conoscenza dei documenti richiesti.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato ex art. 116 c.p.a. il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento e la condanna del Ministero intimato, previo accertamento del relativo diritto all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso, sono state articolate le seguenti le seguenti censure.
1.1. Con unico motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 184/2006 - violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - difetto di motivazione - eccesso di potere per insussistenza di presupposti, in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente denegato l’accesso alla documentazione richiesta, sulla base dell’assunto della prevalenza del diritto alla riservatezza, senza avere tenuto in considerazione l’interesse diretto, concreto ed attuale, rappresentato nell’istanza del -OMISSIS-, derivante dalla necessità di venire a conoscenza del contenuto delle domande di assegnazione delle sedi scolastiche presentate dai controinteressati indicati in epigrafe.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento gravato e la condanna dell’Amministrazione, previo accertamento del relativo diritto, all’ostensione della documentazione richiesta.
2. In data 26 novembre 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2.1. In data 3 dicembre 2024, l’Avvocatura erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione dell’Amministrazione, con la quale è stato dedotto che l’istanza di accesso è stata denegata, in quanto avrebbe avuto prevalenza la tutela della riservatezza degli altri dirigenti scolastici preferiti nelle assegnazioni alla parte ricorrente; inoltre, l’eventuale ostensione della documentazione non avrebbe potuto arrecare alcuna concreta utilità alla ricorrente, perché non ci sarebbero stati comunque i presupposti per una diversa assegnazione.
3. Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025, fissata con il rito speciale per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Con ordinanza n. 2793/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, questa Sezione, rilevata la non integrità del contraddittorio, ha disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione, entro il termine perentorio di 30 giorni, della notifica del ricorso nei confronti della controinteressata -OMISSIS-, risultata irreperibile all’indirizzo indicato nella relata di notifica, e fissato per il prosieguo la Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
5. In data 24 febbraio 2025, la parte ricorrente ha depositato in giudizio prova del perfezionamento della notifica del ricorso, come rinnovata, nei confronti di -OMISSIS-.
6. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, ritualmente intimati quali controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
7. Alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso - rituale e tempestivo in rito - è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
8.1. L’odierna ricorrente - Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico -OMISSIS-sino all’a.s. 2023 - 2024, a causa della soppressione della sede scolastica di appartenenza in servizio, assegnata all’esito della procedura di mobilità per l’a.s. 2024 - 2025 dapprima all’I.C. -OMISSIS-, non indicato nella domanda di assegnazione della nuova sede, e poi, a seguito di reclamo, all’-OMISSIS- - ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico per il Lazio del -OMISSIS- di diniego all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del -OMISSIS-, avente ad oggetto le domande di trasferimento, presentate dai controinteressati indicati in epigrafe.
La ricorrente, deducendo di aver presentato la domanda de qua di assegnazione della sede quale “perdente posto”, oltre che sulla base (anche) dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 (in particolare, il diritto di precedenza previsto dall’art. 21 della legge citata), ha censurato il diniego impugnato per aver l’Amministrazione dato prevalenza alla tutela del diritto alla riservatezza degli odierni controinteressati, senza aver avuto in considerazione le esigenze manifestate nell’istanza di accesso. In particolare, la parte ricorrente ha evidenziato che sussisterebbe il proprio interesse diretto, concreto ed attuale, all’ostensione della documentazione richiesta onde accertare se vi siano state, da parte dell’Amministrazione, delle violazioni, in proprio danno, dei criteri per l’assegnazione delle sedi, tenuto conto del proprio diritto di precedenza.
L’Amministrazione ha, sul punto, replicato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, non sarebbe stato possibile accoglier l’istanza di accesso de qua per essere, in ogni caso, prevalente la tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati, anche tenuto conto della circostanza per la quale la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere una diversa assegnazione della sede rispetto a quella in concreto ottenuta.
8.2. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate dalla parte ricorrente siano meritevoli di condivisione.
Ed invero, si osserva che, nel caso di specie è sicuramente sussistente l’interesse diretto, concreto ed attuale di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. della parte ricorrente all’ostensione della documentazione relativa alle domande di assegnazione delle sedi dei Dirigenti Scolastici controinteressati, dal momento che, nell’istanza di accesso, è stata chiaramente evidenziata la necessità di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva ricollegata alla procedura di assegnazione delle sedi disposta in favore degli odierni controinteressati.
A tal proposito, è vero che la tutela del diritto alla riservatezza rientra tra i c.d. dati sensibili o sensibilissimi della persona, ma è altrettanto vero che, nello specifico caso di specie, sono state manifestate particolari esigenze difensive (derivanti proprio dalle condizioni di salute della stessa ricorrente), le quali, risultano tutelabili in ossequio a quanto disposto dall’art. 25, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., solo mediante l’ostensione della documentazione richiesta, a nulla rilevando che la parte ricorrente non avrebbe avuto comunque diritto ad una diversa assegnazione, trattandosi di valutazioni “di merito” (successive) che non elidono l’interesse (precedente) alla conoscenza degli atti.
Sul punto, infatti, questo T.A.R. ha avuto modo di precisare che “In tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle di riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, ecc.), ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.lgs. n. 196/2003. Tale disposizione riguardante il rapporto tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato. Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Soccorre in questa direzione la norma di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto all'art. 60 del Codice della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 10 gennaio 2023, n. 342).
Ciò posto, il provvedimento impugnato si è limitato a denegare l’accesso agli atti sulla base del mero presupposto della (generica) prevalenza di una tutela della riservatezza dei controinteressati senza alcuna ulteriore specificazione a riguardo, ricollegando la mancata ostensione della documentazione richiesta ad una prognosi (negativa), per l’istante, di impossibilità di ottenere alcuna concreta utilità, mentre l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla ricorrente l’accesso (difensivo) proprio per consentirle di conoscere tutti gli elementi (potenzialmente) utili a tutelare (eventualmente ma non necessariamente in giudizio) la propria posizione giuridica, tenuto conto della mancata assegnazione ad una delle sedi prescelte.
Peraltro, gli odierni controinteressati, pur intimati, non si sono costituiti in giudizio per sostenere le ragioni dell’Amministrazione ovvero per opporsi all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, così confermando come, in realtà, le esigenze di tutela della riservatezza siano, nel caso di specie, recessive.
8.3. In conclusione, per le ragioni sopra brevemente esposte, il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, sussistendo il diritto della parte ricorrente all’ostensione della documentazione presentata dai controinteressati nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi scolastiche, indicata nell’istanza del -OMISSIS-.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sono liquidate, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800,00 (Ottocento/00), per compensi professionali, oltre accessori, come per legge se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Testo del 2025-05-22 - Fonte: Tar Roma
Tar Trattamento giudiziario Finalità difensive Proporzione Prevalenza


