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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   cassazione 2025-01-25 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 99235' · pdf

Minori e social nella relazione della Cassazione

abstract:



Richiamo ancora ad una volta al dilemma piu' ampio del web: la certezza della data dei visitatori del sito, da conciliare con l'anonimato.

Senza inventare nulla, basterebbe continuare a pretendere l'identificazione dell'offerta che ha caratteri propri per i minori. Cioe', se alcuni contenuti sono offerti ai minori in quanto profilati come tali, allora non c'e' bisogno di inventare altro, no ? Ma il tema e' molto ampio, e non vale qui la pena banalizzarlo sapendo quanti contrasti ci sono in tutte le nazioni europee.


Link: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/doc




analisi:

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index:




testo:

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3. Minori e social media
Un’altra questione riguarda la sempre più diffusa interazione tra minori
e social network, nell’ambito della quale il minore può assumere la veste attiva
di autore delle condotte di reato o quella di vittima dello stesso.
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Sotto un primo profilo, il diffuso utilizzo degli apparecchi telefonici
collegati ad Internet, e dunque la sempre maggiore facilità di connessione
attraverso i social media, anche nella fascia più giovane della popolazione, ha
messo in luce come l’autore dei reati di produzione e, soprattutto, di diffusione
del materiale prodotto da altri Minori possa essere, grazie alla accessibilità
a tali strumenti di diffusione, proprio un minore.

Qui si assiste, soprattutto,
all’effetto moltiplicatore della diffusione del materiale prodotto tra minori, si-
tuazione nella quale la condotta di diffusione tramite i social finisce per porsi
come concausa di atti di persecuzione lesivi della dignità del minore fino a
spingerlo al compimento di atti autolesionistici.


Con riguardo al secondo profilo, è stata rilevata l’allarmante crescita del
c.d. sharenting, termine con il quale si indica il fenomeno della diffusione on
line di contenuti/immagini dei figli Minori da parte dei genitori, con pericolo
che tali immagini vengano manipolate e poi condivise in rete, dando luogo a
ricadute altamente lesive dell’integrità psico fisica del minore.

Costui infatti,
per la diffusione sui social network delle sue immagini, è esposto al rischio
di subire atti discriminatori e/o veri e propri atti di bullismo, che incidono
sull’equilibrio psicologico del minore determinando talvolta drammatiche
conseguenze. A tale proposito, l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza
nella relazione al Parlamento 2023 ha sollecitato un efficace sistema di verifica
dell’età per l’accesso alle app e ai social media, età ora fissata in quattordici
anni come stabilito dall’art. 2- quinquies del d. lgs. n.196 del 2003 e succes-
sive modificazioni, (c.d. Codice privacy), insieme a una co-regolamentazione
con i provider per limitare la sovraesposizione online, e ha posto l’attenzione
sui rischi nei quali i minorenni possono imbattersi, come furti di identità e
utilizzo improprio delle immagini, sottolineando che la Profilazione rischia di
confinare i ragazzi in ambienti poco aperti e poco trasparenti.


Accanto alla tutela accordata dall’art. 10 cod. civ. e alle fattispecie di
reato previste dal Titolo XII, Capo III, deve essere ricordata la legge 29 mag-
gio 2017, n. 71, modificata dalla legge n. 70 del 2024, (Disposizioni a tutela
dei Minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo), volta a prevenire e contrastare tali fenomeni in tutte le loro
manifestazioni. Tale normativa introduce interventi di carattere preventivo e
una complessiva strategia di attenzione nei confronti dei minori, sia quando
essi assumono la posizione di vittime, sia quando si rendano responsabili di
illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo.

La legge
accorda, in particolare, una serie di misure (art. 2) per la tutela del minore
vittima di condotte c.d. di cyberbullismo, definito, quale «qualunque forma di
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
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illecito di Dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominan-
te sia quello di isolare un minore o un gruppo di Minori ponendo in atto un
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Significativa è
l’introduzione, all’articolo 7, della procedura di ammonimento nei confronti di
ultraquattordicenni che si siano resi responsabili di condotte di cyberbullismo.


Si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza del Questore, con
il quale il minorenne viene convocato insieme ad almeno uno dei genitori o a
chi eserciti la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente.


Nel quadro multilivello delle fonti normative e nell’ottica dell’intro-
duzione di misure volte alla tutela dei Minori (obbligo assunto dallo Stato
italiano) l’auspicio è che tale tutela si realizzi con norme che siano il più
possibile uniformi a livello internazionale. Questi reati, infatti, sono sempre
più spesso collegati al web e, quindi, non sono facilmente circoscrivibili e non
rendono facilmente identificabili gli autori degli stessi. Non si deve tuttavia
mai dimenticare che la risposta penale, pur necessaria, non può assurgere a
strumento unico per la tutela del minore


Link: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/doc

Testo del 2025-01-25




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