cassazione | 2024-10-03 · NEW: Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98897' · pdf |
Targhe dati personali: Cassazione ord I civile 21/02/2024, n. 4648 |
abstract:
Pubblicata sul sito del Comune una foto di auto con targa visibile, non interessata dal procedimento sanzionatorio.
In primo grado il Comune vince citando dei precedenti di Cassazione che espressamente negano siano dati personali. Era una vettura aziendale in quel caso (Cass. n. 18500/2018).
In Cassazione si conferma la tesi (pacifica) del Garante.
Da notare che la targa e' iscritta nel registro pubblico automobilistico. Cosa che distingue nettamente una targa da un ip address.
- Fonte: Cassazione
analisi:
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index:
testo:
"La vicenda trae origine dalla pubblicazione nel sito internet del Comune di Cittadella di
documentazione fotografica relativa alla violazione delle norme del Codice della Strada in cui
compariva ed era leggibile anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione.
"Il Tribunale di Padova, dopo avere rimarcato la genericità della motivazione e dell'oggetto della
violazione, ha osservato che l'unico elemento oggetto di pubblicazione considerato dal Garante lesiva
di dati personali, era consistito nel numero di targa di un veicolo non interessato dal procedimento di
accertamento della violazione del Codice della strada ad opera della Polizia Locale.
"Su tale premessa, il Tribunale ha affermato che l'elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, non poteva farsi rientrare nel novero dei Dati personali meritevoli di tutela da parte del
D.Lgs. n.196/2003 e succ. mod., richiamando Cass. n. 18500/2018. Sulla scorta di detto precedente, il
Tribunale ha ritenuto infondato nel merito il provvedimento emesso dal Garante e ha dichiarato la
nullità della cartella di pagamento in discussione, condannando il Garante alle spese di giudizio
...
La cassazione invece afferma:
Sono "dati personali che permettono l' identificazione diretta dell'interessato (Cass. civile n. 19270/2021)."
...
"comma 2, del Regolamento).
"3.3.- Va ricordato che questa Corte ha già affermato che la targa automobilistica è un dato che
consente la identificazione diretta del proprietario e che ciò che assume rilievo decisivo, in materia di
protezione dei Dati personali è dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati
personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell'alveo del
trattamento (Cass. n. 19270/2021); sia pure con la precisazione, in fattispecie concernente l' impiego di
parcometri evoluti atti a registrare targa e localizzazione del veicolo in sosta, che "Nonostante dal dato
personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al
nominativo dell' intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l'effettivo
utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un
soggetto diverso dall'effettivo proprietario, il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale
statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del
parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il Trattamento non può dirsi irrilevante sotto
questo profilo (fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali
degli utenti, raccolti attraverso una certa tipologia di parcometri, senza essere stata previamente
nominata quale sub-responsabile per il Trattamento e, dunque, in assenza dei requisiti di interesse
pubblico che insistono in capo al Titolare effettivo del Trattamento stesso)." (Cass. n.35256/2023).
"3.4.- La decisione, che non si è conformata a questi principi risulta, pertanto, errata e la decisione va
cassata.
"3.5.- Nel caso di specie, infatti la visualizzazione della targa dell'autoveicolo in questione, estraneo alla
violazione contestata, si colloca nell'ambito di un più ampio rilievo fotografico che, unitamente agli
altri elementi confluiti nello stesso (luogo ed ora della ripresa e rappresentazione del contesto globale
in cui era evidenziata la violazione riscontrata a carico del veicolo contravvenzionato), appare idoneo a
consentire una profilazione, senza che sia stato nemmeno accertato che ciò poteva essere funzionale o
necessario alla compiuta esecuzione del controllo amministrativo.
"3.6.- Ne consegue che, in sede di rinvio il Tribunale, a fronte del Trattamento della targa
dell'autoveicolo di proprietà di un terzo, connesso all'accertamento dell' infrazione commessa dal
conducente di altro veicolo, dovrà verificare se tale Trattamento abbia esorbitato i principi e le
modalità fissate negli artt. 3, 11, 18 e 19, del D.Lgs. n. 196/2003, dovendo assumere rilievo la circostanza
che il numero di targa, che poteva condurre all'identificazione del Terzo proprietario, venne comunicato
all'esterno mediante l'esposizione in una fotografia documentante l' infrazione altrui con indicazioni di
tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura.
Testo del 2024-10-03 - Fonte: Cassazione
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