sentenze | 2024-09-14 · NEW: Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98863' · pdf |
Pubblicano la sentenza con il nome del minore: 10.000 euro |
abstract:
Le sentenza vanno anonimizzate su richiesta. Nel caso di minori sempre. Il giornale credeva che l'anonimizzazione (fosse stata fatta come d'uso) e dovesse essere curata dal Tribunale se richiesta per finalità di pubblicazione, cosi' come i Comuni devono pubblicare solo i dati personali necessari.
Articolo anonimizzato. La entenza linkata riservata a dipendenti pubblici conteneva i dati.
Per la collaborazione sanzionata solo 10.000 euro.
Fonte: garanteprivacyLink: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwe
analisi:
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index:
testo:
Provvedimento del 4 luglio 2024 [10052798]
VEDI ANCHE: Newsletter del 13 settembre 2024
[doc. web n. 10052798]
Provvedimento del 4 luglio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 411 del 4 luglio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTA la nota del 27 giugno 2023 con cui il Garante regionale dei diritti della persona presso la Regione Veneto ha segnalato a questa Autorità la reperibilità in rete di una sentenza del Tribunale di Vicenza, pubblicata in forma integrale e priva di qualsiasi Anonimizzazione dei Minori ivi menzionati - sotto forma di link a corredo di un articolo di commento (https://...) - avente ad oggetto una controversia tra due comuni in ordine alle spese sostenute per il mantenimento di alcuni minori presso strutture “diurne o semiresidenziali” (L. n. 328/2000 e Legge Regione Veneto n. 5/1996);
VISTA la richiesta di informazioni inviata dall’Ufficio in data 9 novembre 2023 (prot. 151176) a Nomodidattica S.r.l. e la nota del medesimo giorno con cui la Società comunicava l’eliminazione dell’articolo;
VISTA la successiva nota del 27 novembre con la quale la Società ha rappresentato in particolare che:
- la pubblicazione dell’articolo in contestazione costituiva una legittima manifestazione dell’esercizio del diritto di cronaca, effettuata nel rispetto dei canoni di interesse pubblico e continenza su un tema di particolare interesse per gli enti locali a cui la Rivista “Moltocomuni” è diretta, avente ad oggetto «un importante precedente in ambito di interpretazione di norme statali e regionali relativa all’integrazione economica per gli interventi assistenziali in strutture residenziali»;
- il Trattamento di Dati personali è avvenuto in conformità all’art. 21 della Costituzione, all’art. 10 CEDU e al bilanciamento previsto all’art. 17, comma 3, lett. a) del Regolamento 2016/679/UE, nonché nel rispetto dei principi di liceità e correttezza del Trattamento e di Minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento cit.;
- il Trattamento dei dati è stato effettuato limitatamente a quanto necessario per la finalità giornalistica , nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, quale enucleato dagli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al Trattamento dei Dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dai pronunciamenti del Garante e dalla giurisprudenza;
- l’articolo di commento alla sentenza non riportava i nomi delle persone coinvolte, né quelli dei minori;
- i presunti effetti dannosi sono stati immediatamente rimossi;
- la Rivista, ad accesso gratuito, non ha mai ricevuto rilievi in materia di riservatezza dei dati e, d’altra parte, ha una specifica rubrica dedicata a questa materia, svolgendo una funzione di diffusione della cultura e delle regole in questo dedicato ambito; comunque si è impegnata a «richiamare gli autori a porre particolare attenzione ed oscurare comunque i dati di persone fisiche nel testo delle sentenze, così come pubblicate o da altri ricevute».
VISTA la nota dell’Ufficio del 15 aprile (prot. n. 46595/24) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Nomodidattica S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto ai principi generali in materia di Trattamento (art. 5, par. 1, lett. a e c) del Regolamento), agli artt. 50 e 52 del Codice e alle specifiche disposizioni in materia di trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica con particolare riferimento all’ art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche);
VISTA la nota del 9 maggio 2024 con cui la Società, nel rinviare ai precedenti scritti difensivi, ha inteso precisare che:
- la Rivista, consultabile gratuitamente da parte degli utenti (di regola, di numero limitato e prevalentemente costituito da dipendenti pubblici) «si avvale dei contributi di diversi autori, che, di norma, a titolo gratuito e senza alcun impegno di continuità, contribuiscono ad implementarne il contenuto con la pubblicazione di news, articoli, note a sentenza e approfondimenti in materie di interesse del sistema delle autonomie locali»;
- il testo dell’articolo, «non contiene alcun dato personale e tanto meno i nominativi dei minori» e «rispecchia fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario, di rilevante interesse pubblico specie per il sistema dei comuni»;
- «la sentenza (linkabile), invece, come correttamente contestato da codesta Autorità, riporta i nominativi di alcuni Minori stranieri; i dati non sono stati anonimizzati per mero involontario errore, dovuto alla convinzione (errata), che, come d’uso, i dati fossero già stati resi non intellegibili nel provvedimento dall’autorità giudiziaria»;
- i presunti effetti dannosi della violazione sono stati comunque rimossi per effetto dell’immediato oscuramento dell’articolo, la conseguente deindicizzazione, nonché l’eliminazione del testo della sentenza in formato pdf;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che risulta non contestato che, sul sito web “www.moltocomuni.it”, edito da Nomodidattica S.r.l., in data 13 febbario 2023 è stato pubblicato in forma integrale un provvedimento giurisdizionale avente ad oggetto una controversia tra 2 Comuni in ordine alla distribuzione delle spese sostenute per interventi di natura socio assistenziale a beneficio di alcuni minori;
RILEVATO che il provvedimento pubblicato riporta i dati identificativi dei minori, nonché ulteriori informazioni quali i luoghi di residenza degli stessi, le diverse strutture presso cui sono stati ospitati e i periodi di permanenza preso queste ultime;
CONSIDERATO che:
- l’art. 50 del Codice vieta la pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore anche nei procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale;
- l’art. 52, comma 5, del Codice statuisce che «chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone»;
- l’art. 137, comma 3, del Codice prescrive che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, in particolare, l’art. 7 riconoscono la preminenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca e prescrivono l’adozione di cautele volte a garantirne l’anonimato;
- le stesse ragioni di tutela del minore sono invocate dalla Carta di Treviso, richiamata dal predetto art. 7 - in relazione alla rappresentazione di fatti di vita che possa arrecare danno alla loro personalità;
- l’art. 2-quater del Codice dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».
PRESO ATTO delle misure di rimozione adottate dalla Società;
RITENUTO che il Trattamento descritto configuri una violazione dei principi generali del Trattamento di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento e, in particolare, il principio di liceità e correttezza del Trattamento e di Minimizzazione dei dati (lett. a) e c), nonché una violazione delle disposizioni suindicate (v. anche provv. n. 157 del 28 aprile 2022, doc. web n. 9779098);
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento di dover dichiarare l’illiceità del Trattamento e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, di dover disporre il divieto di ulteriore Trattamento dei Dati personali dei reclamanti, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto dell’ art. 5 è sanzionato dall’art. 83, par. 5, lett. a), del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 5, del Codice e delle Regole deontologiche è sanzionato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Nomodidattica S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;
VISTO l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale se in relazione allo stesso Trattamento o a trattamenti collegati, un Titolare o un Responsabile del Trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo applicabile per la violazione più grave;
RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:
a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), tenuto conto della natura particolare dei dati trattati idonei a rivelare l’identità di Minori in associazione ad informazioni di natura delicata, quali sono quelli che rivelano la loro permanenza presso strutture socio assistenziali;
b) sempre con riferimento alla gravità della violazione, la circostanza che la diffusione di questi dati è stata effettuata, ad insaputa degli interessati e di coloro che esercitano la potestà genitoriale, per una finalità di informazione su un profilo/caso di studio del diritto che prescindeva totalmente dall’identità degli interessati;
e, quali fattori attenuanti:
c) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali - alla libertà di informazione (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);
d) l’adozione di misure idonee ad eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento), avendo il Titolare rimosso, tempestivamente il provvedimento;
e) la piena collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento) e l’assenza di precedenti contestazioni da parte dell’Autorità in ambito giornalistico (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento;
f) le condizioni sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento) tenuto conto di quanto dichiarato dalla Società ed emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2022;
CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;
RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento. dichiara l’illiceità del Trattamento nei termini di cui in premessa e per l’effetto:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore Trattamento dei Dati personali dei reclamanti, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Nomodidattica S.r.l., con sede a Verona, via Caserma Ospital Vecchio, 9 – C.a.p. 37122 - P.IVA e C.F: 0416245023 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
A Nomodidattica S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
DISPONE
l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Nomodidattica S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il Titolare del Trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwe
Testo del 2024-09-14 Fonte: garanteprivacy
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