dsa | 2024-09-09 · NEW: Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98849' · pdf |
DSA e segnalatori attendibili: Agcom insieme al Garante |
abstract:
Praticamente ogni attività ritenuto illegale dai segnalatori attendibili potrà essere immediatamente resa inaccessibile (e i siti sullo stesso ip).
Per illegale anche l'uso del marchio di una azienda, la condivisione di dati non autorizzata, i reati contro gli animali e altro non specificato (allegato 2)
Delibera 283/24/CONS
Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui servizi digitali (DSA).
Data del documento 24/06/2024
Data di pubblicazione 01/08/2024
Luogo della firma Roma
Link: https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-283-24
analisi:
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- Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
- Obiettivo della verifica
- AREE DI COMPETENZA
- Dettaglio sulle principali aree di compe
testo:
DELIBERA N. 283/24/CONS
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DELL’ART. 22
DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo” (di seguito “Legge istitutiva”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la
direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);
VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché
per la sicurezza dei Minori in ambito digitale” come convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’articolo 15 (di seguito, anche Decreto);
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
434/22/CONS;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del
Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33”;
CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo di riferimento:
-
l’articolo 49 del DSA stabilisce che “Gli Stati membri designano una o più
autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi
intermediari
e
dell'esecuzione
del
presente
regolamento
(«autorità
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competenti»)” e che “Gli Stati membri designano una delle autorità competenti
come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è
responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del
presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro
interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre
autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque
responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a
tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti
del presente regolamento in tutta l'Unione”;
-
l’articolo 92, paragrafo 2, del DSA ha identificato nel 17 febbraio 2024, il dies
a quo per la piena applicazione delle disposizioni nello stesso contenute relative
alle competenze dei Coordinatori dei Servizi Digitali (di seguito, anche DSC) e
agli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione;
-
l’articolo 15 del Decreto ha Designato l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali) per l’Italia, ai sensi del
citato articolo 49, paragrafo 2, del DSA;
-
l’articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l’Autorità definisca “[…] con
proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per
l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065”, svolgendone i
relativi compiti “[…] in modo imparziale, trasparente e tempestivo.”;
-
i successivi commi dell’articolo 15 del Decreto contengono disposizioni volte
a modificare la legge istitutiva dell’Autorità con l’inserimento dei relativi poteri
di vigilanza e sanzione (comma 4) e della dotazione di risorse umane e
finanziarie (commi 5 e 6);
CONSIDERATO che l’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali contiene
specifiche disposizioni in ordine alle prerogative conferite ai DSC in relazione ai
segnalatori attendibili e, in particolare:
-
i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 22 del DSA prevedono che la qualifica di
«segnalatore attendibile» venga riconosciuta, su richiesta, dal DSC dello Stato
membro in cui è stabilito il richiedente, al soggetto che abbia dimostrato di
soddisfare tutte le condizioni previste dal Regolamento. Il DSC riceve le relazioni
che i segnalatori attendibili devono mettere a disposizione del pubblico sulle
segnalazioni effettuate e sulle procedure messe in atto per mantenere la propria
indipendenza. Il DSC è inoltre tenuto a comunicare alla Commissione e al
Comitato europeo per i servizi digitali la lista dei soggetti a cui è stata
riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile;
-
con specifico riferimento all’attività di verifica ai fini del rilascio della relativa
qualifica di segnalatore attendibile, il paragrafo 2 dell’articolo 22 del DSA
prevede che il DSC accerti che il soggetto richiedente soddisfi tutte le seguenti
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condizioni: “a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini
dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali; b) è
indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online; c) svolge le proprie
attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e
obiettivo”;
-
inoltre, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 22, il DSC effettua le opportune
indagini d’ufficio o su segnalazione di terzi riguardo alla sussistenza in capo ai
segnalatori attendibili delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, in caso, procede
all’eventuale sospensione o Revoca della qualifica;
CONSIDERATO che, a seguito della designazione come DSC, l’Autorità ha
acquisito tutte le competenze e i poteri che il Regolamento le attribuisce in ragione di tale
qualifica;
CONSIDERATO, in particolare, che l’articolo 15, comma 3, del Decreto prevede
che l’Autorità definisca “[…] con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e
le modalità operative per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale
Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065;
CONSIDERATO che il DSA ha natura di regolamento e che, come tale, ai sensi
dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), esso ha
“portata generale” ed è “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri”, è necessario adottare, anche nella fase antecedente alla
piena applicazione del DSA, un approccio comune e coordinato con gli altri Stati Membri
ed in particolare con le altre autorità designate, o in procinto di essere designate, quali
coordinatori dei servizi digitali nei rispettivi Paesi. Tale coordinamento è auspicato e
supportato dalla Commissione Europea;
TENUTO CONTO, altresì, delle interlocuzioni intervenute con le altre autorità
designate quali DSC, o in procinto di esserlo, nell’ambito delle quali sono state discusse
le modalità attuative delle disposizioni recate dal DSA allo scopo di garantire la
necessaria armonizzazione e il coordinamento dei processi attuativi nei diversi Stati
membri, nonché di definire le regole di funzionamento interno e i meccanismi di raccordo
istituzionale quanto più possibile uniformi nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali.
Tali attività hanno riguardato, tra gli altri, anche l’articolo 22 del DSA;
RITENUTO opportuno, in linea con quanto emerso nell’ambito delle suddette
attività di coordinamento internazionale e fatta salva l’adozione da parte della
Commissione di eventuali orientamenti ai sensi del paragrafo 8 dell’articolo 22 del DSA,
fornire indicazioni sulle modalità operative che l’Autorità, in qualità di DSC, intende
adottare ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai soggetti
richiedenti stabiliti in Italia che soddisfino i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del
DSA;
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RITENUTO, altresì necessario, declinare puntualmente le aree di competenza per
la designazione dei segnalatori attendibili, entro cui gli stessi possono agire ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 1, del DSA;
VISTA la delibera n. 40/24/CONS, del 14 febbraio 2024, recante “Avvio della
consultazione pubblica sullo schema di regolamento di procedura per il riconoscimento
della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del regolamento sui servizi
digitali (DSA)”;
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei
seguenti soggetti: SP Tech S.r.l. (prot. n. 0080580 del 15 marzo 2024), Meta (prot. n.
0081336 del 18 marzo 2024), Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 0080891 del 15
marzo 2024), Federazione Optime (prot. n. 0068516 del 4 marzo 2024), Motion Picture
Association Emea (prot. n. 0079811 del 14 marzo 2024), INDICAM (prot. n. 0078124
del 13 marzo 2024), Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e
multimediali (prot. n. 0082826 del 19 marzo 2024), Unione per la difesa dei consumatori
(prot. n. 0078063 del 13 marzo 2024), Confindustria Cultura Italia (prot. n. 0080723 del
15 marzo 2024), Altroconsumo (prot. n. 0082244 del 18 marzo 2024), Sky (prot. n.
0082829 del 19 marzo 2024), Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale
(prot. n. 0081950 del 18 marzo 2024), Federazione Industria Musicale italiana (prot. n.
0081933 del 18 marzo 2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0082173 del 18 marzo 2024),
Studio Postiglione (prot. n. 0059660 del 26 febbraio 2024), Dazn Limited (prot. n.
0082830 del 19 marzo 2024), Barzanò & Zanardo S.p.a. (prot. n. 0075851 dell’11 marzo
2024), Netcomm (prot. n. 0082445 del 18 marzo 2024), avv. Deborah Bianchi (prot. n.
0080554 del 15 marzo 2024);
VISTE le istanze di audizione di: SP Tech S.r.l. (prot. n. 00733337 dell’8 marzo
2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0070660 del 6 marzo 2024), FAPAV (prot. n.
0068281del 4 marzo 2024), Federazione Optime (prot. n. 0068516 del 4 marzo);
SENTITI in audizione i seguenti soggetti: in data 20 marzo 2024, SP Tech (prot.
n. 0079490 del 14 marzo 2024), Anitec-Assinform (prot. n. 0078888 del 14 marzo 2024),
FAPAV (prot. n. 0079485 del 14 marzo 2024); in data 21 marzo 2024, Federazione
Optime (prot. n. 0078892del 14 marzo 2024);
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle
osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che di seguito si
sintetizzano:
I.
Osservazioni di carattere generale
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La consultazione pubblica ha evidenziato una sostanziale condivisione della proposta
dell’Autorità, sia per quanto riguarda lo schema di Regolamento di procedura per la
qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del DSA che per i documenti di
inerenti alle modalità operative e le aree di competenza. Inoltre, gli intervenuti alla
consultazione hanno espresso un generale apprezzamento per l’iniziativa dell’Autorità.
La maggior parte dei soggetti ha poi espresso osservazioni puntuali su aspetti specifici
suggerendo delle proposte di emendamento allo Schema di Regolamento, come espresse
di seguito.
II.
Ambito soggettivo di applicazione
I partecipanti alla consultazione hanno concordato in linea generale con il perimetro
delineato dall’Autorità. Tuttavia, mentre alcuni soggetti non hanno sollevato particolari
osservazioni, altri hanno formulato alcune richieste di chiarimenti o di precisazioni.
La maggioranza dei rispondenti ha chiesto di precisare che la qualifica di segnalatore
attendibile possa essere riconosciuta a soggetti di diritto privato che dimostrino, inter alia,
di possedere capacità e competenze specifiche nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere
le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Al riguardo, fermo restando che
la definizione degli enti idonei a ricevere la qualifica di segnalatore attendibile debba
attenersi strettamente ai requisiti delineati dall’articolo 22 del DSA, i rispondenti
ritengono che l’Autorità debba includere nella lista esemplificativa dei soggetti riportata
nelle disposizioni attuative non solo le organizzazioni rappresentative di interessi
collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici che svolgono attività d’impresa, di
comprovata esperienza professionale e adeguati assetti organizzativi, gestionali e risorse
umane dedicate, formate e qualificate, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà
intellettuale o specializzati nel contrasto alla violazione di diritti di proprietà intellettuale,
in quanto per loro stessa natura dotati dei requisiti necessari per accertare l’illiceità dei
contenuti online.
Inoltre, un rispondente ha chiesto di precisare se l’esclusione dei soggetti indicati come
“individui” si riferisca alle persone fisiche o a soggetti privi di personalità giuridica (ad
esempio le società di persone, le associazioni non riconosciute, studi professionali e
professionisti del settore); è stato anche chiesto di chiarire il concetto di “reti o alleanze
di soggetti”. Altri due rispondenti hanno richiesto chiarimenti in merito all’eventuale
esclusione degli enti aventi scopo di lucro o privi di personalità giuridica.
Un altro soggetto ha ritenuto che le imprese del settore privato con competenze tecniche
comprovate, indipendenti da fornitori di piattaforme online e dotate di risorse adeguate a
individuare e segnalare tempestivamente i contenuti illegali, dovrebbero essere
legittimate a richiedere la qualifica di segnalatore attendibile
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283/24/CONS
Due associazioni si sono espresse a favore dell’esclusione dall’ambito soggettivo delle
società private a scopo di lucro al fine di garantire così neutralità e assenza di conflitti di
interesse economici o concorrenziali, in linea con il considerando 61 del DSA.
Un’associazione ha sottolineato che negare ai singoli titolari di diritti la possibilità di
ottenere lo status di segnalatore costituirebbe un passo indietro rispetto alla prassi attuale
secondo la quale già le piattaforme gestiscono segnalazioni da parte dei titolari di diritti
di fiducia nell’ambito delle procedure volontarie attualmente in vigore.
Altri rispondenti hanno inoltre evidenziato l’opportunità che si operi una selezione del
numero delle qualifiche rilasciate sulla base di stringenti criteri di competenza, capacità,
indipendenza e qualità; ciò in quanto un numero troppo elevato di soggetti qualificati
farebbe venir meno lo spirito della normativa che attribuisce un carattere prioritario alle
segnalazioni proveniente dai segnalatori attendibili. In particolare, un soggetto ha
evidenziato l’importanza di assegnare tale ruolo solo ad enti con competenze consolidate
nel settore, acquisite nel tempo, condividendo la proposta di limitare il ruolo di
segnalatore a entità giuridiche al fine di evitare rischi legati all’accesso di soggetti non
adeguatamente preparati e privi di una conoscenza profonda del settore.
Due associazioni hanno proposto che, ai fini delle valutazioni sul possesso dei requisiti
necessari per il conferimento della qualifica alle associazioni di categoria, si assuma a
riferimento l’iscrizione delle stesse all’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del
consumo presso il MIMIT ovvero al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Un’altra associazione ha chiesto di precisare ulteriormente le tipologie di soggetti
potenzialmente in contrasto con lo svolgimento del ruolo di segnalatore, individuando
eventuali casi di incompatibilità.
III.
Durata della qualifica di segnalatore attendibile
La maggior parte dei rispondenti si è espressa a favore di un’estensione della durata
prevista per la qualifica di segnalatore attendibile, ritenendo il periodo di 3 anni proposto
troppo limitato per poter implementare un’attività di segnalazione strutturata in maniera
affidabile ed efficace; a loro parere, un periodo più lungo garantirebbe maggiore certezza
agli operatori e, pertanto, consentirebbe maggiori capacità di investimento in strutture,
sistemi e personale dedicato. La maggioranza delle proposte dei rispondenti ha
individuato in un periodo minimo di 5 anni la durata ottimale, periodo peraltro in linea
con quanto previsto dal regolamento DSA per la certificazione degli organismi di
risoluzione delle controversie. In particolare, un rispondente ha proposto che l’Autorità
precisi che il rinnovo della qualifica all’esito della scadenza del termine sia automatico,
ad eccezione dei casi in cui la Direzione, d’ufficio o a seguito di segnalazioni di terzi,
accerti che un segnalatore attendibile non soddisfi più i requisiti prescritti.
Altre associazioni hanno indicato che il termine proposto di 3 anni rappresenti la durata
minima congrua per consentire al segnalatore attendibile uno svolgimento qualitativo
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283/24/CONS
minimo della sua funzione e nello stesso tempo consentire all’Autorità di monitorare
sull’operato dell’ente.
Un soggetto, pur non esprimendo una posizione sulla durata specifica della qualifica di
segnalatore, ha sottolineato l’importanza di un approccio uniforme in tutta l’UE per
garantire l’armonizzazione prevista dal DSA.
IV.
Soddisfacimento dei requisiti di cui art. 22 del DSA
Competenza e capacità
Con riferimento al requisito di capacità e competenza di cui al paragrafo 2, lettera a)
dell’art. 22 del DSA, i rispondenti hanno sostanzialmente condiviso l’approccio proposto
dall’Autorità. In tal senso, diversi soggetti hanno evidenziato come il soddisfacimento dei
requisiti di capacità e competenza risulti cruciale per il conferimento della qualifica e
richieda un’accurata verifica sostanziale, basata su elementi oggettivi e concreti, con
riferimento anche alle specifiche aree di competenza di operatività del segnalatore
attendibile.
Nel merito, alcuni rispondenti hanno suggerito di integrare i requisiti probatori
includendo, tra l’altro, anche l’implementazione di percorsi di aggiornamento periodici
per il personale, la conoscenza della lingua inglese o la disponibilità di una dotazione
adeguata di personale dedicato.
Altri rispondenti hanno evidenziato la necessità di tener conto nella valutazione anche di
alcune specificità settoriali o strutturali come nel caso delle associazioni. In particolare,
al fine di valutare le capacità tecniche e professionali maturate potrebbero essere
considerati elementi come lo Statuto Sociale, l’adozione di un Codice Etico che condivida
i principi del Regolamento, la stabilità associativa e la comprovata reputazione e standing
nazionale ed europeo, l’assenza di condanne civili e penali nonché la solidità
patrimoniale. Diversamente, in considerazione delle specificità organizzative, potrebbe
non risultare appropriato il criterio di piani di assunzione del personale con competenze
specifiche. È stato inoltre richiesto di non prevedere requisiti obbligatori che possano
rappresentare oneri eccessivi (come, ad esempio, nel caso in cui sia richiesta la
disponibilità di software specifici).
Due rispondenti hanno proposto che agli iscritti all’elenco di Associazioni consumatori e
utenti di cui all’articolo 137 del Codice del consumo presso il MIMIT ovvero al CNCU
(Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti) non venga richiesta documentazione
aggiuntiva a riprova del soddisfacimento del requisito di capacità e competenza, dal
momento che la stessa sarebbe stata già trasmessa in fase di istanza di iscrizione al
suddetto elenco.
Un soggetto, infine, si è espresso a favore di un approccio prudenziale nella valutazione
di tale requisito, soprattutto in fase di prima applicazione del DSA.
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283/24/CONS
Indipendenza
Con riferimento al requisito di indipendenza di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’art. 22
del DSA, la maggioranza dei rispondenti ha sostanzialmente condiviso l’approccio
proposto dall’Autorità.
Sulla valutazione dell’indipendenza finanziaria, un soggetto, pur condividendo i criteri di
verifica proposti dall'Autorità, ha proposto di considerare ulteriori fattori, come la
continuità temporale con la quale viene fornito il finanziamento. Tale soggetto precisa
infatti che un finanziamento, anche limitato nel suo ammontare ma stabile e continuo nel
tempo, potrebbe comunque risultare condizionante per il segnalatore.
Sempre sul tema dell’indipendenza finanziaria, due soggetti esprimono disaccordo
sull’affermazione, contenuta nell’Allegato 1, circa la necessità che i segnalatori
diversifichino le fonti di finanziamento per dimostrare l'indipendenza dalle piattaforme
online, ritenendo sufficiente dimostrare l'estraneità propria o dei propri soci da tali
soggetti. In particolare, un soggetto ritiene che per dimostrare la sussistenza del requisito
dell’indipendenza finanziaria del richiedente dalle piattaforme online dovrebbe essere
sufficiente provarne la capacità di autofinanziamento.
Alcuni rispondenti hanno inoltre rilevato la potenziale onerosità dei documenti da
produrre per provare il soddisfacimento del requisito di indipendenza. In particolare, un
soggetto ha ribadito la richiesta che anche per questo requisito sia previsto l’esonero dalla
presentazione di documentazione che le associazioni dei consumatori forniscono nelle
more del processo di iscrizione annuale all’elenco ex art. 137 del Codice del Consumo.
Un altro soggetto ha suggerito che le dichiarazioni giurate da parte del personale
sull’assenza di conflitti di interesse siano sostituite da autodichiarazioni e/o
autocertificazioni a firma e timbro del legale rappresentante dell’ente richiedente. Infine,
un rispondente, ha richiesto di chiarire se la presentazione di misure aziendali (quali, ad
esempio, un sistema telematico di verifica dei conflitti di interesse) possa essere
sufficiente per dimostrare il possesso del requisito di indipendenza.
Qualità delle segnalazioni
Con riferimento al requisito di qualità delle segnalazioni di cui al paragrafo 2, lettera c)
dell’art. 22 del DSA, i partecipanti alla consultazione hanno espresso una valutazione
positiva sull’approccio proposto dall’Autorità.
Un soggetto ha tuttavia evidenziato come i parametri e i requisiti probatori proposti
dall’Autorità possano risultare eccessivamente onerosi (come, ad esempio, la richiesta di
fornire evidenza della pianta organica e del personale dedicato alla segnalazione dei
contenuti illegali, delle certificazioni attestanti le competenze tecniche professionali,
della disponibilità di strumenti che permettano un tracciamento proattivo dei contenuti
legali, ecc...), quantomeno per le associazioni che non possiedono una struttura
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283/24/CONS
organizzativa e di organico analoga a quella delle imprese private e dei gruppi
imprenditoriali.
Altri partecipanti hanno formulato ulteriori osservazioni sui parametri di valutazione della
qualità della segnalazione, nonché sul tipo di documentazione da produrre per dimostrare
il soddisfacimento di detto criterio.
In particolare, un soggetto ha suggerito di stabilire una soglia minima di dipendenti
dedicati all'attività di segnalazione per garantire la qualità delle segnalazioni.
Diversamente, due rispondenti hanno proposto di valutare primariamente la qualità e non
la quantità delle risorse umane dedicate all’attività di segnalazione, in particolare la
competenza e l’efficienza. Sul punto, un soggetto sostiene che la valutazione ottimale
della qualità dovrebbe focalizzarsi sull’analisi della performance dell’ente in precedenti
attività di segnalazione (utilizzando ad esempio il parametro rappresentato dalla
percentuale di segnalazioni che hanno avuto un buon esito presso le piattaforme online).
Peraltro, lo stesso soggetto rileva che indipendentemente dalla dotazione di un numero
significativo di risorse (come nel caso di contenuti illegali che violano i diritti di proprietà
intellettuale) il Titolare di tali diritti sarebbe il soggetto più affidabile per valutarne la
violazione e segnalarla.
Un partecipante ha evidenziato che la valutazione della qualità delle segnalazioni
andrebbe effettuata con adeguata flessibilità nella fase ex ante, in presenza di soggetti che
dimostrino di possedere sia conoscenza che competenza nelle aree individuate ma
abbiano
meno
esperienza
nell’attività
di
segnalazione.
Successivamente
al
riconoscimento della qualifica, invece, la valutazione effettuata dall’Autorità ai fini del
monitoraggio sul mantenimento dei requisiti potrebbe essere svolta con modalità più
rigorose.
Infine, un rispondente richiede che siano puntualmente specificate il tipo di certificazioni
richieste e auspica che sia permesso anche a strutture di dimensioni medio piccole e con
pochi addetti, se dotate delle competenze necessarie, di proporsi quali segnalatori.
Da ultimo, alcuni rispondenti hanno suggerito di dettagliare ulteriormente le informazioni
richieste che devono essere fornite dai segnalatori attendibili nella relazione annuale di
cui all’articolo 8 dello Schema di Regolamento, prevedendo ad esempio la
categorizzazione delle piattaforme e delle presunte violazioni.
V.
Elenco delle aree di competenza di designazione dei segnalatori attendibili di cui
all’art. 22 par. 1 del DSA
Con riferimento al Perimetro delle aree di competenza individuate nell’Allegato 2, alcuni
rispondenti hanno proposto di escludere talune aree di competenza dall’elenco, poiché
relative a contenuti non definibili come strettamente illegali, mentre altri partecipanti
hanno fornito dei suggerimenti per estendere la lista compilata dall’Autorità. Un ulteriore
10
283/24/CONS
gruppo di partecipanti ha espresso alcune osservazioni sulle modalità di designazione
delle aree di competenza.
Con riferimento al primo gruppo, due soggetti hanno evidenziato che le aree di
competenza come “manipolazione dell'informazione”, “account falsi”, “mancata
attuazione di restrizioni specifiche in base all’età per i minori” potrebbero fare
riferimento a contenuti non propriamente compresi nell’ambito dei “contenuti illegali” ai
sensi del Regolamento DSA laddove per “contenuto illegale” si intende “qualsiasi
informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la
prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro
conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto
specifico di tale diritto”. Un partecipante sostiene che sia necessario integrare le aree di
competenza individuate dall’Autorità inserendo un riferimento alle pratiche commerciali
scorrette, mentre un altro soggetto propone di inserire una nuova categoria relativa alle
“violazioni in materia di concorrenza e informative ai consumatori”. Un partecipante
propone di integrare le aree di competenza con una categoria denominata
“disinformazione e censura”, che dovrebbe permettere di utilizzare lo strumento dei
segnalatori attendibili anche nel caso di contenuti che in contrasto con il Codice di
Condotta
UE
sulla
disinformazione,
oppure
in
caso
di
ingiuste
rimozioni/sospensioni/attenuazioni di visibilità di contenuti multimediali dei giornalisti
e/o altre attività di ingiusto contrasto da parte delle piattaforme nei confronti di attività
online di giornalisti.
Con riferimento al secondo gruppo di interventi, due partecipanti propongono che,
nell’inserimento di un segnalatore in un’area di competenza, la decisione dell’Autorità
venga adottata senza rigori formalistici, considerando la sovrapposizione tra più aree e
consentendo la trattazione della segnalazione anche se questa riguarda più aree di
competenza diverse. Infine, un soggetto ha espresso apprezzamento sulla proposta di
definire aree di competenza per la designazione dei segnalatori attendibili, suggerendo
all’Autorità di equilibrare l’esigenza di garantire una sufficiente accessibilità della
qualifica di segnalatore attendibile, con la necessità di limitarne il numero, in linea con le
indicazioni del Considerando n. 61 del Regolamento DSA;
RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di
esprimere le seguenti valutazioni:
I.
Ambito soggettivo di applicazione
L’Autorità prende atto della sostanziale condivisione espressa dai rispondenti alla
consultazione circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 22 del DSA e, con
riferimento alle osservazioni formulate, precisa quanto segue.
Preliminarmente, si rammenta che la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi
dell’articolo 22 del DSA può essere richiesta da qualunque ente stabilito in Italia che
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283/24/CONS
abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, ossia: a) dispone
di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e
della notifica di contenuti illegali; b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme
online; c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente,
accurato e obiettivo.
Al riguardo, con riferimento alle richieste di chiarimenti in merito all’eventuale
esclusione di alcune categorie di soggetti (tra cui gli enti aventi scopo di lucro o privi di
personalità giuridica), si precisa che le modalità attuative di cui all’Allegato 1 allo
Schema di Regolamento non introducono alcuna limitazione aggiuntiva rispetto a quanto
formulato nelle disposizioni del DSA.
Inoltre, circa le osservazioni sulla lista delle categorie di soggetti riportata nell’Allegato
1, che ad avviso di alcuni partecipanti alla consultazione dovrebbe includere non solo le
organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici
che svolgono attività d’impresa, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà
intellettuale, si precisa che l’elenco di potenziali soggetti è ivi indicato a titolo puramente
esemplificativo e non ha carattere esaustivo.
Al riguardo, si richiama quanto riportato al considerando 61 secondo cui “Tale qualifica
di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone,
che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella
lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e
obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti
terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto
nazionali o dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi
privati o semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di
emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le
organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online.
Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il
numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del
presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli
interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di
segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di
concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online” (enfasi aggiunta).
Ciò premesso, circa le osservazioni in merito all’inclusione nella lista esemplificativa dei
soggetti riportata nelle disposizioni attuative non solo delle organizzazioni
rappresentative di interessi collettivi, ma anche i singoli soggetti giuridici che svolgono
attività d’impresa, che siano direttamente titolari di diritti di proprietà intellettuale, si
precisa che l’elenco di potenziali soggetti è ivi indicato a titolo puramente esemplificativo
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283/24/CONS
e non ha carattere esaustivo, in linea con quanto riportato al considerando 61 del DSA
sopra richiamato.
Con riferimento alla preoccupazione espressa da alcuni rispondenti sul fatto che negare
ai singoli titolari di diritti la possibilità di ottenere la qualifica di segnalatore minerebbe
la prassi attuale, secondo la quale già le piattaforme gestiscono segnalazioni da parte dei
titolari di diritti di fiducia nell’ambito delle procedure volontarie attualmente in vigore,
giova richiamare quanto riportato al considerando 63 del DSA, ossia che “Le norme del
presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel
senso che impediscono ai fornitori di piattaforme online di riservare un trattamento
analogo alle segnalazioni presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta
la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare
in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente
regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Peraltro, si evidenzia che nell’ordinamento italiano un presidio per i singoli titolari di
diritti di proprietà intellettuale è garantito dall’applicazione della normativa sul diritto
d’autore di cui l’Autorità esercita le competenze.
Infine, circa la preoccupazione espressa da alcuni partecipanti alla consultazione che il
conferimento della qualifica di segnalatore attendibile a un numero potenzialmente troppo
elevato di soggetti farebbe venir meno lo spirito della normativa, vanificando il carattere
prioritario alle segnalazioni proveniente dai segnalatori attendibili, si evidenzia che il
DSA recita che “le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro
membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore
attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi
bilaterali con i fornitori di piattaforme online” (Considerando 61, enfasi aggiunta).
II.
Durata della qualifica di segnalatore attendibile
Con riferimento alla durata della qualifica di segnalatore attendibile, si chiarisce che la
previsione nello Schema di Regolamento posto a consultazione di un termine di 3 anni
deriva dalle considerazioni condivise in ambito internazionale circa la necessità di
assicurare un corretto controllo sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento ai
fini del rilascio della qualifica.
Ciò premesso, l’Autorità tiene in considerazione le osservazioni espresse dai partecipanti
alla consultazione sull’opportunità di consentire una maggiore certezza nella
programmazione e capacità di investimento nel medio-lungo periodo ai fini dello
svolgimento dell’attività di segnalatore attendibile.
Al riguardo, nell’obiettivo di massima armonizzazione nell’applicazione dei DSA in linea
con l’orientamento internazionale, in prima applicazione, si ritiene opportuno prevedere
un rinnovo della qualifica allo scadere dei 3 anni per un ulteriore triennio, laddove i
titolari della qualifica continuino a soddisfare i requisiti previsti e abbiano rispettato i
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283/24/CONS
relativi obblighi, fatto salvo il caso in cui sia stato disposto un provvedimento di revoca.
A tal fine dovrà essere presentata opportuna istanza di rinnovo almeno 30 giorni prima
della scadenza, con l’indicazione delle eventuali modifiche intervenute con riferimento
al rispetto dei citati requisiti di cui all’art. 22, par. 2 del DSA e alla documentazione già
trasmessa all’Autorità in sede di riconoscimento della qualifica. Peraltro, l’Autorità
manterrà un’attenta vigilanza sul permanere dei requisiti in capo ai soggetti a cui è stata
rilasciata la qualifica.
III.
Requisiti di cui art. 22 del DSA
L’Autorità prende atto della sostanziale condivisione espressa dai rispondenti alla
consultazione in ordine alle valutazioni del possesso dei requisiti di capacità e
competenza, indipendenza e qualità, di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c) dell’art. 22
del DSA e, con riferimento alle osservazioni formulate precisa quanto segue.
Con riferimento alle osservazioni formulate sulla documentazione probatoria che i
richiedenti la qualifica devono presentare per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti,
l’Autorità ritiene innanzitutto di dover specificare che l’acquisizione della
documentazione rilevante avverrà nel rispetto dei principi di semplificazione delle
procedure amministrative e di riduzione degli adempimenti burocratici a carico dei
cittadini e delle imprese.
A tale proposito, occorre rappresentare che la documentazione che i richiedenti debbono
produrre è volta sia a supportare la propria candidatura, sia ad agevolare la valutazione
da parte dell’Autorità, ed è pertanto legata alla specificità degli obiettivi della valutazione
di ciascun requisito stabilito dall’art. 22 del DSA. Pertanto, l’Autorità, al fine di agevolare
la presentazione delle domande da parte dei potenziali segnalatori e la successiva attività
istruttoria, ritiene comunque di dover fornire indicazioni specifiche, nell’ambito delle
modalità operative riportate nell’Allegato 1, su quali siano gli obiettivi della valutazione
relativa a ciascun criterio stabilito dall’art. 22 del DSA, e sulla tipologia di
documentazione obbligatoria da produrre per dimostrare il possesso di tali requisiti. In
quest’ottica esempi indicativi di specifici documenti producibili.
Infine, si evidenzia che la valutazione dell’Autorità dovrà necessariamente essere
condotta caso per caso, pertanto, la documentazione che l’ente richiedente presenta a
supporto della propria domanda potrà essere integrata, su alcuni punti, su richiesta della
stessa Autorità, come previsto dall’art. 4 comma 2 del Regolamento di procedura.
Peraltro, si rammenta che le modalità operative sono soggette a successive integrazioni o
modifiche, anche in considerazione dell’eventuale adozione da parte della Commissione
degli orientamenti previsti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA.
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283/24/CONS
Nel dettaglio, per quanto riguarda le osservazioni dei partecipanti circa la dimostrazione
del requisito dell’indipendenza, sia riguardo ai profili organizzativi che a quelli finanziari,
occorre specificare che l’obiettivo della richiesta documentale dell’Autorità e del relativo
processo di valutazione è quello di acquisire sufficienti informazioni sulle strutture e sui
processi interni al fine di verificare che le decisioni di segnalazione dell’ente non siano
influenzate dai fornitori di piattaforme online.
A tale proposito si rileva che la valutazione dell’indipendenza debba comportare
necessariamente un’analisi conoscitiva complessiva (che può coinvolgere, a seconda dei
casi, i soci o membri, le strutture decisionali interne, finanche alle risorse che si occupano
materialmente dell’attività di segnalazione) ai fini di verificare l’assenza di conflitti di
interesse con i fornitori dei servizi di piattaforme online.
Con specifico riferimento all’indipendenza finanziaria le evidenze prodotte dovrebbero
consentire all’Autorità di valutare in concreto se il flusso di finanziamento, nell’arco del
periodo di tempo per il quale è concessa la qualifica di segnalatore attendibile, abbia un
impatto condizionante sui processi decisionali dell’ente. In tale ottica, la diversificazione
dei finanziamenti, costituisce un possibile elemento atto a dimostrare l’indipendenza
finanziaria del segnalatore dalle piattaforme online.
Quanto alla valutazione qualitativa o quantitativa delle risorse umane e tecniche a
disposizione, l’Autorità non ritiene opportuno fissare un limite minimo di risorse umane
dedicate all’attività di segnalazione come suggerito nell’ambito della consultazione. Tale
attività è infatti fortemente variegata, in termini quantitativi, a seconda dell’ambito
d’azione e dell’area di competenza, sia tematica che geografica, del singolo segnalatore
attendibile. L’Autorità ritiene pertanto dover valutare sia gli aspetti qualitativi che
quantitativi delle risorse impiegate nella segnalazione.
Anche in considerazione di ciò, qualsiasi dato o elemento probatorio che venga fornito in
ordine alla competenza e all’esperienza acquisita è da considerarsi di utilità ai fini delle
valutazioni (come lo storico delle segnalazioni dell’ente, e la percentuale di segnalazioni
che hanno avuto un buon fine presso le piattaforme online); tuttavia, dato il carattere
specifico e considerata la non omogeneità e immediata disponibilità di questo tipo di
informazioni da parte dei richiedenti, si ritiene che tali elementi non possano essere intesi
come obbligatori.
In relazione alle modalità di valutazione ex ante dei requisiti in materia di qualità della
segnalazione, l’Autorità ritiene che non debbano essere esclusi a priori soggetti nuovi
entranti e, di conseguenza, che possa essere adottato un approccio flessibile nel caso di
enti od organizzazioni richiedenti la qualifica attivi da meno tempo nell’attività di
segnalazione a piattaforme online di contenuti violativi, sempre che siano in possesso dei
requisiti di capacità, competenza e indipendenza di cui al paragrafo 2 dell’art. 22 del DSA.
Tale approccio, non può comunque prescindere da uno scrutinio rigoroso nell’attività di
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283/24/CONS
vigilanza costante sul mantenimento di tutti i requisiti prescritti dall’art. 3 del
Regolamento.
Per quanto riguarda l’asserita non-proporzionalità della richiesta documentale di cui
all’Allegato 1, si precisa che la stessa è necessaria per poter valutare il possesso da parte
del richiedente dei requisiti stabiliti dall’art. 22 del DSA per il riconoscimento della
qualifica di segnalatore attendibile. Ad ogni buon conto, l’Autorità nelle modalità
attuative ha chiarito quali siano gli obiettivi della valutazione relativa a ciascun requisito,
al fine di ridurre l’onere probatorio in capo ai soggetti richiedenti, fornendo indicazioni
sulla tipologia di documentazione obbligatoria da produrre nonché esempi di documenti
producibili.
Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimento sulla natura delle certificazioni
richieste, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che qualsiasi tipo di certificazione,
corso di formazione o attività formativa che incida sulla competenza e capacità del
personale dell’ente a svolgere le proprie attività di presentazione delle segnalazioni in
modo diligente, accurato e obiettivo potrà essere oggetto di valutazione.
In merito poi alle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento sulla relazione
annuale che i segnalatori attendibili sono tenuti a pubblicare e a trasmettere all’Autorità,
si precisa che le informazioni che la stessa deve includere sono quelle previste del DSA.
IV.
Elenco aree competenza
Per quanto concerne l’individuazione delle aree di competenza si precisa preliminarmente
che l’elenco proposto dall’Autorità in consultazione è stato redatto, in linea con quanto
emerso dai lavori svolti nell’ambito del coordinamento internazionale, sulla base di quello
pubblicato dalla Commissione Europea nella consultazione pubblica sulla banca dati per
la trasparenza delle decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme online (art.
24 comma 5 del DSA).
Tale lista di competenze contiene alcune aree che riguardano le decisioni di moderazione
delle piattaforme riguardanti anche contenuti non strettamente illegali, ma che possono
anche essere in violazione delle condizioni generali delle piattaforme, così come previsto
dall’art. 17, comma 1, del Regolamento DSA. Al riguardo, si evidenzia che, dalla lettura
del considerando 62 del DSA, le attività dei segnalatori attendibili non paiono essere
focalizzate strettamente e unicamente sui contenuti illegali, ma anche su quelli
incompatibili con le condizioni generali e dannosi, particolarmente per i minori. Si legge
infatti che “Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di
piattaforme online di ricorrere a tali segnalatori attendibili o a meccanismi analoghi per
adottare azioni rapide e affidabili contro i contenuti incompatibili con le condizioni
generali, in particolare contro contenuti dannosi per i destinatari del servizio vulnerabili,
quali i minori.” (enfasi aggiunta).
16
283/24/CONS
Pertanto, relativamente alle osservazioni svolte dai partecipanti alla consultazione, si
ritiene opportuno mantenere l’elenco delle aree di competenza proposto, meglio
dettagliando alcune aree di competenza con particolare riferimento ai contenuti illegali e
ai contenuti dannosi per i Minori (punti f), g), h) e o). Quanto alla proposta di inserimento
di un’ulteriore area di competenza ad hoc sulla disinformazione e sulla censura, si ritiene
che l’ambito della disinformazione appaia ricompreso, quantomeno per quanto riguarda
il tema elettorale e del dibattito civico, alla lettera e) dell’elenco. Per quanto riguarda
invece eventuali pratiche di rimozione non corrette, il presidio a tutela dei giornalisti può
essere rintracciato nell’art. 17 e nell’art. 20 del DSA, oltre che nell’eventuale applicazione
dell’art. 17 del EMFA (European Media Freedom Act);
VISTI gli atti del procedimento;
RITENUTO pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate
nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, di adottare il regolamento recante
la disciplina sulla procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore
attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui servizi digitali (DSA), inclusivo degli
allegati relativi alle modalità attuative e alla definizione delle aree di competenza come
sopra rappresentato;
CONSIDERATO che i suddetti documenti relativi alle modalità attuative e alla
definizione delle aree di competenza potranno essere oggetto di revisione anche alla luce
dell’eventuale adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti previsti
ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
1. È adottato il Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di
segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del regolamento sui servizi digitali (DSA)”, di
cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
comprensivo degli Allegati 1 e 2, recanti rispettivamente “Modalità operative per il
riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del DSA” e
“Aree di competenza per la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del
DSA”.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il 15 settembre 2024.
La presente delibera, comprensiva degli allegati, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
17
283/24/CONS
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 24 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
--
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
Regolamento di procedura per il riconoscimento della
qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento sui servizi digitali
2
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore
attendibile ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) “Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) “Regolamento sui servizi digitali”, il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali
e che modifica la direttiva 200/31/CE (regolamento sui servizi digitali o anche DSA);
d) “Coordinatore dei servizi digitali”, autorità designata ai sensi dell’articolo 49 del
Regolamento sui servizi digitali Responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e
all’applicazione del medesimo Regolamento nello Stato membro;
e) “Direzione”, la Direzione dell’Autorità competente a svolgere gli adempimenti
stabiliti dall’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali in capo al Coordinatore dei
servizi digitali;
f) “Organo collegiale”, il Consiglio dell’Autorità;
g) “segnalatore attendibile”, soggetto che agisce entro l’ambito di competenza designato,
ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali, per la presentazione di
segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all’articolo16 del medesimo
Regolamento, a cui i fornitori di piattaforme online devono garantire che sia data priorità
e siano trattate e decise senza indebito ritardo;
h) “richiedente”, qualunque ente stabilito in Italia che presenti istanza di riconoscimento
della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento sui
servizi digitali;
i) “destinatario del servizio”, qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio
intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;
j) “servizio intermediario” uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:
i. un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel
trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario
del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
3
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
ii. un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario
del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea
di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo
inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
iii. un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»),
consistente nel memorizzare informazioni fornite da un Destinatario del servizio su
richiesta dello stesso;
k) “piattaforma on-line”: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta
di un Destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne
qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o
funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa
essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione
o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del
Regolamento sui servizi digitali;
l) “contenuto illegale”, qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività,
tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto
dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione,
indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto.
2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1 si applicano le definizioni di
cui all’articolo 3 del Regolamento sui servizi digitali.
Articolo 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per il riconoscimento della
qualifica di segnalatore attendibile nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e
di monitoraggio, di competenza dell’Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi
digitali in Italia, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali.
Articolo 3
Richiesta di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile
1. La qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento
sui servizi digitali può essere richiesta, attraverso la presentazione di una specifica istanza
all’Autorità, da qualunque ente stabilito in Italia in possesso dei requisiti di cui al
successivo comma 2.
4
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
2. Il richiedente, ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile,
deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del
DSA come di seguito elencate:
a) disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione,
dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;
b) essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
c) svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo
diligente, accurato e obiettivo.
3. L’istanza di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:
a) le informazioni generali del richiedente, tra cui il nome o la ragione sociale, la
sede legale, l’organo rappresentante, l’area geografica di attività;
b) i recapiti completi del richiedente, tra cui l’indirizzo fisico, l’indirizzo di posta
elettronica, il nominativo di un referente e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
sul quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura oggetto del presente
Regolamento;
c) l’area o le aree di competenza per le quali è richiesta la qualifica di segnalatore
attendibile, di cui all’elenco riportato nell’Allegato 2 al presente Regolamento;
d) le informazioni e le relative evidenze atte a dimostrare da parte del richiedente il
soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2 e lo specifico ambito di competenza.
Il richiedente è tenuto a fornire tutta la documentazione utile al riconoscimento
della qualifica di segnalatore attendibile, sulla base delle indicazioni fornite nelle
modalità operative di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, nonché ogni ulteriore
informazione richiesta dall’Autorità a tal fine.
4. L’istanza, a pena di irricevibilità, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito
web dell’Autorità e trasmessa a mezzo PEC alla casella istituzionale dell’Autorità, ovvero
presentata online tramite procedura telematica, ove disponibile.
5. L’Autorità si riserva di aggiornare periodicamente le modalità operative e le aree
di competenza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi
dell’articolo 22 del DSA, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento, alla luce
dell’esperienza applicativa.
Articolo 4
Verifica dei requisiti
5
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
1. Il procedimento per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile è
avviato a far data dalla ricezione dell’istanza, trasmessa secondo le modalità prescritte
dall’articolo 3 e completa di tutte le informazioni necessarie.
2. Se l’istanza è carente di una o più delle informazioni di cui all’articolo 3, la
Direzione comunica a mezzo PEC all’ente richiedente le informazioni mancanti, con
l’avviso che, decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione senza che sia stata
inviata l’integrazione richiesta, l’istanza si intende rigettata.
3. In caso di istanze irricevibili o improcedibili per mancata osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, la Direzione ne dispone l’archiviazione in
via amministrativa.
4. La Direzione provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 3, comma 2, sulla base delle modalità operative descritte nell’Allegato 1 al
presente Regolamento, nonché degli eventuali orientamenti emanati dalla Commissione
ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, del DSA.
5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di avvio, fatte
salve le sospensioni dei termini, fino ad un massimo di 30 giorni, per eventuali ulteriori
richieste di informazioni e di documentazione utili all’istruttoria.
Articolo 5
Esito della procedura
1. La Direzione, espletate le verifiche di cui all’articolo 4, comma 4, trasmette
all’Organo collegiale l’esito dell’istruttoria formulando una proposta motivata di
accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza.
2. Qualora l’Organo collegiale ritenga opportuna l’acquisizione di ulteriori
informazioni o lo svolgimento di approfondimenti, anche di natura giuridica, il termine
per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 4, comma 6, è prorogato di 30
giorni.
3. L’Organo collegiale, esaminata la proposta, delibera il riconoscimento della
qualifica di segnalatore attendibile per l’ambito di competenza Designato ovvero dispone
il rigetto motivato dell’istanza.
4. La Direzione provvede a notificare al soggetto richiedente il provvedimento di
cui al comma 3. La qualifica di segnalatore attendibile ha la durata di 3 anni rinnovabile
per un ulteriore triennio, in assenza di procedimenti di Revoca di cui all’art.7, su istanza
del soggetto da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.
6
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
5. Ai fini del rinnovo della qualifica, il segnalatore attendibile deve continuare a
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, nonché aver rispettato gli obblighi di
cui all’articolo 8.
Articolo 6
Rinuncia alla qualifica di segnalatore attendibile
1. Nel caso in cui un segnalatore attendibile intenda rinunciare alla qualifica per
l’ambito di competenza designato, trasmette all’Autorità tramite PEC apposita
comunicazione con l’indicazione delle specifiche aree di competenza oggetto di rinuncia.
2. La Direzione provvede tempestivamente all’aggiornamento dell’Elenco di cui
all’articolo 10 e alla comunicazione alla Commissione della rinuncia alla qualifica da
parte del segnalatore attendibile secondo quanto previsto all’articolo 9.
Articolo 7
Revoca della qualifica di segnalatore attendibile
1. La Direzione, d’ufficio o a seguito di informazioni inviate da chiunque vi abbia
interesse, qualora accerti che un segnalatore attendibile non soddisfi più i requisiti
prescritti dall’art. 3, comunica all’organismo interessato, motivandolo, l’avvio del
procedimento di revoca, con l’indicazione delle prescrizioni che risultano non soddisfatte
e l’invito a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni.
2. Ove l’istruttoria sia avviata a seguito delle informazioni ricevute da un fornitore
di piattaforme online ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, del Regolamento sui servizi
digitali, la Direzione, contestualmente all’avvio del procedimento di Revoca di cui al
comma 1, comunica tempestivamente al soggetto interessato la sospensione della
qualifica di segnalatore attendibile durante il periodo dell’istruttoria.
3. All’esito dell’istruttoria, la Direzione trasmette una relazione al Consiglio
contenente una proposta di Archiviazione o di Revoca del provvedimento di certificazione.
Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di avvio di cui
al comma 1 fatte salve le sospensioni dei termini, fino ad un massimo di 30 giorni, per
eventuali ulteriori richieste di informazioni e di documentazione utili all’istruttoria.
4. L’Organo collegiale, esaminata la proposta della Direzione, adotta un
provvedimento di Revoca della certificazione ovvero di Archiviazione del procedimento,
che è notificato al segnalatore attendibile. In caso di Archiviazione del procedimento di
revoca viene meno la sospensione della qualifica di cui al comma 2.
7
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
Articolo 8
Obblighi dei segnalatori attendibili
1. Almeno una volta all’anno i segnalatori attendibili predispongono una relazione
facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell’articolo
16 del Regolamento sui servizi digitali. La relazione elenca almeno il numero di
segnalazioni presentate nell’anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento
prescelto (semestre, quadrimestre, trimestre, mese), classificate in base a:
i. l’identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;
ii. la tipologia di presunto contenuto illegale notificato;
iii. le azioni adottate dal prestatore.
La relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore
attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all’Autorità tramite PEC entro il 31
gennaio di ogni anno ovvero entro il mese successivo al periodo di riferimento, e
pubblicata dal segnalatore attendibile sul proprio sito.
3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 da parte del
segnalatore attendibile l’Autorità procede ai sensi dell’articolo 7.
Articolo 9
Comunicazioni alla Commissione
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del Regolamento sui servizi
digitali, comunica ai competenti uffici della Commissione e al Comitato, i nomi, gli
indirizzi fisici e di posta elettronica dei soggetti a cui è stata riconosciuta, sospesa o
revocata la qualifica di segnalatore attendibile.
Articolo 10
Elenco dei segnalatori attendibili
1. L’Autorità pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali
è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile, ai sensi del
presente Regolamento, con l’indicazione, per ciascun ente, delle aree di competenza di
designazione e della data di rilascio, Revoca o sospensione della qualifica.
8
Allegato A alla delibera n. 283/24/CONS
2. Sul sito web dell’Autorità è pubblicato anche un link alla banca dati dei
segnalatori attendibili resa disponibile al pubblico dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 5, del Regolamento sui servizi digitali.
1
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
Allegato 1
MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI
SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DSA
1. Premessa
Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo
a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi
digitali o DSA) prevede, all’art. 22, il riconoscimento della qualifica di “segnalatori attendibili” a
quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, per la presentazione di
segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all’art.16 del medesimo Regolamento, a cui i
fornitori di piattaforme online devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza
indebito ritardo.
La qualifica di “segnalatore attendibile” è conferita, su richiesta, dal Coordinatore dei servizi digitali
di ciascun Stato membro in cui il richiedente è stabilito, ad enti che dimostrino di disporre di capacità
e competenze particolari ai fini dell’individuazione, identificazione e notifica dei contenuti illegali,
di essere indipendenti dai fornitori di piattaforme online e di svolgere le proprie attività in modo
diligente, accurato e obiettivo. In particolare, sul punto l’art. 22 comma 2 del DSA recita:
“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta,
su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è
stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell’identificazione e
della notifica di contenuti illegali;
b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e
obiettivo”.
Le presenti modalità operative sono suscettibili di successivi aggiornamenti alla luce dell’esperienza
applicativa nonché dell’eventuale adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti
previsti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA.
2. Ambito soggettivo
In riferimento alla definizione dell’ambito soggettivo degli enti che possono ricevere la qualifica di
segnalatori attendibili, il Considerando n. 61 del DSA stabilisce che: “Tale qualifica di segnalatore
attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra
l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere
le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica
— ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità
di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
2
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi privati o
semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione
di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti
razzisti e xenofobi illegali online. Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è
opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in
conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano
gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di
segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi
bilaterali con i fornitori di piattaforme online”. (enfasi aggiunta)
Alla luce delle disposizioni del DSA, pertanto, la qualifica di segnalatore attendibile può essere
riconosciuta a enti (pubblici o privati) che dimostrino, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze
particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato
e obiettivo. Diversamente, le persone fisiche, intese quali singoli individui, non rispettano i requisiti
soggettivi per richiedere la qualifica di segnalatori attendibili come argomentato al Considerando n.
61 del DSA.
Fermo restando la necessità che la valutazione sia effettuata caso per caso in base alla verifica dei
requisiti da parte di ciascun soggetto stabiliti all’art. 22, par. 2 del DSA, rientrano nell’ambito dei
soggetti potenzialmente ammessi a richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore
attendibile, senza pretesa di esaustività, le seguenti categorie: enti pubblici o di natura pubblica,
organismi privati o semi-pubblici (e.g.: associazioni di categoria, consorzi, federazioni e/o,
associazioni commerciali, professionali o industriali, ordini professionali, sindacati, ecc…), enti di
fact checking, organizzazioni non governative (e.g.: associazioni di consumatori, organizzazioni a
protezione dei diritti umani, dell’ambiente o degli animali ecc…), reti o alleanze di imprese ecc….
Peraltro, nella valutazione dei requisiti che il DSC è chiamato ad effettuare, dovrà essere tenuta in
massima considerazione la necessità di prevenire eventuali situazioni di conflitti di interesse in capo
a soggetti che esercitano attività economiche ed imprenditoriali ovvero svolgono competenze anche
istituzionali, potenzialmente in contrasto con lo svolgimento della funzione di segnalatore attendibile.
Al riguardo, si rimanda anche alle considerazioni svolte sul tema della indipendenza dei segnalatori
attendibili svolte nella successiva sezione n. 3.b.
3. La verifica del rispetto dei criteri stabiliti all’art. 22, paragrafo 2, del DSA
Nelle sezioni che seguono si forniscono indicazioni relative alle modalità di verifica da parte
dell’Autorità della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di segnalatore
attendibile, in base ai criteri previsti dall’art.22, paragrafo 2, del DSA. In particolare, viene chiarito
l’obiettivo della valutazione effettuata dall’Autorità e viene altresì indicata la tipologia di
documentazione obbligatoria da produrre, corredata dalle principali evidenze e prove documentali,
che i richiedenti dovrebbero fornire per permettere la valutazione da parte dell’Autorità.
Al riguardo si precisa che in alcuni casi la medesima documentazione, indicata nelle tabelle sotto
riportate, può essere funzionale per valutazione di più requisiti di cui alle lettere a., b. e c. del par. 2,
dell’art. 22 del DSA. A tal fine si chiede di evidenziare gli elementi della documentazione prodotta
afferenti la dimostrazione del possesso dei singoli requisiti.
È comunque fatta salva la possibilità dell’Autorità di svolgere tutte le verifiche di competenza
acquisendo ulteriori dati ed evidenze (ad esempio, tramite l’analisi di fonti aperte, la richiesta di
informazioni ad altri soggetti, ecc.) rispetto a quelle fornite dai richiedenti.
3
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
L’ente richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche intervenute successivamente alla
presentazione dell’istanza di qualifica, sia durante il procedimento di verifica sia, eventualmente, una
volta ottenuta la qualifica.
a. Capacità e competenze
L’art. 22, paragrafo 2, lett. a), stabilisce che l’ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile
debba dimostrare di disporre di adeguate capacità e competenze specifiche ai fini dell'individuazione,
dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali.
A tal riguardo, dovrà essere fornita evidenza di possedere adeguate conoscenze ed esperienze di
carattere:
i.
legale, e in particolare la conoscenza del diritto nazionale e dell’Unione, con specifico
riferimento ai contenuti illegali afferenti all’area di competenza dell’ente richiedente;
ii.
tecnico e/o scientifico, definibile come quell’insieme di conoscenze teoriche e pratiche
afferenti alla specifica area (o aree) di competenza. Ad esempio, un ente che richieda di essere
riconosciuto quale segnalatore nell’ambito del contrasto alla contraffazione, dovrebbe avere
specifiche conoscenze di tipo industriale nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale,
nonché, ad esempio, delle tecniche per l’identificazione di prodotti contraffatti. In aggiunta,
nel caso di attività di segnalazione in ambito scientifico, occorre avere disponibilità o accesso
a professionalità scientifiche, anche ricorrendo a consulenti esterni all’organizzazione del
richiedente;
iii.
digitale, poiché è compito dei segnalatori attendibili monitorare le piattaforme online al fine
di individuare ed identificare i contenuti illegali, per poi segnalarli in modo diligente, accurato
e obiettivo alle piattaforme. Pertanto, è richiesta la disponibilità, conoscenza e padronanza
delle tecnologie digitali rilevanti. Con riferimento a questo specifico punto, si rimanda anche
alle rilevanti considerazioni svolte nella sezione 3.c. sulla qualità delle segnalazioni;
iv.
linguistico, poiché l’ente che si candida alla qualifica di segnalatore attendibile deve
dimostrare di poter operare almeno in una lingua ufficiale dell’Unione e, in particolare, del
Paese dell’area geografica di competenza designata.
Nel caso in cui il richiedente sia un nuovo entrante nell’attività di segnalazione, deve dimostrare di
possedere adeguate competenze e capacità nell’ambito di specifiche aree, dal punto di vista
tecnico/scientifico, legale e linguistico. Inoltre, in questi casi potrebbe essere utile fornire evidenza
di attività attinenti al contrasto di contenuti illegali afferenti all’area di competenza specifica, o
comunque riguardanti cause relative a tali materie, che mettano in evidenza azioni concrete adottate
e le iniziative proposte. Potrebbe essere altresì utile fornire evidenza delle iniziative messe in atto per
acquisire conoscenze e risorse nell’ambito dell’individuazione, identificazione e notifica di contenuti
alle piattaforme online, tramite – ad esempio - eventuali piani di assunzione di risorse umane
qualificate, specifici programmi di training e formazione, nonché l’acquisizione di strumenti
tecnologici per la gestione delle segnalazioni alle piattaforme.
Nella seguente tabella 1 è indicato l’obiettivo della verifica da parte dell’Autorità del criterio di
capacità e competenza, conformemente all’art. 3, comma 2, del Regolamento di procedura di cui
all’allegato A, la tipologia di documentazione che l’ente richiedente la qualifica dovrà
obbligatoriamente produrre, nonché delle indicazioni esemplificative sulle evidenze che l’ente
richiedente potrà produrre per dimostrare il soddisfacimento di tale criterio, laddove rilevanti per la
sua casistica.
In generale, si richiede di produrre qualsiasi documentazione probatoria che attesti la competenza e
la capacità dell’ente richiedente la qualifica nelle aree oggetto della richiesta (si veda l’allegato 2).
4
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
Tabella 1: valutazione della competenza e capacità dell’ente
Obiettivo della verifica
Tipologia di documentazione
obbligatoria
Evidenze producibili: esempi
Valutare la competenza
nell’individuazione e
contrasto dei contenuti
illegali online nell’area
(o aree) di competenza
di interesse, nonché la
capacità di intervento.
Tale requisito deve
essere dimostrato
evidenziando
competenze e
conoscenze di tipo
legale, tecnico e
scientifico, digitale e
linguistico.
Curriculum “aziendale” dell’ente,
contenente:
•
Descrizione dell’oggetto
sociale e delle attività
dell’ente;
•
Descrizione della struttura
dell’ente, organigramma
interno nonché di dettagli
relativi alle risorse umane
impiegate, descrizione dei
relativi ruoli e delle
responsabilità;
•
Specificazione di precedenti
esperienze nell’attività di
individuazione,
identificazione, e notifica nelle
aree di competenza di cui
all’allegato 2;
•
Specificazione delle
metodologie adottate (o che si
intende adottare) per condurre
l’attività di segnalazione;
•
Specificazione di conoscenze
o capacità in ambito
tecnico/scientifico, digitale,
legale e/o linguistico afferenti
alle aree di competenza
relative alla richiesta con
documentazione probatoria a
supporto;
•
Descrizione documentata
dell’attività svolta e di
qualsiasi ulteriore elemento
atto a dimostrare il possesso
del requisito di capacità e
competenza;
• Statuto/atto costitutivo dell’ente
• Biografie professionali e curriculum
delle risorse umane coinvolte nel
monitoraggio dei contenuti illegali,
specificandone conoscenze
tecnico/scientifiche, digitali e
linguistiche;
• Eventuali programmi di training o
formazione professionale delle risorse
dedicate all’attività di segnalazione;
• Descrizione degli strumenti
tecnologici disponibili per lo
svolgimento delle attività di
individuazione, identificazione e
notifica dei contenuti illegali afferenti
all’area di competenza;
• Qualsiasi ulteriore evidenza che possa
attestare l’esperienza e le attività
svolte dall’organizzazione;
• Nel caso in cui l’attività richieda
capacità e conoscenze scientifiche, può
essere prodotta evidenza della
collaborazione con consulenti esterni
(centri universitari, professori, ecc.)
e/o di corsi di formazione del
personale dell’organizzazione;
• Pubblicazioni, studi e report di attività
attinenti all’area di competenza;
• Rapporti o relazioni annuali –
corredate da eventuali evidenze
quantitative – precedenti relative ad
attività attinenti al contrasto di
contenuti illegali afferenti all’area di
competenza specifica, o comunque
riguardanti cause relative a tali
materie, che mettano in evidenza le
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Allegato A alla delibera 283/24/CONS
Obiettivo della verifica
Tipologia di documentazione
obbligatoria
Evidenze producibili: esempi
In caso di ente con precedente
esperienza in attività di
segnalazione di contenuti illegali:
•
Dettaglio del tipo di
piattaforme monitorate,
nonché delle metodologie
utilizzate per l’attività di
segnalazione.
azioni concrete adottate e le iniziative
proposte;
• Rapporti o descrizioni su attività e
campagne precedenti in cui
l’organizzazione è stata coinvolta;
• Eventuali piani di assunzione di
personale con specifiche competenze o
di acquisizione di strumenti
tecnologici per la gestione delle
segnalazioni alle piattaforme online;
• Processi e meccanismi per gestire
prontamente e attentamente le richieste
di segnalazione degli utenti.
b. Indipendenza
L’art. 22, paragrafo 2, lettera b) stabilisce che l’ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile
debba essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online.
Tale requisito dovrebbe essere innanzitutto garantito nei processi decisionali dell’ente, i quali non
dovrebbero essere influenzati dai fornitori di piattaforme online.
Pertanto, la valutazione dell’indipendenza implica un’analisi conoscitiva complessiva che riguardi i
soci (nel caso di società) o i membri (nel caso di associazioni) dell’ente, la verifica di eventuali
rapporti di collegamento o controllo dell’ente stesso con piattaforme online o soggetti ed esse
riconducibili, le strutture decisionali interne, come il consiglio di amministrazione – o l’organo
equivalente - fino alle singole risorse che si occupano materialmente dell’attività di segnalazione, ai
fini di verificare l’assenza di conflitti di interesse con i fornitori dei servizi di piattaforme online.
A tale proposito, possono costituire elementi utili alla valutazione, la composizione dei Consigli di
amministrazione o comunque degli organismi direttivi degli enti richiedenti la qualifica, così come
gli atti costitutivi e gli statuti fondativi. Inoltre, anche la presenza di specifiche policies o codici etici
che contengano misure volte ad evitare conflitti di interesse nei confronti dei fornitori di piattaforme
online possono essere utili ad assicurare l’indipendenza decisionale dell’ente.
Per quanto riguarda il requisito dell’indipendenza finanziaria, i segnalatori qualificati dovrebbero
dimostrare, fornendo adeguate evidenze, la propria indipendenza finanziaria dalle piattaforme online,
rendendo le proprie fonti di finanziamento pubbliche e trasparenti. Qualora il segnalatore qualificato
percepisca finanziamenti provenienti da fornitori di piattaforme online, (anche sotto forma di servizi
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Allegato A alla delibera 283/24/CONS
pubblicitari), tali fondi dovrebbero costituire una quota non condizionante del finanziamento
complessivo dell’ente.
Infine, non dovrebbero verificarsi, nel personale che svolge le attività di segnalazione, situazioni di
conflitto di interesse con fornitori di piattaforme online.
Nella seguente tabella 2, si riportano – in analogia a quanto già rappresentato alla sezione n. 3.a. – i
dettagli relativi alla valutazione da parte dell’Autorità del requisito di indipendenza.
Tabella 2: valutazione dell’indipendenza dell’ente
Obiettivo della verifica
Tipologia di documentazione
obbligatoria
Evidenze producibili: esempi
Valutare il funzionamento
delle strutture interne e dei
processi al fine di verificare
che le decisioni di
segnalazione dell’ente non
siano influenzate dai
fornitori di piattaforme
online, né con riferimento
alla possibile insorgenza di
conflitti di interesse, né
con riferimento alla
presenza di
condizionamenti di tipo
finanziario.
Assenza di conflitti di interesse
•
Documenti statutari, societari
o atti costitutivi che
ricostruiscano eventuali
rapporti dei soci, dei membri,
degli organi dell’ente e del
personale impiegato nelle
segnalazioni con piattaforme
online oggetto dell’attività di
segnalazione, al fine di
dimostrare l’assenza di
conflitti di interesse;
•
Statuto o atto
costitutivi dell’ente;
•
In caso di enti appartenenti a
gruppi, documentazione che
ricostruisca rapporti di
collegamento e controllo con
le altre entità del gruppo;
•
Descrizione dei criteri di
composizione degli organi
decisionali;
•
Descrizione dei criteri di
selezione del personale;
coinvolto nell’attività di
segnalazione
•
Attestazione su policy interne
a garanzia dell’indipendenza;
•
Dichiarazioni giurate da parte
dei membri degli organi
decisionali e del personale
attestanti l’assenza di conflitti
di interesse;
•
Codice etico.
Assenza di condizionamento
finanziario
•
Documentazione societaria e
contabile con il dettaglio
delle fonti di finanziamento
dell’ente (in particolare
fornire evidenza dei ricavi da
servizi offerti, fondi pubblici,
fondi privati o altro, con le
percentuali relative);
•
Evidenza di eventuali accordi
di finanziamento/fornitura
servizi/consulenza con
piattaforme online.
•
Relazioni sul
bilancio/documenti
contabili/esercizio di
previsione;
•
Relazioni sulle fonti di
finanziamento esterne e sulla
loro destinazione d’uso.
7
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
c. Qualità delle segnalazioni
L’art. 22, paragrafo 2, lettera c) stabilisce che l’ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile
debba svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e
obiettivo, stabilendo quindi un elevato standard della qualità delle segnalazioni ai fornitori di
piattaforme online.
Per poter garantire il soddisfacimento del criterio della diligenza, l’ente richiedente dovrebbe
dimostrare una sufficiente disponibilità di risorse umane (in termini di adeguata dotazione organica),
tecniche (intesa come capacità tecnico professionale con particolare riferimento all’ individuazione,
identificazione e segnalazione di contenuti illegali, in relazione alla specifica area (o aree) di
competenza) e finanziarie (intesa come capacità economico finanziaria/disponibilità di adeguate fonti
di finanziamento) per lo svolgimento delle mansioni previste.
Per poter assicurare requisiti di Accuratezza e oggettività, l’ente richiedente dovrebbe dimostrare di
utilizzare un numero significativo e rilevante di fonti, così come disporre di adeguati strumenti e
procedure per individuare, identificare e segnalare contenuti illegali, nonché di policy interne per la
revisione dei processi di valutazione in caso di errore.
Nella seguente tabella 3, come nel caso della valutazione dei requisiti analizzati in precedenza, sono
riportati i dettagli relativi alla valutazione da parte dell’Autorità del requisito di qualità.
Tabella 3: valutazione della qualità dell’attività di segnalazione dell’ente
Obiettivo della verifica
Tipologia documentazione
obbligatoria
Evidenze producibili: esempi
Sufficiente disponibilità di
risorse umane, tecniche e
finanziarie per lo
svolgimento delle mansioni
previste, nonché di
strumenti conoscitivi e
procedure che garantiscano
accuratezza e obiettività.
Risorse
•
Indicazione del personale
dedicato allo svolgimento
delle specifiche mansioni
connesse all’individuazione,
identificazione e
segnalazione di contenuti
illegali;
•
Certificazioni attestanti le
competenze tecnico
professionali pertinenti;
•
Relazioni sul
bilancio/documenti
contabili/esercizio di
previsione.
•
Pianta organica con dettaglio
delle risorse dedicate all’attività
di identificazione e segnalazione;
•
Disponibilità sul proprio sito web
di adeguati meccanismi di
segnalazione di eventuali
problemi da parte del pubblico;
•
Disponibilità di strumenti che
permettano di identificare la
presenza di eventuali offerte di
contenuti illegali sulle
piattaforme;
•
Descrizione dettagliata dei
parametri di prioritizzazione
eventualmente impiegati nella
gestione delle segnalazioni di
contenuti illegali.
8
Allegato A alla delibera 283/24/CONS
Obiettivo della verifica
Tipologia documentazione
obbligatoria
Evidenze producibili: esempi
Strumenti conoscitivi e
procedure:
•
Documentazione relativa
alla disponibilità di fonti;
•
Documentazione su
strumenti e procedure per
individuare, identificare e
segnalare contenuti illegali;
•
policy interne adeguate per
la revisione dei processi di
valutazione in caso di errore.
•
Indicazione e descrizione delle
fonti utilizzate;
•
Descrizione della metodologia
impiegata per individuare,
identificare e segnalare contenuti
illegali;
•
Attestazione su policy interne per
la revisione dei processi di
valutazione nel caso di errore;
•
Descrizione degli strumenti di
formazione e valutazione forniti
ai dipendenti dall’organizzazione.
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Allegato A alla delibera 283/24/CONS
Allegato 2
AREE DI COMPETENZA PER LA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE AI
SENSI DELL’ART. 22 DEL DSA
Ai fini della designazione dell’ambito di competenza per l’esercizio delle funzioni di segnalatore
attendibile ai sensi art. 22 del Regolamento, si identificano le seguenti aree da a) a o).
Sono elencati nell’elenco puntato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle indicazioni di
dettaglio sulle principali aree di competenza identificate.
a) Prodotti e servizi dannosi o illegali
• informazioni insufficienti su produttori e venditori, offerta illegale di beni e servizi
regolamentati (ad esempio, in ambito medico o farmaceutico), vendita di prodotti non
conformi (ad esempio, giocattoli pericolosi), violazioni in materia di tutela del
consumatore, traffico di droga o armi, diffusione di software dannosi (ad esempio,
malware e ramsonware), ecc…;
b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale
• violazioni delle norme sul Trattamento dei dati e altre violazioni del GDPR, violazione del
diritto all’oblio, falsificazione dei dati, condivisione non consensuale di immagini o
manipolazioni delle stesse, violazione dei dati biometrici, ecc…;
c) Incitazione all’odio, violazione della dignità umana e altri reati simili
• incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, violazione della dignità umana,
reato di diffamazione e calunnia, minacce di violenza e di morte, negazionismo, apologia
dei crimini contro l’umanità, ecc…;
d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali
• violazioni in materia di copyright, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali,
brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi
di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi
di tracciabilità dei prodotti, ecc…;
e) Condizionamento sulle elezioni e disinformazione
• violazione della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di elezioni e propaganda
elettorale, manipolazione delle informazioni, interferenze mirate a influenzare il risultato
delle elezioni, ecc…;
f) Bullismo/intimidazione online
• reato di stalking, molestie sessuali, condivisione non consensuale di immagini di terzi,
anche mediante deepfake, ecc...;
g) Contenuti pornografici o sessualizzati
• diffusione contenuti a carattere sessuale senza il Consenso dei soggetti, immagini di abusi
sessuali e incitamento alla violenza sessuale, ecc…;
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Allegato A alla delibera 283/24/CONS
h) Violazioni delle norme a tutela dei minori
• condivisione di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei
minori, mancata attuazione di restrizioni specifiche in base all’età per i minori,
pedopornografia, adescamento di minori, ecc…;
i) Rischio per la sicurezza pubblica
• propaganda per organizzazioni illegali e criminali, rischio di danno ambientale, rischio per
la salute pubblica, contenuti terroristici, ecc…;
j) Truffe e/o frodi
• account falsi, annunci non autentici, recensioni degli utenti false, furto di identità o
compromissione dell’account, phishing, vendite piramidali, hijacking dell’account, ecc…;
k) Istigazione all’autolesionismo
• contenuti che istigano a comportamenti autolesionistici o che incoraggiano al suicidio,
all’insorgenza di disturbi alimentari, ecc.;
l) Reati contro gli animali
• reati contro gli animali, vendita illegale e/o traffico di fauna selvatica, ecc…;
m) Atti di violenza o criminali
• atti di violenza, violenza di genere e sessuale, sfruttamento e traffico di esseri umani, ecc...;
n) Violazione relative all’accesso alla piattaforma
• mancata attuazione delle restrizioni di accesso in base all’età, applicazione di restrizioni
geografiche ingiustificate, mancato rispetto dei requisiti linguistici, altre restrizioni di
accesso discriminatorie, ecc...;
o) Altro
Il suddetto elenco è suscettibile di successivi aggiornamenti alla luce dell’esperienza applicativa
nonché dell’eventuale adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti previsti ai
sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA.
Link: https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-283-24
Testo del 2024-09-09 Fonte: agcom