| provvedimento | 2024-09-02 · NEW: |
Deindicizzazione notizia - Provvedimento 10050339 |
abstract:
"ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione, dalle versioni europee dei risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo"
Fonte: GaranteLink: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis
analisi:
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index:
Indice
- IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PE
- TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
testo:
[doc. web n. 10050339]
Provvedimento del 4 luglio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 413 del 4 luglio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato in data 7 febbraio 2024 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione, dalle versioni europee dei risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL (https://... rinviante ad un articolo giornalistico pubblicato in data 9 marzo 2016 nel quale si dà notizia del coinvolgimento del reclamante in una vicenda giudiziaria riguardante fenomeni corruttivi nell’ambito della Giustizia Tributaria;
CONSIDERATO che il reclamante ha precisato:
- che la vicenda giudiziaria si è conclusa, nei propri confronti, attraverso una sentenza di “applicazione della pena su richiesta” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), passata in giudicato il 20 luglio 2017;
- di essersi già rivolto in precedenza al Garante ai fini della Deindicizzazione del medesimo URL e che tuttavia l’Autorità, con provvedimento n. 418 del 25 novembre 2021, ha ritenuto il reclamo infondato in ragione del persistente interesse pubblico a conoscere la notizia;
- di aver altresì formulato in passato analoga richiesta di Deindicizzazione - non accolta - nei confronti della testata che ha pubblicato l’articolo reperibile al citato URL, con la quale, tuttavia, «non è stato mai possibile avere un confronto sereno», anche in ragione della condotta tenuta dal relativo Direttore Responsabile che ha determinato «l’impossibilità oggettiva di avere una interlocuzione serena con la Testata giornalistica in questione»;
- che, rispetto alla presentazione del primo reclamo, è decorso un apprezzabile lasso di tempo (circa 4 anni) «che ha nel frattempo ridotto ulteriormente l’interesse pubblico a conoscere una notizia che oggi ha quasi 10 anni di vita»;
- di avere nel mentre scontato per intero «la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali fino al raggiungimento del c.d. fine pena del 24 giugno 2023»;
- di non essere un personaggio pubblico e di avere il diritto, trascorsi oltre sette anni dalla sentenza, a non vedere più il proprio nominativo accostato a vicende ormai terminate;
- di essere sottoposto a un sostanziale supplemento di pena per via della reperibilità in rete dell’URL lamentato, da cui deriva nei propri confronti una continua esposizione mediatica rispetto a fatti avvenuti anni addietro, per i quali la pena è stata espiata e senza che al riguardo persista un rilevante interesse pubblico alla conoscenza;
- che il diritto all’oblio trova fondamento anche nell’art. 27, comma 3, della Costituzione, il quale affida alla sanzione penale la funzione di favorire il reinserimento sociale del condannato; «risultato che non potrebbe essere conseguito se nella società civile (…) rimanesse ben saldo il ricordo di quanto quel soggetto abbia in passato fatto»;
- che la Deindicizzazione dell’URL oggetto di reclamo permetterebbe di salvaguardare le esigenze di Archiviazione e documentazione giornalistica, senza determinare alcun impatto negativo sul diritto alla libertà di Stampa;
- di avere formulato preventivamente a Google LLC, in data 15 dicembre 2023, una richiesta di Deindicizzazione dell’URL contestato, ricevendo tuttavia un riscontro negativo;
VISTA la nota del 30 aprile 2024 con la quale l’Autorità ha chiesto al Titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 20 maggio 2024 con cui Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di Deindicizzazione del reclamante ritenendo che l’URL lamentato rimandi ad una notizia tutt’oggi di pubblico interesse in quanto:
- riporta informazioni relative a condotte di rilevanza penale realizzate dal reclamante nell’ambito della propria attività professionale, la cui conoscenza da parte della collettività risulta di tutta attualità «alla luce del ruolo di natura pubblica ricoperto dal reclamante nella sua veste di commercialista» (in linea con quanto previsto dalle Linee Guida del WP29 del 26 novembre 2014 e da diversi provvedimenti del Garante);
- le condotte tenute dal reclamante risultano di particolare gravità, cosicché, come chiarito nelle citate Linee Guida del WP29, «sarà meno probabile che [le autorità di protezione dei dati personali] valutino con favore la Deindicizzazione di risultati relativi a reati più gravi e commessi in epoca più recente»;
- lo stesso Garante, con propri provvedimenti, ha indicato che «devono considerarsi recenti e di pubblico interesse notizie risalenti a “meno di dieci anni fa”»;
- l’articolo reperibile tramite l’URL ha natura giornalistica; circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia secondo quanto indicato nelle Linee Guida del WP29 (p. 19);
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di Dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei Dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
RILEVATO che:
- l’URL oggetto di doglianza rimanda ad un articolo contenente informazioni relative ad una vicenda giudiziaria risalente nel tempo a quasi dieci anni ed ormai conclusa, rispetto alla quale l’interessato ha espiato la sua pena mediante affidamento in prova al servizio sociale, con riduzione della stessa a seguito della concessione di un periodo di liberazione anticipata da parte del Tribunale di Sorveglianza;
- l’articolo reperibile attraverso il citato URL descrive la vicenda giudiziaria nella sua fase iniziale, senza dare conto della relativa definizione né degli sviluppi nel frattempo intervenuti, non facendo inoltre riferimento ad alcuna delle predette circostanze connesse all’esecuzione ed espiazione della pena, né essendo queste ultime altrimenti desumibili da ulteriori informazioni presenti in rete;
- in considerazione degli elementi sopra indicati, il trattamento di dati giudiziari riferiti ad un procedimento ormai concluso riguardante il reclamante risulta, anche tenuto conto dell’intervenuta estinzione della pena, fuorviante e in contrasto con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all’ art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento (cfr. provv. n. 194 del 13 maggio 2021, doc. web n. 9681992);
- la Deindicizzazione dell’URL contestato, inoltre, può coerentemente inserirsi nel quadro delle finalità sottese all’applicazione delle misure alternative alla detenzione, volte a dare concreta attuazione alla funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del condannato, in ottemperanza dell’art. 27, comma 3, della Costituzione (cfr. provv. n. 144 del 7 marzo 2024, doc. web n. 10008263);
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo fondato e, per l’effetto, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione dell’URL contestato quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo Titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:
a) dichiara il reclamo fondato con riferimento all’URL oggetto di reclamo per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo Titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il Titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Link: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis
Testo del 2024-09-02 Fonte: Garante
Provvedimento Deindicizzazione Garante Google


