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   sorveglianza 2024-07-18 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98690' · pdf

Audizione: favorevole sul monitoraggio del traffico telematico e telefonico già acquisito

abstract:



"A fronte di una disciplina volta a legittimare, pur entro determinati limiti, la conservazione e successiva acquisizione dei tabulati telefonici per esigenze di contrasto dei reati, la Corte di giustizia Ue ha progressivamente introdotto garanzie significative che ne hanno, in un certo senso, mutato natura."

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"La Corte ha, dunque, introdotto criteri tali da rendere una misura, quale quella della data retention, strutturalmente massiva e preventiva"

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"Il disegno di legge include, peraltro, le norme introdotte tra quelle la cui violazione determina inutilizzabilità dei dati acquisiti. La previsione pare corretta,"

Fonte: gpdp
Link: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis




analisi:

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index:

Indice

  • Bagnai, recante "Modifiche all'articolo
  • La proposta di legge interviene, invece,
  • La proposta di legge va, dunque, inquadr
  • PROPOSTA DI LEGGE
  • PROPOSTA DI LEGGE



testo:

Audizione informale del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074​ Bagnai, recante "Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato"

Camera dei deputati - II Commissione, Giustizia

(18 luglio 2024)

- IL VIDEO DELL'AUDIZIONE 

Ringrazio la Commissione per quest’occasione di confronto su di una questione di interesse particolarmente notevole, in primo luogo per il Garante.

Questa proposta di legge affronta, infatti, da una prospettiva peculiare, un tema- qual è quello dell’acquisizione dei tabulati - attorno al quale si è sviluppata una giurisprudenza, in particolare europea, particolarmente garantista, sul rapporto tra privacy, sicurezza, giustizia. A fronte di una disciplina volta a legittimare, pur entro determinati limiti, la conservazione e successiva acquisizione dei tabulati telefonici per esigenze di contrasto dei reati, la Corte di giustizia Ue ha progressivamente introdotto garanzie significative che ne hanno, in un certo senso, mutato natura. Muovendo dalla consapevolezza della capacità dei dati di traffico, telefonico e telematico, di rivelare aspetti significativi della vita privata delle persone, la Corte ha infatti progressivamente circoscritto le possibilità di raccolta di questi dati per fini di giustizia, addirittura dichiarando l’illegittimità della direttiva 2006/24/Ce, per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra protezione dati ed esigenze di pubblica sicurezza (sentenza Digital Rights dell’8 aprile 2014 (cause riunite C-293/12 e C-594/12). Nelle pronunce successive la Corte, oltre a subordinare l’acquisizione dei tabulati, in sede processuale, al vaglio di un’autorità terza (giudice o autorità indipendente), ha affermato l’esigenza di rendere selettiva e mirata la stessa conservazione dei tabulati, limitandola in ragione del tipo di dato, del mezzo di comunicazione considerato, della durata della ritenzione, delle persone coinvolte (che devono avere un collegamento almeno indiretto con la commissione di gravi reati), finanche di criteri geografici che limitino la conservazione ad aree caratterizzate da rischi specifici (cfr., in particolare, sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige (cause riunite C 203/15 e C 698/15), del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net (C 511/18 e a.) ,del 2 marzo 2021,  H.K. c. Prokuratuur (C 746-18); 20 settembre 2022, SpaceNet e Telekom Deutschland, C-793/19 e C-794/19, EU:C:2022.).

La Corte ha, dunque, introdotto criteri tali da rendere una misura, quale quella della data retention, strutturalmente massiva e preventiva (in quanto prodromica a un’acquisizione solo eventuale e comunque futura), sempre più selettiva e funzionale. Questo percorso è stato tracciato con riferimento al processo penale e, in particolare, alle esigenze di contrasto dei reati, contemplate espressamente dalla direttiva 2002/58/CE tra le deroghe alle altrimenti stringenti garanzie di riservatezza sancite dalla direttiva stessa (e tra le cause di esclusione dell’ambito applicativo del  draft di regolamento e-privacy).

La proposta di legge interviene, invece, su di una fattispecie affatto diversa, ovvero l’acquisizione dei tabulati – conservati, appunto, per fini di giustizia – nelle ipotesi nelle quali essi siano necessari per la salvaguardia dell’incolumità individuale, al di fuori di un procedimento penale, come si evince dalla causa di esclusione che apre il comma 3-bis.1 dell’art. 132 del d.lgs. 196 del 2003.

Una simile necessità si è verificata, ad esempio, in un caso risalente al febbraio 2023, a seguito della scomparsa di un soggetto, maggiorenne, affetto da crisi epilettiche, per la cui localizzazione era necessario acquisire i tabulati telefonici più recenti, tali da poter “triangolare” le celle agganciate dal telefono e individuarne quindi, con maggiore precisione, l’ubicazione, al fine di prestargli soccorso. Il Tribunale, tuttavia, rigettò in quel caso l’istanza di acquisizione dei tabulati presentata dai familiari, non essendo appunto stati aperti procedimenti penali per fattispecie astrattamente ipotizzabili in casi del genere (es. sequestri di persona a scopi estorsivi). I familiari rivolsero, così, un appello al Presidente della Repubblica perché potesse sensibilizzare il legislatore sul punto, auspicando una modifica normativa.

La proposta di legge va, dunque, inquadrata in questa prospettiva e ricondotta a tale scopo: legittimo e, da ritenere, non precluso dalla direttiva 2002/58/CE oggi vigente, che riguarda appunto, in particolare all’art. 15, l’armonizzazione delle norme nazionali sulla conservazione massima dei tabulati imposta dagli Stati membri per ragioni, appunto, di giustizia.

La soluzione suggerita dalla proposta di legge, nel merito, non appare irragionevole. I presupposti per l’acquisizione dei tabulati sono individuati nella (ritenuta) necessità dell’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico– nelle categorie descritte dai commi 1 e 1-bis dell’art. 132 d.lgs. 196 del 2003 -  rispetto alle esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato. Tale ultimo riferimento (che richiama la nozione di cui all’art. 4, p.1, lett. a) del Regolamento Ue 2016/679) induce a ritenere che i tabulati suscettibili di acquisizione siano solo quelli relativi al soggetto da tutelare.

Il criterio della ritenuta necessità dell’acquisizione dei tabulati, rispetto alle esigenze di tutela dell’incolumità individuale, contribuisce a circoscrivere il Perimetro dei dati suscettibili di raccolta, limitandoli a quelli evidentemente più prossimi all’evento pregiudizievole che abbia riguardato il soggetto. La limitatezza temporale del novero dei tabulati acquisibili, unitamente alle esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto – che legittimano l’acquisizione non certo per ogni persona scomparsa o volontariamente allontanatasi – contribuiscono all’osservanza di quel generale criterio di proporzionalità nelle limitazioni dei diritti fondamentali (quali, appunto, quello alla protezione dei dati) imposto dall’art. 52, p.1, CDFUE.

Il parametro della necessità dovrebbe, inoltre, fungere anche da criterio generale di sussidiarietà, legittimando l’acquisizione dei tabulati solo laddove i dati sulla sola ubicazione- acquisibili ai sensi degli artt. 126 e 127, c.4, d.lgs. 196 del 2003- non siano sufficienti per le esigenze di tutela individuate dalla norma.

Ove si ritenesse opportuno introdurre un criterio ermeneutico ancor più restrittivo, si potrebbe tuttavia qualificare come “indispensabili” – anziché “soltanto” necessari – i tabulati che si ritenga di acquisire. Va comunque considerato che già il requisito della necessità, correttamente interpretato anche alla luce della giurisprudenza della CGUE e dei principi sanciti dalla disciplina in materia di protezione dei dati (Reg. Ue 2016/679, d.lgs. nn. 51 del 2018, 196 del 2003 e s.m.i), abbia una valenza selettiva adeguata a garantire quel principio di proporzionalità valorizzato dalla Corte, anche ai sensi dell’art. 52, p.1 CDFUE.  Naturalmente, le ragioni legittimanti l’acquisizione dovranno essere compiutamente esposte nella richiesta dell’autorità di p.s. e, soprattutto, nel successivo decreto (appunto motivato) del pubblico ministero, correttamente individuato quale autorità competente al vaglio autorizzatorio sull’attività di polizia. In questo caso al pubblico ministero non sono, infatti, riferibili le eccezioni di difetto di terzietà avanzate dalla CGUE con la sentenza del 2 marzo 2021 rispetto all’acquisizione a fini probatori dei tabulati, non essendo il pubblico ministero, nell’ipotesi in esame, parte, pur pubblica, del processo.

Il disegno di legge include, peraltro, le norme introdotte tra quelle la cui violazione determina inutilizzabilità dei dati acquisiti. La previsione pare corretta, in quanto espressione di un più generale principio di inutilizzabilità in funzione “sanzionatoria” dei dati acquisiti in violazione della relativa disciplina (art. 2-decies d.lgs. 196 del 2003), sebbene naturalmente in questo caso non si tratterà di inutilizzabilità processuale ma meramente procedimentale.

Non vi sono, dunque, ad avviso del Garante, ulteriori profili meritevoli di modifica di una proposta di legge, quale quella in esame, che pare funzionale ad esigenze di tutela condivisibili, secondo modalità da ritenersi conformi al generale principio di proporzionalità tar privacy ed esigenze pubblicistiche sancito dalla CGUE e dallo stesso art. 52, p.1, CDFUE. Vi ringrazio.

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FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DI MATTINA, FURGIUELE, GIAGONI, GUSMEROLI

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato

Presentata il 4 aprile 2023

Onorevoli Colleghi! – Recenti fatti di cronaca hanno evidenziato il rischio che i dubbi interpretativi relativi alla corretta applicazione della disciplina concernente la protezione dei Dati personali possano impedire l'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico e telematico necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo.
La concorrenza della normativa di diritto interno e unionale e di competenze spettanti ad autorità diverse nonché la particolare delicatezza dei dati in questione possono, infatti, legittimamente indurre dubbi interpretativi circa l'ammissibilità dell'acquisizione dei tabulati utili nelle attività, demandate generalmente all'autorità di pubblica sicurezza, successive alla denuncia di scomparsa o, comunque, al di fuori di procedimenti penali, qualora i dati relativi alla sola ubicazione, acquisibili ai sensi degli articoli 126 e 127, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non siano sufficienti.
A tal fine, la presente proposta di legge modifica il citato codice in materia di protezione dei Dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 legittimando l'acquisizione, con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari alla tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.
Naturalmente, nonostante l'intervento abbia ad oggetto la disposizione relativa alla conservazione «lunga» dei tabulati, per fini di giustizia, il principio della necessità di tutela circoscriverà l'acquisizione ai tabulati recenti, appunto, indispensabili all'effettuazione di ogni attività utile alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.
L'individuazione del pubblico ministero e non del giudice quale soggetto Titolare del potere autorizzatorio è coerente con il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di terzietà rispetto al soggetto richiedente l'acquisizione in quanto, diversamente dal procedimento penale, nella fattispecie disciplinata dalla presente proposta di legge l'istanza acquisitiva proviene dall'autorità di pubblica sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-bis.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-bis ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, individuati con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza»;

b) al comma 3-quater, le parole: «e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 3-bis e 3-bis.1».

 

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Testo del 2024-07-18 Fonte: gpdp




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