minori | 2024-07-18 · NEW: Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98689' · pdf |
Obbligo di identificazione età e Audizione sui ddl e Tutela dei minori nella dimensione digitale |
abstract:
Audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sui disegni di legge nn 1136, 1160 e 1166 (Tutela dei minori nella dimensione digitale)
- ai minori le protezioni gia' disponibili nel mondo del lavoro
- vietate le foto dei figli sui social senza consenso del minore (sharenting)
- necessaria adeguata pedagogia digitale
- "incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per avvalersi di un social network. "
- norme per attuare l'obbligo della verifica dell'età online
Innovativo e avanzato prevedere che la vita sociale digitale della famiglia passi sotto i limiti consentiti dalla legge.
(grassetti a cura dell'editor)
Fonte: gpdpLink: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis
analisi:
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index:
Indice
- nella dimensione digitale)
- nell’ambito delle piattaforme dig
- BERRINO
- Modalità tecniche e di processo c
testo:
protezione dei dati personali, sui disegni di legge nn 1136, 1160 e 1166 (Tutela dei Minori nella dimensione digitale)
Senato della Repubblica - 8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
(10 luglio 2024)
Ringrazio la Commissione per quest’occasione di confronto su di un tema, peraltro, particolarmente caro a me e al Garante che ho l’onore di presiedere, quale appunto quello della tutela dei Minori nel digitale.
I disegni di legge affrontano questo tema da prospettive diverse, con impostazioni in parte comuni e soluzioni talora complementari.
Muovendo dalle questioni comuni, esse riguardano anzitutto l’innalzamento della soglia di età per il Consenso digitale (ad eccezione del ddl 1166) e procedure di age verification, misure specifiche per la cancellazione dei contenuti relativi a minori, norme su sharenting e baby influencer.
Per quanto riguarda la soglia di età per il Consenso digitale, con tutti i limiti delle presunzioni legali e ferma restando la discrezionalità politica propria di quest’opzione, può essere utile ripercorrere le ragioni della scelta adottata dal legislatore interno nel 2018, in sede di adeguamento dell’ordinamento interno al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, (UE) 2016/679 (infra: GDPR). L’art.8 del GDPR legittima, infatti, gli Stati membri alla previsione della soglia di età per il “consenso digitale” nella fascia compresa tra 13 e 16 anni.
Lo schema di decreto legislativo di adeguamento al GDPR, adottato in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea per il 2017 (l. n. 163 del 2017), nella versione diffusa a seguito della prima approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, individuava in proposito quella dei quattordici anni quale soglia di età alla quale il Consenso del minore al Trattamento dei suoi dati personali, nel contesto della offerta diretta di servizi della società dell’informazione, dovesse ritenersi valido.
In sede di redazione del testo del decreto inviato alle Camere (AG 22), il legislatore ha invece ritenuto di non avvalersi della facoltà rimessa al legislatore nazionale di individuare, ai fini della prestazione del Consenso da parte del minore, un’età inferiore a quella dei sedici anni. Recependo, tuttavia, le indicazioni offerte nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul testo, in sede di approvazione definita del decreto legislativo, il Governo ha tuttavia poi individuato nei 14 anni la soglia di età a tal fine preferibile (cfr. art 2-octies d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.).
In favore di tale scelta si era, infatti, ricordato - anche da parte del Garante - come quella dei 14 anni rappresentasse un’età alla quale l’ordinamento italiano già riconosce al minore una sia pur parziale capacità di agire in determinati ambiti. Significativa, in tal senso, la legge sul cyberbullismo (l. n. 71 del 2017), che legittima il minore ultraquattordicenne a richiedere in nome e per conto proprio, al gestore del sito internet sul quale siano pubblicati propri Dati personali pregiudizievoli, la rimozione dei contenuti lesivi. La legge riconosce anche al minore della stessa età la legittimazione ad adire il Garante per la protezione dei Dati personali per ottenere la rimozione dei contenuti pregiudizievoli, in caso di inerzia o non individuabilità del Titolare del trattamento. Analoga opzione avrebbe poi percorso il legislatore, nel 2021, rispetto al revenge porn, legittimando appunto i Minori ultraquattordicenni alla proposizione di istanze di blocco del caricamento dei contenuti intimi (art. 144-bis dlgs 196 del 2003, introdotto dall’art. 9 d.l. 139 del 2021, conv. mod. l. 205 del 2021).
Alla stessa età, peraltro, sia pur in altra branca dell’ordinamento, l’art. 97 c.p. ricollega il termine della presunzione assoluta di inimputabilità penale del minore. Per altro verso, il minore ultraquattordicenne ha diritto di prestare il proprio Consenso all’adozione (art. 7, c. 2, l. n. 184 del 1983). Sarebbe parso, pertanto, incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio Consenso per essere adottato, ma non per avvalersi di un social network.
Si rilevava, inoltre, come fosse preferibile individuare, a tal fine, un’età quantomeno prossima e non eccessivamente superiore a quella in cui, di fatto, allora (e a fortiori oggi, dopo la pandemia) i ragazzi accedono ai social network o, comunque, ai servizi della società dell’informazione, per non rendere la norma del tutto ineffettiva perché troppo lontana dalle istanze sociali.
Valuterà, dunque, il legislatore, anche sulla base di queste considerazioni, la soglia di età che ritenga maggiormente idonea a coniugare esigenze di tutela del minore e di riconoscimento di una sua, pur parziale, capacità di autodeterminazione (e quindi di discernimento) in una dimensione, quale quella digitale, in cui è ormai inscritta la parte prevalente della vita degli adolescenti. Certamente, va garantita un’adeguata pedagogia digitale: una formazione, cioè, completa del minore all’utilizzo della rete, tale da consentirgli di vivere l’esperienza del digitale in maniera responsabile. In questa prospettiva, certamente condivisibili sono le norme in tal senso orientate presenti, in particolare, nei ddl 1160 e 1166, nonché la tutela specifica, di natura emergenziale, prevista dall’art. 6 ddl 1136.
Ciò che, tuttavia, è indispensabile, benché non agevole garantire – anche alla luce dell’esperienza maturata dal Garante in questi anni – è un sistema efficace di verifica dell’età dell’utente, che coniughi l’esigenza di un controllo effettivo con quella di evitare una “schedatura” massiva, tanto più di minorenni.
A tal fine – per non cristallizzare in scelte legislative soluzioni tecniche, inevitabilmente mutevoli nel tempo – è opportuno demandare la disciplina di dettaglio a fonti caratterizzate dalla necessaria duttilità, come possono essere i provvedimenti dell’Agcom individuati dai ddl 1136 e 1160, sul modello peraltro già delineato dal “decreto Caivano” (d.l. 123 del 2023) e che proprio in questi giorni si sta attuando, con il parere del Garante sullo schema di provvedimento. La differenza tra le soluzioni proposte, sul punto, dai due ddl riguarda essenzialmente la limitazione, prevista dal ddl 1136, dell’obbligo di verifica dell’età alle sole piattaforme che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito con il citato provvedimento dell’Agcom. La modulazione degli obblighi in ragione della rilevanza della piattaforma è già propria della disciplina unionale (Digital Services Act soprattutto) ma ne va valutata la coerenza con l’esigenza, che questo ddl persegue innalzando l’età di accesso autonomo alla rete, di una tutela rafforzata del minore on line. E questo, anche in relazione all’obbligo (invece) generale di protezione on line dei Minori di cui all’art. 28 del Digital Services Act, che si applica indistintamente alle piattaforme in ragione della sola loro accessibilità ai minori.
Rispetto a questo ddl, va anche segnalata un’esigenza di maggiore coordinamento tra la prevista abrogazione dell’art. 2-quinquies, c.1, d.lgs. 196 del 2003 (che disciplina appunto la legittimazione del minore ultra14enne alla prestazione, in via autonoma, del Consenso al Trattamento dei propri Dati personali in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione e la prestazione, per gli infra14enni, del Consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale) e la norma di cui all’art. 3. Essa, infatti, riguarda un tema in parte diverso, ovvero la soglia di età per la valida conclusione di contratti con fornitori di servizi della società dell’informazione, con la conseguente legittimità del Trattamento dei soli Dati personali necessari all’esecuzione del contratto.
Dunque non vi è coincidenza, quanto ai presupposti di legittimità del trattamento, tra l’oggetto dell’abrogazione (che riguarda il consenso, peraltro sempre revocabile dell’ultraquattordicenne ) e l’oggetto della nuova normativa, che concerne la necessità contrattuale e che dunque non assorbe interamente le questioni correlate alla disciplina della capacità di autodeterminazione del minore on line. Laddove, dunque, il legislatore intenda elevare la soglia di età del consenso, sarebbe preferibile operare direttamente sull’art. 2-quinquies d.lgs. 196 del 2003, come ad esempio dispone il ddl 1160.
Per quanto concerne la disciplina della diffusione dei contenuti relativi a minori, è certamente apprezzabile la previsione, di cui ad esempio all’art. 2, c.4, ddl 1160, della legittimazione del minore ultraquattordicenne all’esercizio autonomo del diritto all’oblio (preferibilmente senza riferimento all’art. 17 Gdpr), anche con procedure speciali quale quella, appunto richiamata, di cui all’art. 2 della legge sul cyberbullismo e anche rispetto ai contenuti diffusi dai genitori o con il suo consenso. Tale legittimazione speciale dell’ultra14enne è tuttavia poco coerente con l’innalzamento a 16 anni, operato dall’art. 4 dello stesso ddl, della soglia di età per il Consenso digitale e con la conseguente attribuzione agli esercenti la responsabilità genitoriale della legittimazione a prestare il Consenso per il Trattamento dei dati del minore infrasedicenne (art. 2-quinquies, c.1, secondo periodo, dlgs 196 del 2003 come novellato dall’art. 4 del ddl 1160). E’ dunque opportuno che tali previsioni siano armonizzate, così da non determinare antinomie sul punto.
Rispetto all’art. 2 del ddl 1160 è comunque opportuna la previsione di cui al comma 3 sullo “sharenting”, che positivizza l’indirizzo giurisprudenziale prevalente sulla natura di straordinaria amministrazione dell’atto di Consenso alla disposizione dell’immagine del minore e del conseguente necessario esercizio congiunto da parte dei genitori, con il coinvolgimento del figlio. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire se tale intervento genitoriale sia necessario anche per la pubblicazione di immagini da parte del minore stesso (ad esempio sul suo account social) o costituisca, invece, presupposto di legittimità dell’atto dispositivo dell’immagine del minore da parte di terzi.
Apprezzabile è anche la “positivizzazione” dei principi della Carta di Treviso, tale da conferire loro valore e forza di legge.
Le norme sull’impiego dei Minori nell’ambito delle piattaforme digitali (benché i vari ddl si differenzino sull’individuazione dell’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni) sono certamente condivisibili, in quanto estendono a una fattispecie sempre più frequente le tutele e i limiti previsti dalla disciplina giuslavoristica. Opportuna è poi la previsione dell’obbligo di rimozione dei contenuti diffusi in assenza della richiesta autorizzazione. La sanzione dell’inosservanza di tale obbligo andrebbe tuttavia più correttamente ricondotta al sistema sanzionatorio sancito dal GDPR e dal dlgs 196 del 2003, per identità di bene giuridico tutelato.
In conclusione, dunque, la materia della tutela del minore on-line e, in particolare, dello sfruttamento della sua immagine e dello sharenting, merita indubbiamente l’introduzione di norme specifiche, che nei ddl sono – pur con le segnalate esigenze di coordinamento sistematico dei testi – correttamente prefigurate.
Vi ringrazio.
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- 1160: https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1660
- 1166: https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1666
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2024
Disposizioni per la tutela dei Minori nella dimensione digitale
Onorevoli Senatori. – La pandemia ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale. Si è trattato di un processo consumatosi in una condizione emergenziale e, pertanto, a un ritmo incompatibile con quello di progressiva e solida acquisizione di un adeguato livello di educazione alla vita in ambito digitale.
Tale processo, che ha interessato anche milioni di bambini e adolescenti, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con le azioni di trasformazione che lo caratterizzano, sono destinati a continuare nell'anticipare e accelerare tempi e ritmi di « ingresso », anche dei bambini, nella dimensione digitale pubblica e privata.
Il suddetto fenomeno costituisce un'opportunità preziosa e da promuovere ma, al tempo stesso, presta inesorabilmente il fianco all'aggravamento di talune patologie presenti e osservabili già nel contesto pre-pandemico e che ora assumono entità consistenti.
In tale contesto appare indispensabile adottare talune disposizioni di legge che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato ed efficace quadro di tutela capace di massimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, minimizzando i rischi.
Internet non è stato pensato, disegnato, progettato e implementato a misura di bambino ma di adulto, e si è aperto ai bambini solo in un secondo momento, essenzialmente nella dimensione commerciale.
È dunque opportuno che vi siano piattaforme, servizi e applicazioni riservate a chi abbia un'età adeguata.
Eppure, la maggior parte delle piattaforme, specie quelle di social network e di condivisione di contenuti video e fotografici, sono affollate di bambini che non hanno neppure l'età minima richiesta dallo stesso gestore della piattaforma e ciò accade in quanto la verifica dell'età in sede di accesso è limitata, allo stato, a una semplice dichiarazione da parte dell'utente.
Purtroppo, una volta che un bambino che non ha l'età minima necessaria per usare un servizio, lo utilizza, è difficile garantire la sua sicurezza.
Con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto-legge Caivano) si è avviato un rilevante processo atto ad individuare soluzioni imponendo ai gestori dei siti pornografici di verificare la maggiore età dei loro utenti e demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di individuare le soluzioni più idonee all'adempimento di tale obbligo anche nel rispetto della privacy degli utenti.
Si tratta di prendere atto che, esattamente come avviene per una serie di attività caratteristiche del « mondo fisico », quali la patente di guida, l'ingresso nel mondo del lavoro e così via, anche nella dimensione digitale è naturale vi sia un'età minima per la fruizione di determinati servizi ed è necessario che i fornitori per primi operino nel verificare in maniera « affidabile » che i loro utenti abbiano tale età minima.
Altro elemento da disciplinare riguarda la dimensione digitale in cui i bambini si ritrovano sempre più di frequente coinvolti in contesti nei quali la loro immagine, la loro attività, il loro tempo e i loro Dati personali vengono utilizzati nell'ambito di dinamiche commerciali a fronte del riconoscimento a questi ultimi di compensi di natura economica.
Si pensi, tra gli altri, al fenomeno dei cosiddetti baby influencer, bambini che sin dall'età di tre, quattro, cinque anni vengono utilizzati per la promozione di prodotti e servizi – spesso destinati ad altri coetanei – attraverso le grandi piattaforme di condivisione video e social network. È altresì sempre più diffuso, nel contesto del cosiddetto gaming, un fenomeno nell'ambito del quale bambini e adolescenti vengono pagati a fronte del tempo passato a giocare a diversi videogiochi e premiati per i risultati conseguiti.
In un contesto nel quale la popolazione digitale italiana, bambini inclusi, sta crescendo repentinamente, appare urgente estendere le regole attualmente vigenti nell'ambito dello spettacolo e della pubblicità anche all'impiego dei bambini nelle descritte attività digitali svolte in vista del percepimento di un'utilità economica per i bambini e i loro genitori.
Il modello di business più diffuso nella dimensione digitale è attualmente rappresentato dallo scambio di Dati personali contro servizi. Tale modello riguarda anche i bambini che non sono in grado di apprezzare il valore giuridico-economico dei propri dati personali, né quello dei servizi digitali che acquisiscono. Nella sostanza, si spogliano di un diritto personalissimo come la privacy a fronte della possibilità di giocare online, guardare contenuti audiovisivi, condividere contenuti e vivere la propria vita di relazione. Lo scambio in questione – porzioni di un diritto fondamentale contro servizi digitali o altra utilità – dovrebbe considerarsi di dubbia legittimità anche quando si verifica tra maggiorenni e soprattutto dovrebbe essere radicalmente vietato quando si verifica tra bambini e fornitori di servizi digitali.
In tale ambito appare urgente una regolamentazione per scongiurare il rischio che i grandi fornitori di servizi digitali continuino a raccogliere quantità di Dati personali dei bambini a norma di legge, anche perché i rischi connessi alla disponibilità di questi dati, da parte di tali soggetti, sono enormi.
Così come, anche in altre nazioni, sono in atto studi e rapporti che registrano quadri allarmanti, è necessario agire anche in Italia al fine di regolamentare l'uso dei social da parte dei giovani, per contrastare le nuove insidiose dipendenze verso la cyberpornografia o contenuti violenti e possano indurre anche disturbi del sonno, cause d'ansia, depressione, accanto all'obesità indotta dalla sedentarietà.
Con il presente disegno di legge si intende porre in atto un'azione, dinnanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
Art. 2.
(Disposizioni per la verifica
dell'età dell'utente)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della Minimizzazione dei Dati personali raccolti in ragione dello scopo.
3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Validità dei contratti per i servizi
della società dell'informazione)
1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da Minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con Minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.
3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da Minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Art. 4.
(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)
1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.
Art. 5.
(Disciplina dei proventi derivanti
dalla diffusione di immagini di minori)
1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di Minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.
2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:
a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;
b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui Minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;
c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.
3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.
4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.
5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Art. 6.
(Ampliamento del numero
di emergenza infanzia 114)
1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai Minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore pro tempore del numero di emergenza.
Link: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis
Testo del 2024-07-18 Fonte: gpdp
Minori Audizione Garante Italia