| ricerca medica | 2024-06-06 · NEW: |
I trattamenti da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) |
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Ricerca medica senza consenso ? Le faq del Garante
Fonte: gpdpLink: https://www.gpdp.it/temi/sanita-e-ricerca-scientif
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Indice
- Ispetto alla ricerca, nell'osservanza di
- Devono obbligatoriamente svolgere e pubb
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In particolare, gli IRCCS possono fondare i trattamenti sul Consenso degli interessati, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento. Tale manifestazione di volontà si differenzia dal c.d. Consenso informato all’adesione volontaria alla ricerca da parte degli interessati, previsto dalla specifica disciplina di settore e dai pertinenti standard etici.
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Gli IRCCS possono, in alternativa, fondare il trattamento dei Dati personali raccolti per scopi di cura per ulteriori finalità di ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico sull’art. 110-bis, comma 4 del Codice, in base al quale “Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei Dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento”.
L’art. 110-bis, comma 4 del Codice costituisce una di quelle disposizioni di legge, che si inseriscono nello spazio di normazione lasciato agli Stati membri, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. j) del Regolamento, alle quali fa riferimento l’art. 110 (primo comma, seconda parte) del Codice nella parte in cui prevede che: “1. Il Consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, [...] ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento”.
devono obbligatoriamente svolgere e pubblicare la Valutazione d’impatto (VIP) sui propri siti web, in quanto tale articolo costituisce una di quelle disposizioni di legge alle quali fa riferimento l’art. 110 del Codice, prescrivendo tali ulteriori adempimenti.
Qualora la pubblicazione per intero della Vip possa ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altro, il Titolare del trattamento può pubblicarla per estratto.
Resta in capo a tali Istituti l’obbligo di consultare l’Autorità solo qualora VIP indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento.
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Testo del 2024-06-06 Fonte: gpdp


