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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   dizionario 2024-04-22 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98460' · pdf

Legittimo interesse

abstract:



Detto anche interesse legittimo, invertendo i termini.

Linee guidate ufficiali sono quelle sul consenso che richiamano un parere vecchissimo: 

23 Per maggiori informazioni ed esempi, cfr. parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE, adottato dal Gruppo di lavoro Articolo 29 il 9 aprile
2014, pagg. 19-20. (WP 217).

Questo parere che definisce il legittimo interesse, solo a pagina 27 su 80 (!) pagine riesce ad affermare con chiarezza:

"III.3. Articolo 7, lettera f): interesse legittimo

L’articolo 7, lettera f)47 , prevede l’esecuzione di un test comparativo: l’interesse legittimo del responsabile del trattamento (oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati) deve essere valutato rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali dell’interessato. L’esito del test comparativo permette di stabilire in ampia misura se l’articolo 7, lettera f), può essere invocato come fondamento giuridico per il trattamento.

Già a questo punto è opportuno segnalare che non si tratta di un semplice test comparativo consistente soltanto nel confrontare tra loro due “pesi” facilmente quantificabili e comparabili. Invece, come sarà illustrato più dettagliatamente di seguito, per eseguire il test comparativo potrebbe essere necessario svolgere una complessa valutazione tenendo conto di una serie di fattori. Al fine di strutturare e semplificare la valutazione, abbiamo suddiviso il processo in più fasi in modo da garantire l’efficace svolgimento del test comparativo."




analisi:

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index:

Indice

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testo:

A

Art. 6: Liceità del trattamento: ... f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Art. 35 : L'interesse legittimo va indicato nella DPIA 

---

(40) Perché sia lecito, il Trattamento di Dati personali dovrebbe fondarsi sul Consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(47) I legittimi interessi di un Titolare del trattamento, compresi quelli di un Titolare del Trattamento a cui i Dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il Titolare del trattamento.

Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il Titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del Titolare del trattamento.

In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un Trattamento a tal fine.

Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del Titolare del Trattamento qualora i Dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore Trattamento dei dati personali.

Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un Legittimo interesse del Titolare del Trattamento non dovrebbe valere per il Trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Costituisce parimenti Legittimo interesse del Titolare del Trattamento interessato trattare Dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi.

Può essere considerato Legittimo interesse trattare Dati personali per finalità di marketing diretto.


- = -

(48) I titolari del Trattamento facenti parte di un gruppo_imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere Dati personali all'interno del gruppo_imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il Trattamento di Dati personali dei clienti o dei dipendenti.

Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo_imprenditoriale, verso un' impresa situata in un paese terzo.


- = -

(49) Costituisce Legittimo interesse del Titolare del Trattamento interessato trattare Dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei Dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di Incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza.

Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non Autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

Testo del 2024-04-22




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