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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   abbonamenti 2023-10-11 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98008' · pdf

Meta - L'alternativa a pagamento secondo Curia C-252/21

abstract:



C'e' chi si lamenta di pagare per non avere i dati tracciati.

Curia indica che un consenso libero prevede alternative. Anche a pagamento. Facebook propone il pagamento.

E riguarda anche Whatsapp ... non solo Instagram.

Il problema e' un altro.

Segue il testo della decisione e commento in analisi con i problemi veri che andranno risolti, attualmente ignoti ai commentatori.

Portiamo a caso il principio assoluto: le persone devono poter accedere ai servizi senza farsi profilare. Che non significa gratis. Ma ripeto, questo non basta. E' solo l'inizio di una nuova strategia legale e tecnica di gestire i possibili accordi negoziali.

- Fonte: Osservatorio




analisi:

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index:

Indice

  • Segue il testo della decisione e comment
  •  sia stato liberamente prestato, si
  •  senza subire pregiudizio
  • Sia strettamente necessario all’es
  •  di dati.
  •  Facebook non sia stato prestato li
  •  effettuato da tale operatore



testo:

1

145    In Terzo luogo, l’articolo 7, paragrafo 4, del RGPD prevede che, nel valutare se il Consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del Consenso al Trattamento di Dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.

146    È sulla scorta di tali considerazioni che occorre rispondere alla sesta questione.

147    A tal riguardo, occorre constatare che, certamente, la circostanza che l’operatore di un social network online, in quanto Titolare del trattamento, occupi una posizione dominante sul mercato dei social network non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi dell’articolo 4, punto 11, del RGPD, al Trattamento dei loro Dati personali effettuato da tale operatore.

148    Ciò nonostante, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, una circostanza del genere deve essere presa in considerazione nella valutazione della validità e, in particolare, della libertà del Consenso prestato dall’utente di detto social network, in quanto essa può incidere sulla libertà di scelta di tale utente, il quale potrebbe non essere in grado di rifiutare o di revocare il suo Consenso senza subire pregiudizio, come indicato dal considerando 42 del RGPD.

149    Inoltre, l’esistenza di una siffatta posizione dominante è tale da creare uno squilibrio evidente, ai sensi del considerando 43 del RGPD, tra l’interessato e il Titolare del trattamento, squilibrio che favorisce, segnatamente, l’imposizione di condizioni che non sono strettamente necessarie all’esecuzione del contratto, il che deve essere preso in considerazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento. In questo contesto, si deve ricordare che, come indicato ai punti da 102 a 104 della presente sentenza, non risulta, fatte salve le verifiche che il giudice nazionale dovrà effettuare, che il Trattamento in causa nel procedimento principale sia strettamente necessario all’esecuzione del contratto tra Meta Platforms Ireland e gli utenti del social network Facebook.

150    Pertanto, tali utenti devono disporre della libertà di rifiutare individualmente, nell’ambito della procedura contrattuale, di prestare il loro Consenso a operazioni particolari di Trattamento di dati non necessarie all’esecuzione del contratto, senza essere per questo tenuti a rinunciare integralmente alla fruizione del servizio offerto dall’operatore del social network online, il che implica che a detti utenti venga proposta, se del caso a fronte di un adeguato corrispettivo, un’alternativa equivalente non accompagnata da simili operazioni di Trattamento di dati.

151    Oltre a ciò, tenuto conto della portata del Trattamento dei dati in questione e del suo notevole impatto sugli utenti di tale network, nonché della circostanza che tali utenti non possano ragionevolmente attendersi che dati diversi da quelli relativi al loro comportamento all’interno del social network siano trattati dall’operatore di quest’ultimo, è opportuno, ai sensi di tale considerando 43, che possa essere prestato un Consenso separato per il Trattamento di questi ultimi dati, da un lato, e dei dati off Facebook, dall’altro. Spetta al giudice del rinvio verificare l’esistenza di una tale possibilità, in assenza della quale si deve presumere che il Consenso di detti utenti al Trattamento dei dati off Facebook non sia stato prestato liberamente.

152    Infine, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del RGPD, qualora il Trattamento sia basato sul consenso, grava sul Titolare del Trattamento l’onere di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio Consenso al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano.

153    È alla luce dei suesposti criteri e di un esame dettagliato di tutte le circostanze del caso di specie che il giudice del rinvio dovrà stabilire se gli utenti del social network Facebook abbiano validamente e, in particolare, liberamente espresso il loro Consenso al Trattamento in causa nel procedimento principale.

154    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD devono essere interpretati nel senso che la circostanza che l’operatore di un social network online occupi una posizione dominante sul mercato dei social network online non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di detto regolamento, al Trattamento dei loro Dati personali effettuato da tale operatore. Tale circostanza costituisce nondimeno un elemento importante per determinare se il Consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente, circostanza che spetta a detto operatore dimostrare.

Testo del 2023-10-11 - Fonte: Osservatorio




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