I provvedimenti spiegati alle aziende
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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   tribunale 2023-05-29 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96856' · pdf

Tribunale di Taranto, sent. n. 1099 del 2023 su videosorveglianza di rifiuti e social

abstract:



Conferma l'illiceito trattamento, ma fonda la sanzione su criteri e con un metodo assai diverso. Mettiamo a confronto le due decisioni e analizziamo i diversi criteri. Sanzione ridotta da 200.000 a 20.000 perche' ritenuta sproporzionata.

Spese compensate tra le parti entrambe soccombenti.




analisi:

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Indice

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  • FATTI
  • Il Garante: Ordinanza ingiunzione nei co
  • della protezione dei dati
  • Ordinanza ingiunzione nei confronti di s
  • Tribunale di Torino Sentenza n. 1099/202
  • Se il fine era di indentificare gli auto



testo:

F

FATTI

La ricostruzione e' affidata a quella del Garante.

Il Garante: Ordinanza ingiunzione nei confronti di società Amiu s.p.a. - 28 aprile 2022 [9777996]

- “in tale Decreto, sono indicate anche le modalità di trasmissione degli illeciti: trasmetterà i verbali di accertamento delle infrazioni, con irrogazione della sanzione, alla Direzione Polizia Locale di Taranto che curerà i conseguenziali adempimenti relativi alla verifica del pagamento in misura ridotta ovvero all'attivazione del procedimento ex art. 18 L.n. 689/81 […]”;

- “Con riferimento alla citata pubblicazione di alcuni video immagini sui social, si precisa quanto segue: AI fine di migliorare l’azione mediatica del sistema di sorveglianza e attuare una maggiore deterrenza del sistema di videosorveglianza installato, la Direzione AMIU Taranto S.p.A. pubblica alcune immagini sui social avendo cura di occultare gli elementi che possono permettere la individuazione delle persone fisiche coinvolte in modo diretto o indiretto. Il tutto al fine di non identificare tali immagini come dato personale e quindi non soggetto all’applicazione della Privacy”.

La società ha allegato alla nota citata alcuni documenti tra cui l’ordinanza sindacale del 28 marzo 2012, con la quale sono state conferite, al personale della società, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme regolamentari comunali sullo smaltimento dei rifiuti, nonché per le violazioni di cui al T.U. n. 152/2006 in materia di conferimento dei rifiuti (all. 1); l’atto di nomina, quale Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della società ITS s.r.l., fornitrice del sistema di videosorveglianza in esame sottoscritto in data 9 novembre 2020 (all.5); alcune immagini pubblicate sul profilo Facebook della società (all. 7).

Con nota del XX, in risposta a una ulteriore richiesta di informazioni dell’Autorità (prot. n. XX del XX la società ha dichiarato “con riferimento alla citata pubblicazione su Facebook di alcuni video e immagini nei quali risultano identificabili alcuni soggetti interessati […] prendiamo atto della spiacevole situazione legata ad un mero errore di disattenzione del personale Autorizzato al mascheramento dei soggetti prima della pubblicazione. Tale situazione non risulta conforme a quanto previsto dalle procedure interne in quanto, prima di pubblicare sui social network, il personale Autorizzato ha cura di occultare gli elementi che possono permettere la individuazione delle persone fisiche coinvolte in modo diretto o indiretto. Il tutto al fine di non identificare tali immagini come dato personale soggetto all’applicazione della Privacy. Le immagini in questione sono state prontamente rimosse dalla pagina Facebook”.

Accertata dunque, anche sulla base di quanto ammesso dalla stessa società, la diffusione di Dati personali (come la pubblicazione di immagini e video, concernenti soggetti interessati, tramite social network), raccolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, si osserva che la stessa può avvenire solo se prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, commi 3 e 4 lett. b del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di segnalazione). Visto che dagli atti non emergono condizioni di liceità poste a fondamento del Trattamento in esame, risulta accertata la violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché dell’art. 6 del Regolamento e art. 2-ter del Codice.

Tenuto, altresì, conto che le immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza in esame sono trattate, originariamente per finalità di accertamento degli illeciti, come concordato con il Comune, Titolare del trattamento, risulta che l’ulteriore Trattamento derivante dalla diffusione delle immagini tramite il canale Facebook della società, per asserite finalità cd. di moral suasion, sono in contrasto con il principio di limitazione delle finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento.

Alla nota citata la società ha altresì allegato l’“accordo ai sensi dell’art. 28 del REG UE 2016/679” con il Comune nel quale, tra l’altro, la società ITS s.r.l., fornitrice del sistema di videosorveglianza, risulta qualificata correttamente, di intesa con il Comune, come sub-responsabile. Tale accordo, che ha ad oggetto anche il Trattamento mediante il sistema di videosorveglianza in esame, risulta sottoscritto in data 14 gennaio 2022.

Ne deriva che la società ha partecipato al Trattamento in esame, a partire dal 28 marzo 2012 e fino al 14 gennaio 2022, senza che il suo ruolo, sotto il profilo della protezione dei Dati personali fosse stato definito, nonché che la prima nomina della società ITS s.r.l. quale “responsabile del trattamento” (in luogo, invero, di sub-responsabile del trattamento) è avvenuta senza “previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento” in violazione dell’art. 28 del Regolamento.

Infine, dagli atti è emerso che la società non ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati, né sono emerse motivazioni che possono aver indotto la società e non ritenere necessaria tale nomina, in violazione dell’art. 37, par. 1, lett. b) del Regolamento (cfr. anche il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” allegato al provvedimento dell’Autorità n. 186 del 29 aprile 2021 -doc. web. 9589104-ove si prevede, al par. 3, l’opportunità di nominare un RPD per le società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale o di raccolta dei rifiuti, allorché utilizzano sistemi che comportano il trattamento, su larga scala, di dati di dipendenti e utenti, associato a un monitoraggio regolare o sistematico; le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del Gruppo di Lavoro Articolo 29 adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017; Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito privato del 26 marzo 2018 -doc. web n. 8036793).

Ordinanza completa su: Ordinanza ingiunzione nei confronti di società Amiu s.p.a. 28 aprile 2022 [9777996] Documento annotato il 29.05.2023 - videosorveglianza sui rifiuti e pubblicazione sui social

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Tribunale di Torino Sentenza n. 1099/2023 pubbl. il 16/05/2023 RG n. 4793/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado n. 4793/2022 R.G.

TRA Comune di Taranto rappresentato e difeo dalr Avart. -ricorrente-

E Garante Per La Protezione Dei Dati personali rappresentato e difesao dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce
-resistente-

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 9/5/2023.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di Taranto proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 163 del 28/4/2022 con cui il Garante Per La Protezione Dei Dati personali gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di curo 200.000,00 per violazione del regolamento UE 2016/679.A fondamento dell'opposizione deduceva non sussistere la contestata violazione e che, comunque, la sanzione irrogata era sproporzionata rispetto alla durata della violazione.

Chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione o la riduzione ad curo 20.000„00 della sanzione irrogata.

Si costituiva il Garante in epigrafe indicato chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezzain diritto il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta inesistenza della violazione, è infondato.

Dalle comunicazioni di AMIU„ soggetto delegato dal Comune di Taranto alla gestione dell'attività di individuazione dei responsabili dell'abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale, al Garante resistente,

  • - che aveva chiesto informazioni in merito a seguito di esposti di privati cittadini) risulta provato;
  • - che in alcune zone del territorio di Taranto erano state collocate delle apparecchiature atte a riprendere cittadini;
  • - che i relativi filmati venivano pubblicati sulla rete internet tramite il profilo facebook;
  • - che in due occasioni i soggetti ripresi, nell'intento di abbandonare rifiuti, erano identificabili in volto.


La sanzione per cui è causa è stata irrogata per violazione del Regolamento U E 20161679.

Tale violazione sussiste.

L'art. 5 del citato Regolamento obbliga il Titolare del Trattamento di dati personali, integrando tale Trattamento anche la ripresa di cittadini in aree pubbliche con sistemi di riproduzione video, ad adottare sistemi di minimizzazione dei dati, cioè di conservazione non oltre il tempo necessario per il raggiungimento del risultato per cui il Trattamento è stato predisposto ed atti a consentire la identificazione del dato non oltre quante) necessario per il raggiungimento della finalità stessa..

Nella specie, se il fine era di indentificare gli autori di illecito abbandono di rifiuti, risulta violato il richiamato principio laddove i filmati sono stati conservati ben oltre il tempo necessario per la individuazione dell'autore dell'illecito poiché sono stati ulteriormente utilizzati per la pubblicazione in rete internet, in due casi senza neppure l'attuazione di misure idonee ad impedire la identificazione del soggetto, non essendo stato oscurato il volto.

Risulta) quindi, irrilevante stabilire se occorresse anche una valutazione di impatto o meno poiché le modalità di Trattamento adottate costituiscono, comunque, di per sé violazione del richiamato Regolamento UE e giustificano l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83 comma 4 dello stesso.

Detta norma prevede una sanzione fino ad euro 10.000.000, senza un limite minimo.

Al fine di determinare la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso incide, tra gli altri elementi (art. 83 comma 2 lettera a), la durata dell'illecito trattamento.

Nella specie, risulta che il Trattamento effettivo dei dati, cioè con la messa in funzione dei sistemi di ripresa su aree pubbliche, ha avuto inizio solo nel 2021.

E, quindi, da ritenersi eccessiva la sanzione di euro 200.000,00 irrogata dall'Autorità resistente che considera l'illecito come avente inizio a partire dal 2012.

In considerazione della durata annuale dell'illecito trattamento, della natura solo colposa dello stesso, come riconosciuto anche nell'ordinanza ingiunzione qui opposta, e delle finalità del trattamento) che comunque erano, nelle intenzioni, dirette a conseguire un fine pubblico, quello di porre argine all'odioso fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in aree non autorizzate) può ritenersi proporzionata al fatto commesso la sanzione di euro 20.000,00, in a ccoglimento del secondo motivo di opposizione.

Pertanto ai sensi dell'art. 6 comma 12 D. Lgs. N. 150/2011 l'ordinanza ingiunzione qui impugnata va modificata con riduzione ad curo 20.000„0 della sanzione pecuniaria con essa irrogata.

Sussistendo reciproca soccombenza, stante il rigetto del primo motivo di opposizione e raccoglimento del seconda, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti (art. 92 comma 2 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnate) Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede;

1) In parziale accoglimento dell'opposizione modifica l'ordinanza ingiunzione con essa impugnata riducendo ad euro 20.000„00 la sanzione pecuniaria con la stessa irrogata
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 1115/2023 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
Firmato Da: PENSATO ANTONIO Emessa Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Selial#: 97dte47962 517 3

Testo del 2023-05-29




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