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dizionario | 2023-02-18 · NEW: ![]() |
Pseudonimizzazione |
abstract:
Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico, e trattate separatamente.
analisi:
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testo:
A
Art. 4: « pseudonimizzazione»: il trattamento dei Dati personali in modo tale che i Dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali Dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;" Rientra tra le misure di sicurezza e la privacy by design. Delle scelte va tenuta traccia con l'analisi di rischio. I considerando vengano in aiuto: (28) L'applicazione della Pseudonimizzazione ai Dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del Trattamento e i responsabili del Trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati.
L'introduzione esplicita della « pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.
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(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della Pseudonimizzazione nel Trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di Pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all'interno dello stesso Titolare del trattamento, qualora il Titolare del Trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il Trattamento interessato, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei Dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente.
Il Titolare del Trattamento che effettua il Trattamento dei Dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso Titolare del trattamento.
Testo del 2023-02-18
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