| - | 2026-07-11 · NEW: |
Cassazione su minimizzazione dei riferimenti ai figli nei libri e tempi del Garante (fate attenzione) (e termini perentori) |
abstract:
L'Osservatorio raccomanda attenzione nel divulgare una versione del pdf non completamente anonimizzata. La decisione viene citata di frequenza sulla distinzione del termine annuale del codice privacy e quinquiennale lato vittima. Evitando di spiegare in gergo legale, ci avvarremo di una felice metafora: la Cassazione spiega come possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto contemporaneamente in modo da rendere inefficace il termine annuale e far risorgere quello quinquiennale contrario ad altre decisioni e alle norme. Un guazzabuglio che rende sostanzialmente senza limiti i termini per la mancanza di durata dei procedimenti.
Numero registro generale 13292/2024 Numero sezionale 2864/2026 Numero di raccolta generale 22791/2026 Data pubblicazione 06/07/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
R.G. 13292/2024
P.U. 25/6/2026 Sanzioni [AUTORITÀ] |
- Fonte: Cassazione
analisi:
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Indice
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- – Il ricorso è articolato s
- Ad avviso della ricorrente, essendo tras
- sostiene la ricorrente – ha riten
- Con riferimento ai procedimenti sanziona
- La giurisprudenza di questa Corte ha gi&
- P.Q.M.
testo:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 13292 del 2024, proposto da:
[SOCIETÀ], incorporante per fusione [SOCIETÀ], rappresentata e difesa dagli [AVVOCATO] [AVVOCATO] e [AVVOCATO]
ricorrente
contro
[AUTORITÀ], rappresentato e difeso dall'[RUOLO_ISTITUZIONALE]
controricorrente
e contro
[PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA]
intimati
avverso la sentenza del [AUTORITÀ] n. 9710 del 2023, pubblicata in data 1° dicembre 2023.
Firmato Da: [RUOLO_ISTITUZIONALE] Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0
Numero registro generale 13292/2024 Numero sezionale 2864/2026 Numero di raccolta generale 22791/2026 Data pubblicazione 06/07/2026
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2026 dal [RUOLO_ISTITUZIONALE] [RUOLO_ISTITUZIONALE];
udito il Pubblico Ministero, nella persona del [RUOLO_ISTITUZIONALE], che ha chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite o il rigetto del ricorso;
uditi, per la ricorrente, l'[AVVOCATO] e, per la controricorrente, l'[AVVOCATO].
FATTI DI CAUSA
- [SOCIETÀ] ha proposto opposizione avanti al [AUTORITÀ] avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal [AUTORITÀ] nella riunione del 2 marzo 2023 e notificato il successivo 20 marzo.
Con tale ordinanza-ingiunzione è stata inflitta alla società opponente, editrice del libro (sia in formato cartaceo che e-book) intitolato [DATO_SENSIBILE] la sanzione pecuniaria di euro 2.000. Della sanzione è stata disposta l'annotazione nel registro interno dell'Autorità garante.
- – Con sentenza deliberata in data 30 novembre 2023 e pubblicata il 1° dicembre 2023, il [AUTORITÀ] ha respinto l'opposizione.
Il primo giudice ha rigettato l'eccezione dell'opponente di decadenza (o, comunque, di estinzione del potere sanzionatorio per prescrizione), sollevata sulla circostanza che il procedimento aveva avuto origine da un reclamo presentato al [AUTORITÀ] il 27 maggio 2021, cui aveva fatto seguito una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio in data 23 novembre 2021, mentre il provvedimento conclusivo, applicativo della sanzione, era stato notificato a [SOCIETÀ] soltanto in data 20 marzo 2023. A tale riguardo, il [AUTORITÀ] ha osservato che l'interpretazione sistematica dell'art. 143, comma 3, del codice della privacy, approvato con il d.lgs. n. 196 del 2003, impone di ritenere che il termine di un anno previsto per la decisione sul reclamo sia stato introdotto esclusivamente a tutela del diritto del reclamante alla celere definizione del procedimento da lui instaurato, e non anche nell'interesse dell'autore delle violazioni denunziate. Ne consegue che il potere sanzionatorio dell'Autorità garante rimarrebbe regolato dal combinato disposto degli artt. 166, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 196 del 2003 e 28 della legge n. 689 del 1981 e incontrerebbe l'unico limite, previsto da quest'ultimo articolo, del termine quinquennale di prescrizione del diritto-dovere del Garante di irrogare sanzioni pecuniarie.
Nel merito, il [AUTORITÀ] ha rilevato che l'indicazione, nel volume pubblicato, oltre che dei nomi di [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA], anche dei [DATO_SENSIBILE] da loro conseguiti e delle [DATO_SENSIBILE] dagli stessi svolte, aveva reso possibile la precisa individuazione delle persone dei figli del condannato. Saremmo di fronte, secondo il [AUTORITÀ], a un superamento del limite dell'essenzialità dell'informazione circa i fatti di interesse pubblico narrati nel libro.
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- [SOCIETÀ], società che ha incorporato per fusione [SOCIETÀ], ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito, con controricorso, il [AUTORITÀ].
Gli intimati [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA] non hanno svolto difese.
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- Inizialmente il ricorso è stato fissato in camera di consiglio.
In prossimità della adunanza camerale, il [RUOLO_ISTITUZIONALE], nella persona del [RUOLO_ISTITUZIONALE], ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza o, in subordine, il suo rigetto.
La parte ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria.
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- Con ordinanza interlocutoria n. 12124 del 2025, la trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della definizione del procedimento n. 6202/2024, riguardante la questione di diritto “concernente la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di contestazione della violazione”.
Con successiva ordinanza interlocutoria n. 850 del 2026, è stato disposto un ulteriore rinvio a nuovo ruolo in pubblica udienza del ricorso, emergendo ulteriori profili di particolare rilievo, malgrado l’intervenuta pubblicazione della sentenza n. 18583 del 2025, resa nel distinto giudizio iscritto al n. R.G. 6202/2024.
Per la trattazione del ricorso è stata quindi fissata la pubblica udienza del 25 giugno 2026.
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– Il [RUOLO_ISTITUZIONALE], nella persona del [RUOLO_ISTITUZIONALE], ha depositato memoria chiedendo la remissione alle Sezioni unite o il rigetto del ricorso.
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– In prossimità dell’udienza, l'[RUOLO_ISTITUZIONALE] ha formulato richiesta al [RUOLO_ISTITUZIONALE] di assegnazione della causa alle [AUTORITÀ] ai sensi dell’articolo 376, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione alla questione della natura perentoria o ordinatoria dei termini previsti per la conclusione del procedimento sanzionatorio da parte del [AUTORITÀ].
L’istanza è stata rigettata dal [RUOLO_ISTITUZIONALE] e gli atti sono stati restituiti alla Prima Sezione civile.
- – Il ricorso è stato quindi discusso all’udienza pubblica del 25 giugno 2026, previo deposito di memorie illustrative della ricorrente e del [AUTORITÀ].
RAGIONI DELLA DECISIONE
- – Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione per cassazione di una sentenza, emessa in unico grado dal [AUTORITÀ] in esito ad un procedimento di opposizione ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, avverso un provvedimento sanzionatorio del [AUTORITÀ], avviato su reclamo, ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 2016/679, presentato il 27 maggio 2021, con il quale [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA] hanno lamentato una illecita diffusione dei propri [DATO_SENSIBILE] (correlati ad una vicenda giudiziaria che aveva interessato il loro padre) attraverso un libro edito da [SOCIETÀ].
Il [AUTORITÀ], con la impugnata sentenza, ha respinto il ricorso in opposizione della Casa editrice, ritenendo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003. Secondo il [AUTORITÀ], l'esercizio da parte del [AUTORITÀ] del potere sanzionatorio, disciplinato dall'art. 166 del citato codice della privacy, è soggetto, in forza di un richiamo normativo specifico, al solo termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, termine distinto da quello di definizione del reclamo previsto dall'art. 143 del d.lgs. 196 del 2003.
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– Il ricorso è articolato su due motivi.
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– Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 e 8, comma 2, del regolamento n. 2 del 2019, la falsa ed erronea applicazione degli artt. 166, commi 3, 7 e 9, del d.lgs. n. 196 del 2003 e 28 della legge n. 689 del 1981 nonché la violazione degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 2 del 2019, 140-bis del d.lgs. 196 del 2003 e 10, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Ad avviso della ricorrente, essendo trascorsi un anno e dieci mesi dal deposito del reclamo, il [AUTORITÀ] avrebbe adottato il provvedimento sanzionatorio opposto quando oramai l'Autorità era decaduta dal potere di provvedere.
Il distinguo compiuto dal [AUTORITÀ], secondo cui l'esercizio del potere sanzionatorio sarebbe cosa diversa dal potere-dovere del [AUTORITÀ] di pronunciarsi sul reclamo, non sarebbe condivisibile, perché, secondo quanto indicato proprio dall'art. 166 del d.lgs. n. 196 del 2003, il procedimento che irroga la sanzione è lo stesso che decide il reclamo, di cui deve osservare forme e termini.
Peraltro – aggiunge la ricorrente – mentre nella legge n. 689 del 1981, il legislatore ha scelto di non prevedere un termine decadenziale entro il quale esercitare il potere di irrogare la sanzione, con la conseguenza che il termine di decadenza coincide con quello di prescrizione, diversa è la disciplina dettata dal d.lgs. 196 del 2003, il quale prevede invece un termine per la chiusura del procedimento di reclamo e per l'adozione del provvedimento finale.
Il [AUTORITÀ] non avrebbe considerato le specifiche disposizioni che differenziano i due procedimenti, finendo così per confondere la prescrizione del diritto con la decadenza dall'esercizio di un potere o di un diritto, malgrado gli stessi siano due istituti giuridici diversi tra loro.
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– Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il [AUTORITÀ] – sostiene la ricorrente – ha ritenuto che il riferimento al [DATO_SENSIBILE] della figlia e all'attività agonistica svolta rendesse i [PERSONA_FISICA] più identificabili di quanto già non lo fossero in ragione della menzione delle loro generalità e della loro parentela con il padre, senza spiegare, però, come ciò potesse essere avvenuto. Il motivo, inoltre, lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), dell'art. 137, comma 3, del GDPR, 5, comma 2, e 6 del d.lgs. n. 196 del 2003, e delle regole deontologiche, poiché la condotta assunta in pubblico, sia quanto al [DATO_SENSIBILE] che rispetto all'attività agonistica, legittimava il trattamento dei relativi dati. Tali dati, infatti, sarebbero stati pertinenti rispetto all'informazione che l'autrice del volume intendeva veicolare ed essenziali al contesto argomentativo nel quale essa si inseriva. Il motivo eccepisce, infine, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice a quo avrebbe deliberato sul tema del Diritto all'oblio malgrado lo stesso non fosse mai stato invocato dagli interessati.
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- Il primo motivo è infondato.
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- La cronologia dei dati temporali rilevanti emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata ed è pacifica tra le parti.
Il procedimento in questione ha preso le mosse dal reclamo presentato al [AUTORITÀ] il 27 maggio 2021 da [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA].
Ha fatto seguito la comunicazione del [AUTORITÀ] di avvio del procedimento sanzionatorio, nei confronti della Casa editrice, in data 23 novembre 2021.
Con tale comunicazione sono state notificate le presunte violazioni, individuate nel caso di specie negli artt. 2-quater, comma 4, e 137, comma 3 del codice della privacy, nonché negli artt. 5, comma 2, e 6 delle regole deontologiche.
Il provvedimento conclusivo, vale a dire l'ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione, è stato notificato alla [SOCIETÀ] in data 20 marzo 2023.
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- L'interrogativo sollevato dal motivo di censura è se il superamento del termine di conclusione per il procedimento relativo al reclamo, stabilito dall'art. 143 del codice della privacy, determini la decadenza del potere dell'Autorità di emanare l'ordinanza-ingiunzione; se, cioè, il decorso del termine di un anno comporti la decadenza del potere sanzionatorio del [AUTORITÀ].
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- Giova premettere che sulla questione della natura del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti e su quella, connessa, del regime dei provvedimenti tardivi si registrano, a livello giurisprudenziale, soluzioni non sempre uniformi, anche per la presenza di un quadro normativo di riferimento non omogeneo con riferimento alle diverse Autorità di vigilanza.
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- Il procedimento sanzionatorio regolato dalla legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità Titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione.
L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il superamento di tale termine – che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria. L'art. 18 della legge n. 689 del 1981 stabilisce, infatti, al primo comma, che gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti. Il secondo comma dispone, inoltre, che l'autorità competente, sentiti gli interessati, qualora ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti prodotti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, ove ritenga fondato l'accertamento, adotta un'ordinanza motivata con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido; altrimenti emette un'ordinanza motivata di Archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto.
Il diritto vivente (cfr. Cass., Sez. lav., 6 settembre 2018, n. 21706) esclude che alla mancata previsione, nel sistema delineato dalla legge n. 689 del 1981, del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione si possa ovviare applicando quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Si ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2021, non ha mancato di sottolineare che, a fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
La ragione della rilevata insufficienza sta nell'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, ciò che lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione.
Nondimeno, la Corte costituzionale, con la citata pronuncia, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale che era stata ad essa devoluta, in ragione "del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario".
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- Con riferimento ai procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti, nel plesso della giurisdizione amministrativa si confrontano due indirizzi.
Il primo sostiene che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, i termini del procedimento amministrativo debbano considerarsi ordinatori, con la conseguenza che il loro superamento non incide sulla validità del provvedimento finale né sulla permanenza del potere sanzionatorio. Tale impostazione si richiama all'orientamento tradizionale, secondo cui la perentorietà dei termini procedimentali amministrativi deve risultare da un'esplicita qualificazione normativa.
Il secondo orientamento ritiene, invece, che il decorso del tempo rappresenti un limite intrinseco al potere punitivo e che la previsione di un termine entro il quale la sanzione deve essere irrogata è essenziale per garantire coerenza del sistema sanzionatorio con i parametri costituzionali di certezza giuridica e di tutela del diritto di difesa. In tale prospettiva, anche i termini stabiliti in via regolamentare da un'Autorità indipendente, quando incidenti sull'esercizio di poteri afflittivi, sarebbero destinati a svolgere una funzione di garanzia nei confronti del Destinatario del provvedimento. Una volta stabilito un termine di durata massima della fase sanzionatoria in senso stretto, tale termine non potrebbe considerarsi meramente programmatico o interno all'organizzazione dell'Autorità. Se, infatti, si consentisse all'Amministrazione di sottrarsi unilateralmente ai limiti temporali da essa stessa posti, si assisterebbe a un evidente pregiudizio per la certezza del diritto e per l'equilibrio tra potere pubblico e posizione del privato.
Riconducibile al primo indirizzo è la sentenza del [AUTORITÀ], Sesta Sezione, 9 novembre 2020, n. 6891, emessa con riferimento ad una fattispecie riguardante l'[AUTORITÀ]. Secondo questa pronuncia, in tema di provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità indipendenti, nessuna disposizione di legge stabilisce la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento, sicché sarebbe arbitrario sostenere che lo spirare del termine fissato dalla stessa Autorità nell'avvio del procedimento determini ipso iure l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. L'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti alla stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è un vizio in sé dell'atto.
A diverso approdo è giunto il [AUTORITÀ] con la sentenza della Sesta Sezione, 25 maggio 2020, n. 3307, riguardante un caso di sanzione irrogata dall'[AUTORITÀ]. In tale occasione, è stato osservato che, mentre i termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, hanno, di norma, natura ordinaria (salvo che la legge di settore li qualifichi espressamente come perentori), i termini di conclusione dei procedimenti finalizzati ad irrogare una sanzione amministrativa afflittiva hanno invece natura perentoria. Tale conclusione trova fondamento in due ordini di ragioni. In primo luogo, si tratta di procedimenti che incidono nella sfera giuridica dei destinatari e la cui pendenza, di per sé sola, è suscettibile di provocare pregiudizio agli interessati. Pertanto, è necessario che la loro definizione avvenga entro un termine certo. In secondo luogo, nei casi in cui è la stessa Autorità indipendente ad essersi dotata di un proprio regolamento anche per disciplinare i termini di conclusione del procedimento, la natura perentoria di quest'ultimi discende da una precisa scelta normativa di autolimitazione del potere pubblico.
Nella stessa linea, con riferimento ai procedimenti sanzionatori condotti da [AUTORITÀ], si è espressa la Sesta Sezione del [AUTORITÀ] con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 584. Secondo questa pronuncia, per i procedimenti sanzionatori, inclusi quelli antitrust, il termine di conclusione del procedimento ha natura "sostanziale", ossia il relativo superamento comporta per l'Autorità la decadenza dall'esercizio del potere, con conseguente illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Difatti, pur in assenza di specifiche previsioni normative, il termine di durata è strettamente funzionale al diritto di difesa e il superamento del medesimo deve quindi essere sanzionato con l'invalidità del provvedimento.
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- Chiamata dal [AUTORITÀ] a valutare la conformità al diritto dell'Unione europea della disciplina italiana in tema di concorrenza, nella parte in cui non attribuisce espressamente natura perentoria al termine di conclusione del procedimento istruttorio fissato dall'[AUTORITÀ] nel provvedimento di avvio, consentendo così all'Autorità di prorogarlo unilateralmente ove necessario, la [AUTORITÀ] (X Sezione), con la sentenza in data 15 gennaio 2026 nella causa C-588/24, ha dichiarato che l'art. 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell'amministrazione, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale, non prevede espressamente la natura perentoria del termine di conclusione della fase istruttoria fissato da un'autorità garante della concorrenza nella comunicazione degli addebiti. Secondo la [AUTORITÀ] è pertanto consentito a detta autorità di differire unilateralmente tale termine medianti provvedimenti motivati, sottoposti a controllo giurisdizionale, qualora sopravvengano circostanze che comportino un ampliamento dell'oggetto del procedimento o del numero delle imprese coinvolte, purché il differimento non determini un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa.
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- In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 17 aprile 2024, n. 10348), il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, e non i diversi termini previsti dalla legge n. 241 del 1990. Ciò in quanto la legge n. 689 del 1981 configura un sistema organico e compiuto di regolamentazione delle sanzioni amministrative, il cui procedimento presenta carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dei procedimenti amministrativi. Ne consegue che quest'ultima, sebbene sia entrata in vigore successivamente, non ha determinato l'abrogazione della disciplina speciale dettata dalla legge n. 689 del 1981.
Nel citato arresto, la Seconda Sezione ha anche ricordato che il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.
Inoltre, con tale pronuncia si è precisato che il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta Autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
Più di recente, Cass., Sez. II, 8 maggio 2026, n. 13317, in materia di sanzioni della [AUTORITÀ], ha ribadito che "la formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale,
salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado. In particolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive, all'art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita; oltre a tale indicazione temporale e all'esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non vi è altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizione stabilita all'art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto, natura perentoria e non può determinare una decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Va, perciò, confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono soggetti solo al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, e non a termini ulteriori di decadenza e/o perenzione, non stabiliti dalla legge stessa (ciò renderebbe irrilevante anche la deduzione concernente i 248 giorni)".
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- La giurisprudenza di questa Corte ha già tracciato le linee fondamentali dell'interpretazione della normativa, primaria e regolamentare di settore, sui termini previsti nel procedimento dinanzi al [AUTORITÀ].
Con la sentenza n. 18583 del 2025, questa Sezione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentale dell'Autorità garante, finalizzata all'accertamento di violazioni ed alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi logicamente e cronologicamente distinte: la prima di natura investigativa o preistruttoria e l'altra di natura sanzionatoria in senso stretto. Il termine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2 dell'allegato "B" del regolamento del [AUTORITÀ] n. 2 del 2019 si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria che culmina con l'effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione. Si è quindi affermato che non esiste un termine di natura perentoria per il completamento dell'attività investigativa (o preistruttoria), prevista al comma 4 dell'art. 166 del d.lgs. n. 196 del 2003, almeno all'interno dell'allegato "B" del regolamento del [AUTORITÀ] n. 2 del 2019, e si è cassata la sentenza impugnata che aveva invece fatto "decorrere il termine – benché ivi correttamente ritenuto perentorio – di centoventi giorni previsto al punto 2 dell'allegato "B" del regolamento del [AUTORITÀ] n. 2 del 2019 non già dall'effettivo accertamento delle violazioni ascritte ad [SOCIETÀ], bensì dalle singole sottofasi in cui si era sviluppata la fase investigativa (o preistruttoria) nel corso della quale il [AUTORITÀ], nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 58 del Regolamento UE n. 2016/679, aveva inviato plurime richieste di informazioni alla odierna controricorrente ricevendone le corrispondenti risposte".
Con la successiva sentenza n. 984 del 2026, questa stessa Sezione, respingendo il ricorso per cassazione della società reclamante e quello incidentale del [AUTORITÀ] avverso una sentenza che aveva annullato un provvedimento sanzionatorio a carico della [SOCIETÀ], perché adottato tardivamente, ha affermato, richiamando Cass., Sez. I, n. 18583 del 2025, cit., che il "termine di centoventi giorni per l'irrogazione della sanzione", previsto al punto 2 dell'allegato "B" del regolamento del [AUTORITÀ] n. 2/2019, decorrente dal definitivo accertamento dell'illecito mediante l'invio della comunicazione di cui al combinato disposto degli artt. 12, commi 1 e 2, del regolamento del [AUTORITÀ] n. 1/2019, e 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003, entro quattro mesi dalla conoscenza (accertamento)
della violazione, ha natura perentoria, in quanto, "secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 151/2021), la predefinizione legislativa di un limite temporale per l’emissione di una sanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso, risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa". Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata confermata, seppur con diversa motivazione, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui aveva individuato tale termine in quello che l’Autorità nel caso di specie si era autoassegnata – di dodici mesi dalla presentazione del reclamo – per la conclusione del procedimento sanzionatorio, piuttosto che "in quello di centoventi giorni previsto in linea generale al punto 2 dell’allegato “B” del regolamento del [AUTORITÀ] n. 2 del 2019 decorrente dalla conclusione della fase preistruttoria, che culmina con l’effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione”, errore, questo, comunque privo di rilievo nella decisione.
- – Tanto premesso, il Collegio osserva che il procedimento sanzionatorio che si è sviluppato con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Casa editrice è originato da un reclamo presentato al [AUTORITÀ] dagli interessati.
Il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al [AUTORITÀ] per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei Dati personali (art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del codice, approvato con il d.lgs. n. 169 del 2003) e di richiedere una verifica dell’Autorità.
Chiunque ritenga che i diritti di cui gode in materia di Dati personali siano stati violati, può rivolgersi al [AUTORITÀ] proponendo reclamo, ossia presentando un atto circostanziato attraverso cui si ha la possibilità di rappresentare all'Autorità una violazione della normativa.
Ricevuto il reclamo, l'Autorità procede ad un'istruttoria preliminare. Una volta che questa sia esaurita, qualora il reclamo non risulti manifestamente infondato e qualora ne sussistano i presupposti, l'Autorità adotta i più opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 58 del GDPR, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 dello stesso Regolamento.
Tale procedimento risulta piuttosto snello poiché, per espressa previsione normativa, sono previste tempistiche predeterminate per la definizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del codice della privacy, infatti, il [AUTORITÀ] deve statuire entro nove mesi dalla presentazione dello stesso e, comunque, entro tre mesi deve informare l'interessato sullo stato del procedimento. Solo in caso di particolari esigenze istruttorie, previa comunicazione all'interessato, il reclamo può essere deciso entro dodici mesi. Avverso la decisione del [AUTORITÀ], l'interessato può proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 152 del codice. Inoltre, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria in tutti i casi in cui il [AUTORITÀ] non ha deciso del reclamo o qualora lo stesso non abbia ricevuto informazioni sul procedimento nelle tempistiche stabilite.
La previsione della fonte primaria è completata dal regolamento dell'Autorità n. 2 del 2019, approvato con la delibera 4 aprile 2019, recante individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il [AUTORITÀ]. In particolare, completano il quadro l'art. 8, in tema di termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami, e la tabella "A", recante la ricognizione dei termini per i procedimenti direttamente previsti dalla legge, che, nell'elenco dei termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati personali, ribadisce il termine di 9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione.
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- Si può discutere se il termine di un anno per la decisione sul reclamo abbia natura perentoria o sollecitatoria.
A favore della perentorietà, potrebbe richiamarsi l'argomento storico. Le previgenti norme in tema di ricorsi al [AUTORITÀ] prevedevano la formazione del silenzio-rigetto, decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'atto. Sebbene la riforma del 2018 (d.lgs. n. 101 del 2018) abbia abrogato l'intera sezione dedicata al ricorso al [AUTORITÀ], tuttavia il reclamo presenta una certa continuità con il ricorso previsto dalla normativa anteriore, se non altro per la previsione dell'alternativa alla giurisdizione.
Oltre all'argomento storico, a favore della perentorietà parrebbe deporre la norma sulla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, ai cui sensi il termine per la proposizione del ricorso al tribunale decorre dalla scadenza dei termini per la decisione del reclamo. Tale disposizione, infatti, nello stabilire che il ricorso verso l'eventuale inerzia del [AUTORITÀ] che non decida nel tempo massimo previsto ovvero non informi tempestivamente l'interessato sullo stato del procedimento può essere proposto entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 143 del codice, costruisce la proposizione dell'azione davanti al tribunale come oggetto di un onere in capo all'interessato, stante l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dal compimento dell'anno in cui il procedimento di reclamo avrebbe dovuto essere concluso, a pena di decadenza dell'azione. Se l'interessato non coltiva l'azione avanti al giudice ordinario, l'interessato perde la possibilità di reclamare ulteriormente la protezione, di talché non potrebbe continuare a confidare nel provvedimento tardivo dell'Autorità.
A favore della natura ordinatoria, potrebbe invece valere l'osservazione secondo cui la decadenza del [AUTORITÀ] dal potere di decidere tardivamente priverebbe l'interessato delle garanzie adeguate previste dall'art. 58, par. 4, del Regolamento. Si aggiunga, al riguardo, che in base al considerando n. 129 del Regolamento, ogni misura giuridicamente vincolante dell'Autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo.
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- Tuttavia, ritiene il Collegio che non sia necessario prendere posizione su tale questione perché, in ogni caso, anche l'eventuale natura perentoria che dovesse riconoscersi al termine di un anno per la decisione sul reclamo non sarebbe suscettibile di riflettersi sul tempo per l'esercizio del potere sanzionatorio e la sua definizione.
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- Infatti, il reclamo è un atto preistruttorio con il quale giunge al [AUTORITÀ] la notizia da cui può scaturire l'applicazione di una sanzione o di una misura correttiva.
Sulla base delle previsioni di fonte primaria e regolamentare del [AUTORITÀ], il procedimento per l'adozione da parte del Collegio di provvedimenti correttivi e sanzionatori si configura come un procedimento amministrativo ulteriore e distinto e non come un sub-procedimento o un'altra fase relativa al complessivo procedimento di trattazione del reclamo dell'interessato.
Sotto la rubrica "Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori", l'art. 166 del codice della privacy, infatti, prevede che il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del [AUTORITÀ], nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal [AUTORITÀ].
Inoltre, la citata disposizione prosegue stabilendo che l'Ufficio del [AUTORITÀ], quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni notificando al Titolare o al Responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contravventore può inviare al [AUTORITÀ] scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
È significativo che l'art. 166, comma 7, richiami copiosamente la legge n. 689 del 1981, in particolare, gli articoli riguardanti l'adozione dei provvedimenti finali come l'ordinanza di archiviazione, nel caso in cui l'Autorità ritenga infondato l'accertamento, e l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, da adottarsi nel termine prescrizionale di cinque anni dal fatto o dall'ultimo atto interruttivo.
L'autonomia del distinto procedimento rivolto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del [AUTORITÀ] trova una significativa conferma nell'art. 12 del regolamento n. 1 del 2019. Sotto la rubrica "avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori", la norma del regolamento prevede che quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi dell'art. 11, comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa avvia, con propria comunicazione al Titolare e, se del caso, al Responsabile del trattamento, il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD. Nel rispetto dell'art. 166, comma 5, del codice, la comunicazione contiene: una sintetica descrizione dei fatti e delle presunte violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei Dati personali nonché delle relative disposizioni sanzionatorie; l'indicazione dell'unità organizzativa competente presso la quale può essere presa visione ed estratta copia degli atti istruttori; l'indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è possibile inviare al [AUTORITÀ] scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
Poiché con la presentazione del reclamo l'interessato tende all'emanazione di misure rivolte alla diretta e immediata protezione della sua sfera personale che potrebbero essere in via alternativa domandate anche al giudice ordinario, è da ritenere che l'emissione della sanzione amministrativa pecuniaria rappresenti l'esito di un procedimento ulteriore, rientrante tra i compiti del [AUTORITÀ], che si apre a valle del procedimento di reclamo da cui pur trae origine.
Lo dimostra, plasticamente, la presente fattispecie, nella quale i signori [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA], con il loro reclamo, non hanno rivolto un'istanza di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma hanno richiesto il divieto immediato di ulteriore diffusione on line dello scritto con modalità suscettibili di rendere identificabili gli interessati, nonché la cancellazione di tutti i [DATO_SENSIBILE] ad essi relativi, diffusi senza consenso.
La funzione svolta dalle sanzioni amministrative, del resto, non si pone in diretta connessione con la soddisfazione dell'interesse particolare del reclamante, ma coinvolge, più in generale, la tutela di interessi pubblici. Il potere che si esplica attraverso l'irrogazione delle sanzioni amministrative, inoltre, non è finalizzato esclusivamente
all'attività repressiva ma è anche strumentale alle attività regolatorie e di vigilanza affidato al [AUTORITÀ]. La sanzione, attraverso la sua funzione di deterrenza, rappresenta un modo di tutelare meglio, in via preventiva, gli interessi pubblici.
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- In conclusione, la previsione del termine di un anno è finalizzata esclusivamente alla definizione del reclamo, quale garanzia del diritto del reclamante a ottenere una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso. Tale termine non vale, invece, a segnare una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall'Autorità, seppure in seguito alla presentazione del reclamo.
Il procedimento volto all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, instaurato in conseguenza del reclamo, è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile il termine annuale a pena di decadenza.
Ciò in ragione anche del richiamo alle norme dettate dalla legge n. 689 del 1981, incompatibili con una simile decadenza, tra le quali assume rilievo l'art. 28, che prevede la prescrizione quinquennale decorrente dalla commissione del fatto.
Ne consegue che il termine di un anno non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio. Il suo mancato rispetto non determina, pertanto, l'estinzione del potere stesso, purché la contestazione della violazione o delle violazioni sia stata comunicata tempestivamente, nel rispetto delle garanzie assicurate dalle previsioni normative come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
La disciplina positiva conosce un termine di decadenza con riguardo alla contestazione, che deve avvenire, tramite comunicazione delle presunte violazioni, entro 120 o 360 giorni dall'accertamento della violazione, a seconda che la relativa notificazione avvenga nei
confronti di soggetti residenti nel territorio della Repubblica oppure all'estero.
Diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente nella memoria, il termine di 120 giorni non è un termine per emettere la sanzione decorrente dalla contestazione delle violazioni, ma è un termine per notificare le contestazioni, il quale decorre dal definitivo accertamento, da apprezzare secondo criteri di ragionevolezza e congruità, non bastando la semplice acquisizione della notizia, ma occorrendo la capacità del [AUTORITÀ] di valutare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sulla base degli elementi raccolti. Si tratta, dunque, di un termine endoprocedimentale, non di un termine finale.
Nondimeno, il fatto stesso che l'apertura e l'avvio del procedimento sanzionatorio conseguano alla presentazione del reclamo consente di ritenere che il rispetto del termine di dodici mesi, salve le ipotesi di sospensione, costituisca un parametro utile ai fini della valutazione della ragionevolezza del momento in cui la (presunta) violazione può ritenersi accertata.
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- Il [AUTORITÀ] ha rilevato che la procedura di contestazione per il [AUTORITÀ] è disciplinata dall'art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003, in combinato con la tabella "B" del punto 2 del regolamento n. 2 del 2019, a norma del quale il [AUTORITÀ] contesta le violazioni mediante avvio del procedimento entro il termine di 120 giorni dall'accertamento del fatto stesso, accertamento che non consiste nella semplice acquisizione della notizia ma si sostanzia nella capacità dell'Autorità di valutare ragionevolmente e senza indebite dilazioni tutti gli elementi costitutivi dell'illecito sulla base degli elementi acquisiti.
La conclusione cui è pervenuto il [AUTORITÀ] appare al Collegio condivisibile, in quanto il termine di 120 giorni di cui all'allegato B punto 2 del regolamento 2 del 2019 costituisce il termine - decorrente dalla data dell'accertamento, come sopra inteso - entro il quale il [AUTORITÀ] deve contestare le violazioni ex art. 166, comma 5, del codice, e non già il termine entro il quale deve essere irrogata la sanzione.
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- Va peraltro considerato che, nei procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti sanzionatori, l'interesse del Destinatario alla certezza della sua posizione richiede un termine finale di adozione del provvedimento, dovendosi tuttavia bilanciare tale esigenza con la salvaguardia dell'interesse pubblico, anch'esso costituzionalmente tutelato, al buon andamento dell'azione amministrativa e, anche in chiave unionale, all'effettività del sistema, al fine di scongiurare il rischio che condotte violative della privacy restino impunite per ragioni meramente formali.
Nel modello procedimentale sanzionatorio, alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico fissato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sulla permanenza del potere, poiché la perdurante esigenza di cura dell'interesse pubblico continua a richiederne l'esercizio anche dopo la scadenza del termine, diversa è la disciplina del procedimento sanzionatorio. In tale ambito, infatti, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione, il cui inutile decorso produca la consumazione del potere, risulta essenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con il parametro costituzionale del buon andamento.
Proprio in considerazione della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, qual è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 151 del 2021, ha ritenuto non adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, ex art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Nel rilevare la criticità della omissione legislativa, la Corte non è pervenuta a una declaratoria di illegittimità costituzionale, ma si è fermata a una pronuncia di inammissibilità, avendo rimesso alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione ai principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
La Corte ha ritenuto di non poter intervenire direttamente in una materia che richiede necessariamente una valutazione discrezionale del legislatore. Essa ha dato così al legislatore la prima parola, esortandolo a individuare lo strumento maggiormente idoneo per salvaguardare tutti gli interessi in gioco.
In questo contesto, la valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l'assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore. Si tratta di una conclusione che al Collegio appare imposta dal rispetto del pluralismo e dell'equilibrio tra i poteri, profilo centrale della democrazia, perché la ricerca dell'effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione e con il dialogo istituzionale che la Corte costituzionale ha avviato con il legislatore.
L'ostacolo a un intervento surrogatorio del giudice-interprete, rivolto, con il superamento dei cancelli delle parole e delle potenzialità semantiche del testo, a trapiantare il termine dell'anno nell'ambiente di una fattispecie procedimentale diversa da quella per la quale esso è stato concepito, è costituito dall'impossibilità di far discendere quella
soluzione immediatamente dal sistema, finendo con il costruire, per via di pronuncia nomofilattica, in un ambiente normativo che conosce un termine di prescrizione stabilito dalla legge, un termine di decadenza per l'esercizio finale del potere sanzionatorio, esercitando in luogo del legislatore scelte politiche che implicano bilanciamento di interessi.
- – Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il [AUTORITÀ], nel rigettare il motivo di opposizione concernente il merito della decisione del [AUTORITÀ], ha osservato che, se deve riconoscersi ai fatti narrati nel libro di [PERSONA_FISICA] la natura di fatti di interesse pubblico, in considerazione dei profili di indubbia rilevanza socio-psicoantropologica di quegli accadimenti, e se è vero che la presenza dei figli del [DATO_SENSIBILE] alla lettura della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per [DATO_SENSIBILE] costituisce una circostanza sicuramente riferibile alla descrizione del contesto che l'autrice intendeva rappresentare, cionondimeno l'indicazione, sia pure per finalità di manifestazione del pensiero, oltre che dei nomi di [PERSONA_FISICA] e [PERSONA_FISICA], anche dei [DATO_SENSIBILE] da loro conseguiti e delle [DATO_SENSIBILE] dagli stessi svolte, che ha reso possibile la precisa individuazione delle persone dei figli del condannato, appare avere ecceduto il limite dell'essenzialità dell'informazione circa i fatti di interesse pubblico.
La valutazione compiuta dal giudice del merito, con logico e motivato apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e facendo applicazione dei precedenti di questa Corte, sfugge alle censure articolate con il motivo di ricorso.
Si tratta di valutazione circa l'essenzialità dei dati diffusi nell'esercizio del diritto di cronaca o di rievocazione storica che è riservata esclusivamente al ponderato apprezzamento del giudice del merito (Cass., Sez. III, 23 luglio 2024, n. 20337).
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto che l'indicazione della laurea conseguita da [PERSONA_FISICA] e del lavoro svolto da [PERSONA_FISICA] non fossero essenziali, dal momento che gli stessi non erano personaggi che destavano o che destano interesse della collettività, non godendo, né l'una né l'altra, di notorietà presso l'opinione pubblica né rivestendo ruoli pubblici.
E il successivo riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite sul contemperamento tra diritto della stampa alla rievocazione storica e vicende concernenti eventi del passato e Diritto all'oblio (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681), è stato compiuto – come ha osservato esattamente il [RUOLO_ISTITUZIONALE] – al precipuo scopo di rammentare la regola fondamentale secondo cui spetta al giudice del merito effettuare, nelle singole fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei Dati personali e interesse pubblico all'informazione.
Né difetta nella specie una valida motivazione, che invece c'è, supera il minimo costituzionale e non è né apparente, né contraddittoria.
Neppure è configurabile la lamentata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, giacché l'art. 137 del codice e l'art. 6 delle regole deontologiche individuano, in effetti, come limite il principio della essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Inoltre, l'art. 5 del Regolamento impone di trattare i dati in modo lecito e corretto, nonché di rispettare i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione allo scopo del trattamento (minimizzazione dei dati).
- – Il ricorso è rigettato.
Sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, stante la complessità e la novità delle questioni sollevate con riferimento al primo motivo.
- – Va disposto, a tutela della privacy, l’oscuramento del nominativo e degli altri [DATO_SENSIBILE] dei soggetti interessati.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Ordina, a tutela della privacy, l’oscuramento del nominativo e degli altri [DATO_SENSIBILE] dei soggetti interessati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 25 giugno 2026.
Il Presidente [RUOLO_ISTITUZIONALE]
Firmato Da: [RUOLO_ISTITUZIONALE]
Testo del 2026-07-11 - Fonte: Cassazione


