| minori | 2025-10-07 · NEW: |
Il Garante chiede di poter spegnere i siti all'estero anche oltre la tutela dei minori. Ridotta la potestà genitoriale. |
abstract:
Pasquale Stanzione: "Mi permetto, infine, di suggerire una riflessione sull’opportunità di attribuire al Garante il potere d’inibire i servizi offerti da piattaforme, anche stabilite all’estero, che violino le norme in materia di protezione dati, ovvero di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in violazione della medesima disciplina.".
In area riservata l'analisi Gen Ai
Fonte: GPDPLink: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb
analisi:
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testo:
Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione
sul nuovo testo adottato dalla Commissione 8a del Senato per il disegno di legge n. 1136 (Tutela dei Minori nella dimensione digitale)
Senato della Repubblica - 8a Commissione
(7 ottobre 2025)
Ringrazio la Commissione per l’invito al confronto su questo procedimento legislativo, nel cui ambito avevamo avuto già modo di interloquire. Il nuovo testo adottato come testo base suggerisce, tuttavia, un nuovo confronto in ragione delle modifiche, certamente significative, apportate.
In primo luogo, con l’intento di promuovere, evidentemente, un uso più consapevole del web fondato su una maggiore capacità di discernimento, il nuovo testo consente l’attivazione di account su social e piattaforme di condivisione video solo agli ultraquindicenni (art.2, con la previsione della disciplina transitoria all’art.3, c.1). Ne deriva, coerentemente, l’illiceità (per nullità del relativo presupposto legittimante) del Trattamento dei Dati personali connesso all’attivazione di account agli infraquindicenni (art.3, c.2).
La competenza all’accertamento delle violazioni di tali norme è attribuita al Garante. Sul punto, è certamente opportuna la precisazione – all’art. 3, c.3,- della subordinazione del potere sanzionatorio del Garante italiano alla ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all’art. 56, p.2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, UE 2016/679 (infra: Gdpr), tali da radicare, appunto, la competenza territoriale dell’Autorità italiana rispetto a quella delle Autorità di altri Paesi, a fronte di un Trattamento di dati potenzialmente transfrontaliero.
Analogamente, è opportuno il richiamo delle norme di cui agli artt. 58, p.2 e 83 del GDPR quali norme attributive del potere e, al contempo, norme-parametro per l’esercizio dei poteri sanzionatori del Garante. Benché, naturalmente, il potere del Garante, da qualunque norma interna attribuito, debba comunque esercitarsi nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle condizioni previste dal Gdpr, quest’ulteriore precisazione fuga ogni possibile dubbio interpretativo e contribuisce a garantire maggiore certezza normativa.
In ragione dell’attribuzione al Garante di tale competenza sanzionatoria si potrebbe, allora, riflettere sull’opportunità di demandargli anche l’attività di monitoraggio di cui al comma 4 del medesimo art.3, integrandola con l’analisi degli illeciti accertati. Parallelamente, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Garante nella definizione delle linee guida di cui all’art.5, almeno rispetto all’esigenza di tutela del diritto alla protezione dei Dati personali dei minori.
In secondo luogo, il nuovo testo eleva a 16 anni la soglia di età del Consenso digitale autonomamente prestato dal minore (art.4). Inoltre, la stessa disposizione limita alla sola fascia di età compresa tra i 15 e i 16 anni la possibilità di prestazione, da parte degli esercenti la potestà genitoriale, del Consenso al Trattamento dei dati del minorenne. Si tratta di un’innovazione particolarmente rilevante che, se non frutto di un lapsus calami, merita un’adeguata riflessione. La norma attuale, infatti, coerentemente con l’art. 8 del Gdpr, consente il Trattamento dei Dati personali degli infraquattordicenni relativamente ai servizi della società dell’informazione con atto dispositivo dell’esercente la potestà genitoriale.
La limitazione della possibilità di prestazione del Consenso genitoriale al Trattamento dei dati del minore alla sola fascia compresa tra i 15 e i 16 anni rischia, in altri termini, di precludere ogni possibile Trattamento di dati di Minori infraquindicenni nel contesto digitale, persino se consentito dal genitore. E’ probabile che questo risultato – non del tutto in linea con l’art. 8, par.1, secondo periodo del Gdpr, che non contempla tale preclusione- sia un non voluto effetto di un lapsus calami: sarebbe opportuna una riflessione sul punto. Se, infatti, il fine perseguito dal legislatore fosse quello di consentire ai Minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni l’attivazione degli account social con, tuttavia, una supervisione dei genitori rispetto al Trattamento dei Dati personali fondato sul consenso, andrebbe comunque salvaguardata la possibilità di prestazione genitoriale del Consenso per il Trattamento dei dati dei Minori infraquattordicenni, nel più generale contesto della fruizione dei servizi della società dell’informazione.
Sarebbe, infatti, comprensibile la previsione di una certa gradualità nell’accostamento autonomo alla rete da parte dei ragazzi, anche con soglie di età differenziate in ragione dei rischi potenzialmente connessi ad alcune attività on line e la supervisione genitoriale espressa dalla prestazione del Consenso per conto del minore in una prima fase e per determinati contesti. Ciò che, tuttavia, appare meno comprensibile e, probabilmente, frutto di un mero disallineamento in sede emendativa è l’esclusione della possibilità di prestazione del Consenso genitoriale al Trattamento dei dati degli infraquattordicenni.
Per quanto riguarda la soglia di età per il Consenso digitale, con tutti i limiti delle presunzioni legali e ferma restando la discrezionalità politica propria di quest’opzione, può essere utile ripercorrere le ragioni della scelta adottata dal legislatore interno nel 2018, in sede di adeguamento dell’ordinamento interno al Gdpr. L’art.8 legittima, infatti, gli Stati membri alla previsione della soglia di età per il “consenso digitale” nella fascia compresa tra 13 e 16 anni.
Lo schema di decreto legislativo di adeguamento al Gdpr, nella versione diffusa a seguito della prima approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, individuava in proposito quella dei quattordici anni quale soglia di età alla quale il Consenso del minore al Trattamento dei suoi dati personali, nel contesto della offerta diretta di servizi della società dell’informazione, dovesse ritenersi valido.
In sede di redazione del testo del decreto inviato alle Camere (AG 22), il legislatore ha invece ritenuto di non avvalersi della facoltà rimessa al legislatore nazionale di individuare, ai fini della prestazione del Consenso da parte del minore, un’età inferiore a quella dei sedici anni. Recependo, tuttavia, le indicazioni offerte nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul testo, in sede di approvazione definita del decreto legislativo, il Governo ha tuttavia poi individuato nei 14 anni la soglia di età a tal fine preferibile. .
In favore di tale scelta si era, infatti, ricordato - anche da parte del Garante - come quella dei 14 anni rappresenti un’età alla quale l’ordinamento italiano già riconosce al minore una sia pur parziale capacità di agire in determinati ambiti. Significativa, in tal senso, la legge sul cyberbullismo (l. n. 71 del 2017), che legittima il minore ultraquattordicenne a richiedere in nome e per conto proprio, al gestore del sito internet sul quale siano pubblicati propri Dati personali pregiudizievoli, la rimozione dei contenuti lesivi. La legge riconosce anche al minore della stessa età la legittimazione ad adire il Garante per la protezione dei Dati personali per ottenere la rimozione dei contenuti pregiudizievoli, in caso di inerzia o non individuabilità del Titolare del trattamento. Analoga opzione avrebbe poi percorso il legislatore, nel 2021, rispetto al revenge porn, legittimando appunto i Minori ultraquattordicenni alla proposizione di istanze di blocco del caricamento dei contenuti intimi (art. 144-bis dlgs 196 del 2003, introdotto dall’art. 9 d.l. 139 del 2021, conv. mod. l. 205 del 2021).
Alla stessa età, peraltro, sia pur in altra branca dell’ordinamento, l’art. 97 c.p. ricollega il termine della presunzione assoluta di inimputabilità penale del minore. Per altro verso, il minore ultraquattordicenne ha diritto di prestare il proprio Consenso all’adozione (art. 7, c. 2, l. n. 184 del 1983). Sarebbe parso, pertanto, incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio Consenso per essere adottato, ma non per avvalersi di un social network.
Si rilevava, inoltre, come fosse preferibile individuare, a tal fine, un’età quantomeno prossima e non eccessivamente superiore a quella in cui, di fatto, allora (e a fortiori oggi, dopo la pandemia) i ragazzi accedono ai social network o, comunque, ai servizi della società dell’informazione, per non rendere la norma ineffettiva perché troppo lontana dalle istanze e dalla realtà sociali. Per altro verso, la legge sull’i.a. (n. 132 del 2025), recentemente approvata, fissa nei 14 anni la soglia di età per l’accesso autonomo (e il Consenso al correlato Trattamento dei dati) a tecniche di i.a.
Valuterà, dunque, il legislatore, anche sulla base di queste considerazioni, la soglia di età che ritenga maggiormente idonea a coniugare esigenze di tutela del minore e di riconoscimento di una sua, pur parziale, capacità di autodeterminazione in una dimensione, quale quella digitale, in cui è ormai inscritta la parte prevalente della vita degli adolescenti. Ciò che, tuttavia, è indispensabile, benché non agevole garantire – anche alla luce dell’esperienza maturata dal Garante in questi anni – è un sistema efficace di verifica dell’età dell’utente, che coniughi l’esigenza di un controllo effettivo con quella di evitare una “schedatura” massiva, tanto più di minorenni.
A tal fine – per non cristallizzare in scelte legislative soluzioni tecniche, inevitabilmente mutevoli nel tempo – è opportuno demandare la disciplina di dettaglio a provvedimenti caratterizzati dalla necessaria duttilità quali appunto quelli, anche di fonte europea, cui rinvia l’art.2, c.2, .
Certamente, il presupposto dell’uso consapevole del web è la promozione di un’adeguata pedagogia digitale: una formazione, cioè, completa del minore tale da consentirgli di vivere l’esperienza del digitale in maniera responsabile. In questa prospettiva, certamente condivisibile appare la previsione (art.6) di campagne di informazione e sensibilizzazione alle quali il Garante, sin d’ora, offre il proprio supporto.
Mi permetto, infine, di suggerire una riflessione sull’opportunità di attribuire al Garante il potere d’inibire i servizi offerti da piattaforme, anche stabilite all’estero, che violino le norme in materia di protezione dati, ovvero di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in violazione della medesima disciplina. Quest’innovazione – oggetto di una specifica segnalazione che il Garante ha recentemente rivolto al Parlamento e al Governo e che è stata assegnata dal Presidente a questa Commissione e alla 2^- consentirebbe, infatti, di assicurare maggiore effettività ai poteri inibitori del Garante, a tutela anche dei minori, intervenendo sulla “sorgente” dei contenuti illeciti, prima che la catena virale delle condivisioni leda irrimediabilmente la dignità dei soggetti coinvolti.
Vi ringrazio.
Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb
Testo del 2025-10-07 Fonte: GPDP
Minori Garante Competenza Digitale Audizione


