| demo | 2025-08-23 · NEW: |
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Documento annotato il 23.08.2025
Fonte: garanteprivacy.it
Link: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Pr
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analisi:
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testo:
Eestimated reading time: 7 min PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DE ...
NTE PER LA PROTEZIONE DEI .... .........
E
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCAT O
Il Garante per la Protezione dei .... ......... (.. ....... ..... “....”) . .’.......à .......
della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “AGCM”), anche congiuntamente
denominate “le Autorità”,
premesso che
- il .... è .........., .. ..... ... ...... .. ...... ...., .. ... (“...... .....
privacy”), che ha ad esso assegnato il ruolo e i poteri di Autorità di controllo designata anche
ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei .... ......... (..)
2016/679 (“RGPD”), all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali. A tale fine, esso è preposto, tra l’altro, a controllare che i ........... .. .... .........
siano conformi al RGPD, nonché a leggi e regolamenti nazionali, e a garantire la libera
circolazione dei .... ......... ...’....... ....’...... ....... ............, ... .........., ..
titolari o ai responsabili del ........... .. ...... .. ........ ... ........ ............. ..
trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. Il .... ..
inoltre, tra i propri compiti istituzionali, an che quello di fornire consulenza al Parlamento, al
Governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative con
riguardo al ........... .. .... ........., .. ......... .. .......... . ..... ......... .
2
istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni
riguardanti la protezione dei dati personali, di collaborare con le altre autorità al fine di
garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del RGPD e vigilarne la corretta applicazione
oltre che sorvegliare l’evoluzione tecnologica e le prassi commerciali che incidono sui
trattamenti di dati personali, di curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del
pubblico e dei titolari del trattamento, nonché di coinvolgere, ove previsto, i cittadini e i
soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la
predisposizione di linee guida e altri provvedimenti a carattere generale;
- l’AGCM è competente, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla tutela della
concorrenza e del mercato nonché, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito
“Codice del consumo”), alla tutela dei consumatori. L’AGCM, ai sensi dell’articolo 18, legge
30 dicembre 2023, n. 214, è inoltre designata quale Autorità competente per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre
2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive
(UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, fatte salve le competenze di supervisione e controllo del
GPDP, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7,
paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925;
- la disciplina di protezione dei dati e quella di tutela della concorrenza hanno obiettivi
sinergici e complementari, volti a rafforzarsi reciprocamente, e la cooperazione e il
coordinamento tra le autorità di concorrenza e quelle di protezione dei dati possono agevolare
un’applicazione coerente ed effettiva delle suddette discipline;
- il .... . .’...., ....’...... ..... .......... .........., .......... ........ ... ....
complementari e perseguono interessi convergenti, quali lo sviluppo e il mantenimento di
adeguati livelli di concorrenza nei mercati, la tutela degli individui quali i consumatori e/o
interessati del trattamento, l’effettivo esercizio dei loro diritti, anche in relazione al tratta mento
e utilizzo dei dati di carattere personale;
- la suddetta complementarietà e convergenza di interessi comporta, nel rispetto
dell’autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l’opportunità di instaurare rapporti di
cooperazione al fine di coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati
istituzionali;
- tale forma di concertazione si inserisce nell’ambito del principio di leale collaborazione
tra pubbliche istituzioni e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97
della Costituzione;
3
- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende necessario
disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di
informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto
dei limiti di legge.
Premesso quanto sopra, il .... . .’.... .......... ...... ......
Art. 1
Ambiti di cooperazione
1. Il presente Protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra
le Autorità in materie di interesse comune.
2. La cooperazione ha ad oggetto:
a) il coordinamento dei rispettivi interventi istituzionali, laddove ritenuto opportuno anche in
fase preistruttoria e con riferimento alle rispettive attività di indagine finalizzata all’adozione
di provvedimenti o altra attività di enforcement, con riferimento a fattispecie in cui viene in
rilievo il ........... . ........ ... .... .. ......... ..........
b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva
competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta
l’altra Autorità;
c) la collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
d) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie
di interesse comune;
e) la collaborazione nell’ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e
del consumatore;
f) la collaborazione nell’ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;
g) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente
Protocollo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il .... . .’.... .......... .. ........., ..... .... ............ .. .............. . ............., .. ...... ........ ..
Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie
trattate o da loro delegati - si riunisce su proposta di ciascuna Autorità ogni qual volta sia
ritenuto opportuno. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:
4
a)
assicura il coordinamento di cui al comma 2, anche mediante la condivisione delle
informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse;
b) esamina le questioni relative all’attività istituzionale delle due Autorità;
c) esamina le questioni di natura tecnica relative all’attuazione, modifica e integrazione del
presente Protocollo;
d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione
congiunta.
Art. 2
Attività di consultazione reciproca
1. Le Autorità, nell’ambito delle istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento,
qualora ritenuto necessario, si consultano.
2. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’Autorità richiedente
può adottare il provvedimento di propria competenza.
Art. 3
Attività informative reciproche
1. Il .... . .’.... .. ......... .............. . .............. ............ ..... ..... ........ .. .......... . ..... .......à ...... ....'......... ..... .......... .........., ...... ..
oggetto il ........... . ........ ... .... .. ......... ........., ....... ........ .........
anche in fase preistruttoria, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti, sia in materia di
concorrenza e di tutela del consumatore che di tutela dell’interessato del trattamento.
Art. 4
Attività ispettive congiunte
1. Il .... . .’.... ......., ... ...... .. ....., ........... ....’...... ..... .......à ......... ........... ..... ... .......... ...... ........ ..... ....... .. ........
5
Art. 5
Collaborazione scientifica e formazione del personale
1. Il .... . .’.... .. ......... . ........... ... .. ........... ..... ........ .......à:
a) organizzazione di convegni, seminari;
b) organizzazione di gruppi di studio e collaborazione per l’elaborazione di soluzioni condivise
nelle materie di comune interesse;
c) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.
Art. 6
Scambi di personale
1. Il .... . .’.... ........... .. ....... ... ....... ......... ... ...... . ....... .. .......à ........ ... .......... ............
Art. 7
Segreto d’Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi
1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù
del presente Protocollo, a tutela del segreto d’ufficio e nel rispetto del RGPD.
Art. 8
Comunicazioni tra le Autorità
1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
- per il GPDP: protocollo@pec.gpdp.it
- per AGCM: protocollo.agcm@pec.agcm.it
2. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via e-mail.
6
Art. 9
Integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra il .... . .’.....
Art. 10
Durata e oneri
1. Il presente Protocollo ha ...... .. ... .... . .. ....... ..........., ..... .. .... ..
decisione contraria delle parti.
2. L’accordo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
Per il Garante per la Per l’Autorità Garante
Protezione dei .... ......... ..... ........... . ... .......
Il Presidente Il Presidente
E
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCAT O
Il Garante per la Protezione dei .... ......... (.. ....... ..... “....”) . .’.......à .......
della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “AGCM”), anche congiuntamente
denominate “le Autorità”,
premesso che
- il .... è .........., .. ..... ... ...... .. ...... ...., .. ... (“...... .....
privacy”), che ha ad esso assegnato il ruolo e i poteri di Autorità di controllo designata anche
ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei .... ......... (..)
2016/679 (“RGPD”), all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali. A tale fine, esso è preposto, tra l’altro, a controllare che i ........... .. .... .........
siano conformi al RGPD, nonché a leggi e regolamenti nazionali, e a garantire la libera
circolazione dei .... ......... ...’....... ....’...... ....... ............, ... .........., ..
titolari o ai responsabili del ........... .. ...... .. ........ ... ........ ............. ..
trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. Il .... ..
inoltre, tra i propri compiti istituzionali, an che quello di fornire consulenza al Parlamento, al
Governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative con
riguardo al ........... .. .... ........., .. ......... .. .......... . ..... ......... .
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istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni
riguardanti la protezione dei dati personali, di collaborare con le altre autorità al fine di
garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del RGPD e vigilarne la corretta applicazione
oltre che sorvegliare l’evoluzione tecnologica e le prassi commerciali che incidono sui
trattamenti di dati personali, di curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del
pubblico e dei titolari del trattamento, nonché di coinvolgere, ove previsto, i cittadini e i
soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la
predisposizione di linee guida e altri provvedimenti a carattere generale;
- l’AGCM è competente, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla tutela della
concorrenza e del mercato nonché, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito
“Codice del consumo”), alla tutela dei consumatori. L’AGCM, ai sensi dell’articolo 18, legge
30 dicembre 2023, n. 214, è inoltre designata quale Autorità competente per l'esecuzione del
regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre
2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive
(UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, fatte salve le competenze di supervisione e controllo del
GPDP, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7,
paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925;
- la disciplina di protezione dei dati e quella di tutela della concorrenza hanno obiettivi
sinergici e complementari, volti a rafforzarsi reciprocamente, e la cooperazione e il
coordinamento tra le autorità di concorrenza e quelle di protezione dei dati possono agevolare
un’applicazione coerente ed effettiva delle suddette discipline;
- il .... . .’...., ....’...... ..... .......... .........., .......... ........ ... ....
complementari e perseguono interessi convergenti, quali lo sviluppo e il mantenimento di
adeguati livelli di concorrenza nei mercati, la tutela degli individui quali i consumatori e/o
interessati del trattamento, l’effettivo esercizio dei loro diritti, anche in relazione al tratta mento
e utilizzo dei dati di carattere personale;
- la suddetta complementarietà e convergenza di interessi comporta, nel rispetto
dell’autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l’opportunità di instaurare rapporti di
cooperazione al fine di coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati
istituzionali;
- tale forma di concertazione si inserisce nell’ambito del principio di leale collaborazione
tra pubbliche istituzioni e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97
della Costituzione;
3
- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende necessario
disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di
informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto
dei limiti di legge.
Premesso quanto sopra, il .... . .’.... .......... ...... ......
Art. 1
Ambiti di cooperazione
1. Il presente Protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra
le Autorità in materie di interesse comune.
2. La cooperazione ha ad oggetto:
a) il coordinamento dei rispettivi interventi istituzionali, laddove ritenuto opportuno anche in
fase preistruttoria e con riferimento alle rispettive attività di indagine finalizzata all’adozione
di provvedimenti o altra attività di enforcement, con riferimento a fattispecie in cui viene in
rilievo il ........... . ........ ... .... .. ......... ..........
b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva
competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta
l’altra Autorità;
c) la collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
d) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie
di interesse comune;
e) la collaborazione nell’ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e
del consumatore;
f) la collaborazione nell’ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;
g) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente
Protocollo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il .... . .’.... .......... .. ........., ..... .... ............ .. .............. . ............., .. ...... ........ ..
Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie
trattate o da loro delegati - si riunisce su proposta di ciascuna Autorità ogni qual volta sia
ritenuto opportuno. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:
4
a)
assicura il coordinamento di cui al comma 2, anche mediante la condivisione delle
informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse;
b) esamina le questioni relative all’attività istituzionale delle due Autorità;
c) esamina le questioni di natura tecnica relative all’attuazione, modifica e integrazione del
presente Protocollo;
d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione
congiunta.
Art. 2
Attività di consultazione reciproca
1. Le Autorità, nell’ambito delle istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento,
qualora ritenuto necessario, si consultano.
2. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’Autorità richiedente
può adottare il provvedimento di propria competenza.
Art. 3
Attività informative reciproche
1. Il .... . .’.... .. ......... .............. . .............. ............ ..... ..... ........ .. .......... . ..... .......à ...... ....'......... ..... .......... .........., ...... ..
oggetto il ........... . ........ ... .... .. ......... ........., ....... ........ .........
anche in fase preistruttoria, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti, sia in materia di
concorrenza e di tutela del consumatore che di tutela dell’interessato del trattamento.
Art. 4
Attività ispettive congiunte
1. Il .... . .’.... ......., ... ...... .. ....., ........... ....’...... ..... .......à ......... ........... ..... ... .......... ...... ........ ..... ....... .. ........
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Art. 5
Collaborazione scientifica e formazione del personale
1. Il .... . .’.... .. ......... . ........... ... .. ........... ..... ........ .......à:
a) organizzazione di convegni, seminari;
b) organizzazione di gruppi di studio e collaborazione per l’elaborazione di soluzioni condivise
nelle materie di comune interesse;
c) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.
Art. 6
Scambi di personale
1. Il .... . .’.... ........... .. ....... ... ....... ......... ... ...... . ....... .. .......à ........ ... .......... ............
Art. 7
Segreto d’Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi
1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù
del presente Protocollo, a tutela del segreto d’ufficio e nel rispetto del RGPD.
Art. 8
Comunicazioni tra le Autorità
1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
- per il GPDP: protocollo@pec.gpdp.it
- per AGCM: protocollo.agcm@pec.agcm.it
2. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via e-mail.
6
Art. 9
Integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra il .... . .’.....
Art. 10
Durata e oneri
1. Il presente Protocollo ha ...... .. ... .... . .. ....... ..........., ..... .. .... ..
decisione contraria delle parti.
2. L’accordo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
Per il Garante per la Per l’Autorità Garante
Protezione dei .... ......... ..... ........... . ... .......
Il Presidente Il Presidente
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Testo del 2025-08-23 Fonte: garanteprivacy.it
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