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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   dizionario 2023-05-07 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96783' · pdf

Scroll

abstract:



Il valore dello scroll per la privacy.




analisi:

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A

Anni fa, all'introduzione delle linee guida sui cookies, il Garante Italiano adottò una formula.

Disse: il Consenso puo' essere espresso con lo scroll.

Questa affermazione consentì, praticamente solo in Italia visto che le altre DPA non concordavano con un mercato che comunque usava lo Scroll per raccogliere il consenso, di esprimere un Consenso valido semplicemente andando a vedere i contenuti di una pagina.

Chi vi scrive espresse immediatamente la propria opposizione a questa impostazione, per motivi di fatto, non tecnici ne' giuridici.

Il mercato allora raccoglieva il Consenso preventivo, obbligatorio, tramite scroll. I media center proposero questa lettura: se qualcuno scorre la pagina e' perche' vuole leggere gli altri contenuti, accettando di fatto la proposta di tracciamento che la eprivacy consente di raccogliere in forma semplificata.

Come sappiamo il Consenso deve essere espresso, non presunto.

L'affermazione confondeva la presunzione di leggere con la presunzione di acconsentire alla profilazione.

Confutai l'interpretazione da queste pagine: il Garante ritenne corretto l'approccio, e in Italia il Consenso fu raccolto lecitamente.

Fino a quando l'EDPB mise nero su bianco che lo Scroll non era un comportamento univoco per esprime il consenso. Esattamente quello che dicevo io, scrollare significa leggere, ma non acconsentire presuntivamente, vietato al pari di un checkbox già spuntato.

Ho avuto modo di sentire un dipendente dell'ufficio del Garante in una occasione pubblica sostenire che lo scroll, se viene cosi' indicato, e' ancora valido. Mi permetto di dissentire per motivi di fatto (un  saluto non diventa un contratto se sto andando via: e' e resta un saluto.) e comunque le linee guida oggi non lasciano spazio a dubbi anche se nelle recenti linee guida italiane un ipotesi residuale e' stata mantenuta ancora valida: se ti chiedo di scrollare per dare il consenso, e scrolli, allora dai Consenso valido.

Mi permetto ancora di dissentire per motivi di fatto, sperando che finisca questo voler dare un senso giuridico diverso a comportamenti che nascono per esigenze diverse.

Lo swipe e' un gesto i Consenso univoco, se necessario.

Lo Scroll e' un gesto istintivo per leggere altro, per scorrere e caricare nuovi contenuti.

Lo swipe puo' essere Consenso (scorrendo a destra o sinistra, non e' mai scroll).

Lo Scroll e' un movimento verso il basso istintivo e infinito.

L'unica ipotesi che posso ammettere e' uno swipe down, non raro ma possibile: si tratta di un movimento diverso dallo Scroll per lunghezza e comportamento.

Lo swipe down permette, con un movimento breve, di allargare un contenuto o di aprire una sezione nascosta, il meccanismo che tecnicamente e' chiamato accordion aperto pero' da uno scorrimento invece di un clic.

Lo swipe down e' un gesto volontario, limitato, che pretende una ulteriore conferma successiva: ho una anteprima, se devo fare altro daro' altri consensi.

Chi si occupa di front end, di UI e di UX sa bene che questi meccanismi non sono intercambiabili con lo scroll.

Lo Scroll resta quello di Facebook, Instagram, Twitter, duckduckgo: infinito, e per leggere. Anche tecnicamente si sviluppa con tecniche diverse che distinguono da uno swipe.

A conferma le informazioni tecniche legate allo swipe nei browser: l'evento è generato diversamente.

Quindi, in breve, si ricorda che l'errore porto' alcune aziende a far firmare contratti con il meccanismo dello Scroll invocando una autorizzazione all'acquisto mai voluta. Sono state condannate nelle procedure giudiziarie che sono seguite sulla base di comportamenti a danno dei consumatori presso l'agcm.

Consiglio: non progettato mai lo Scroll per esprimere una voltà diversa dalla lettura. Si va dall'illecito civile a quello penale, oltre all'amministrativo. Il tema e' ampiamente trattato dalla normativa sul censimento degli usi, non a caso di competenza anche di AGCM sempre troppo sottovalutata.

Bottoni, al limite swipe, ma soprattutto raccogliete comportamenti univoci.

Quale metodo: il diritto non stravolga il senso di un comportamento fattuale estraendolo dal contesto in cui e' nato. Ex factis oritur ius, non il contrario

Testo del 2023-05-07




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