dizionario | 2023-02-01 · NEW: Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96295' · pdf |
Minori |
abstract:
Nell'interpretazione corrente delle autorità, tutti i servizi con minori anche senza trattamenti separati per essi. L'obbligo deriverebbe da norme cogenti a tutela dei minori, anche all'insaputa delle piattaforme, senza distinguere le dimensioni della stessa e l'attività svolta.
Link: https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
analisi:
index:
Indice
- Quando nasce l'obbligo?
- Offerta diretta ai
- Servizi usati dai
- Cosa cambia per le imprese ?
- L'offerta cosa propone?
- Obblighi connessi:
- Verificare in tali casi
- Obblighi
- Quando ?
- Il diritto compresso
- Anonimato
- Dal Gdpr
- Scritti pubblici
- Effetti collaterali
- Fonti:
testo:
Il tema e' scottante, e va compreso il punto.
Quando nasce l'obbligo?
Quando si applica la normativa sui Minori ? A chi ha meno di 16 anni.
Ma due sono le correnti di pensiero:
- Il GDPR parla di offerta diretta ai minori.
- Le interpretazioni parlano di servizi usati dai minori.
Cosa cambia per le imprese ?
Nel primo caso l'azienda che offre indistintamente servizi a chiunque, senza chiedere la data di nascita esatta (per calcolare i 12-13-16 anni) può farlo.
Nel secondo caso l'azienda non puo' offrire servizi senza chiedere l'età.
L'offerta cosa propone?
In mezzo cresce la realtà, che a mio modo di vedere è distinta in:
- servizi talmente diffusi che sono usati anche da minori;
- servizi che personalizzano i contenuti sulla base del profilo del singolo, eventualmente minore;
- servizi che personalizzano i contenuti sulla base del profilo del singolo, specificamente in quanto minore;
- servizi che consentono ai genitori di dare i consensi fino a 16 anni, e i Minori successivamente;
- servizi che non consentono ai genitori di impedire al figlio minorenne, ma maggiore di16 anni, di dare i propri dati (potestà genitoriale);
- servizi con sezioni separate per i minori
- servizi aperti a chiunque, che ricevono richieste a proposito di dati di minori.
Obblighi connessi:
2. Il Titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il Consenso sia prestato o Autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
Cioe': se il servizio e' offerto ai Minori ("in tali casi"), seguendo i termini di legge, il Titolare deve controllare le dichiarazioni false del minore, ragionevolmente e con le tecnologie disponibili.
Allo stato esiste solo l'identità pubblica (Spid), non tecnologie (la foto del soggetto potrebbe essere di terzi, anche se presa in diretta da una webcam). La IA potrebbero pero' rivelare utenti che pensano come minori, o minus habens.
Obblighi
- Identificare i genitori/tutori;
- chiedere l'età degli utenti
- gestire i consensi del tutore
- gestire i consensi del minore dai 16 anni
Secondo le altre fonti:
- tutelare i Minori da elaborazioni dannose
- prevedere contenuti e funzioni semplici, chiare, senza Dark Patterns (no gettoni gratuiti da pagare in euro, come in tanti videogiochi destinati ai Minori per grafica e tipologie di gioco)
- consentire la rimozione rapida su segnalazione e in autonomia.
- per alcuni, il divieto di Profilazione per finalità commerciali e decisioni automatizzate
Quando ?
Se i servizi sono offerti ai minori, come vanno gestiti, lato fornitore, i dati dei Minori ?
Non solo con trattamenti algoritmici e non da documentare nell'informative adeguati al minori, ma anche consentendo ai genitori/tutori di esercitare i diritti fino a 16 anni del minore.
Secondo l'interpretazione dei servizi "offerti ai minori" ogni qual volta il Titolare del servizio ha consapevolezza di essere usato da Minori (ad esempio perche' offre funzionalità specifiche per loro, determinate dalle scelte aziendali), deve predisporre la richiesta dell'esatta data di nascita, e controllarla.
Invece se l'interpretazione e' "nei servizi usati dai", tutte le aziende devono prevedere l'identificazione del singolo richiedendo la data
Il diritto compresso
Non vi e' dubbio che si possano usare servizi in modalità anonima, e non basta scrivere ad una piattaforma o ad una chat che si ha meno di 13 anni perche' la piattaforma applichi un sistema di regole diverso.
Se chiedo ad una chat: "ho 12 anni, e' un problema per te se ti uso ?", la chat che non offre servizi diretti a Minori giustamente non puo' inventarsi un Trattamento di servizi diretti a minori. Dalla risposta: "no, usami" non deriva quindi una volontà aziendale di violare la legge, quanto la volontà dell'interprete di mettere alla prova se lo strumento e' in grado di prendere una decisione giuridicamente vincolante, cosa per la quale non e' progettata e le condizioni d'uso lo ricordano.
E' un abuso dell'utente a norma dei termini di servizio richiedere una competenza legale per una funzionalità che il servizio non offre, qualcosa di specifico per i minori. Lo chieda agli umani, non alla macchina.
Anonimato
Il diritto a navigare nell'anonimato, nel rispetto della Minimizzazione dei dati, va garantito.
Tuttavia non e' invocabile ogni qual volta il sistema informatico e' progettato specificamente per i Minori accertati, non anche quando il soggetto rientra in una categoria di "minorenne" (magari confondendo con altri situazioni di immaturità, semplice temperamente, malattia). Ma questa e' solo una mia interpretazione supportata dalle linee guida europee.
Dal Gdpr
"per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il Trattamento di Dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale Trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale Consenso è prestato o Autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale.
"Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni."
Scritti pubblici
"Sotto i tredici anni, insomma, si dovrebbe girare alla larga dal servizio e tra i tredici e i diciotto lo si dovrebbe poter usare solo con l’approvazione dei genitori." da sito del Garante
(18 e' un lapsus). Sul sito del Garante la monografia sui minori
Effetti collaterali
Un tema sottovalutato e' lo scontro tra genitori separati o divorziati per la pubblicazione di foto dei figli sui social.
L'interpretazione costante e' che sia necessario l'accordo di entrambi ogni volta, salvo non sia contenuto negli accordi di separazione omologati dal tribunale nell'interesse del minore.
Fonti:
- Articolo 8 Condizioni applicabili al Consenso dei Minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
- Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, §. 2 GDPR;
- Considerando 38 del GDPR;
- Considerando 58 del GDPR;
- normativa consumeristica;
- codice civile sugli effetti giuridici degli atti dei minori;
- art. 2-quinquies del D.Lgs 101/2018 (14 anni);
- Working Party Art. 29, in "Linee guida sul Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla Profilazione ai fini del regolamento 2016/679", che prevede le eccezioni individuate all’art. 22 §2;
- Decisioni automatizzate e profilazione
- la normativa del Garante dei Minori
- cyberbullismo
- foto online e diritto d'autore
- Convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo
- l'art. 13 del DPR 22 settembre 1988, n. 448 Codice del processo penale minorile
- tribunale di Mantova del novembre 2017 sul Consenso congiunto nelle foto del minore
Link: https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
Testo del 2023-02-01
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