Videosorveglianza nascosta sul lavoro: il Garante italiano conferma la Corte di Strasburgo - Civile.it
Una decisione difficile da comprendere. Ancora una volta l'avevo anticipata.Tuttavia c'e' una diversità di comunicare la materia, sottovalutando che l'azienda ha il diritto di difendersi sempre quando c'e' un illecito, anche se non puo' monitorare tutto e tutti quando non ci sono illeciti.

da spataro - 2019-10-18

Videosorveglianza nascosta sul lavoro: il Garante italiano dissente dalla Corte di Strasburgo.

Ecco il comunicato del Garante (l'abbiamo reimpaginato alla luce delle strutturazioni che il legal design propone:

Telecamere sul luogo di lavoro: dichiarazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, su sentenza Corte di Strasburgo
La sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti:

  • vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale,
  • l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta,
  • le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato,
  • non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e
  • le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo:

  • in quanto extrema ratio,
  • a fronte di "gravi illeciti" e
  • con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore.
  • Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".

Roma, 17 ottobre 2019

Al di la' dell'opportuno comunicato, c'e' uno straordinario cambiamento di rotta.

Intendiamoci: i principi espressi non sono affatto nuovi. Anche prima erano validi.

Piu' volte nei miei ebook ho ribadito che il dato di lavoro ha il diritto di far valere i propri diritti sulle risorse aziendali, e in esse rientra il capitale umano, sia pure senza sorvegliare sistematicamente.

Tuttavia i casi comunicati dalla stampa hanno spesso stravolto la comunicazione, enfatizzando l'impossibilità di monitorare tutta la struttura lavorativa, persino quella aperta al pubblico.

In questa valutazione il Garante ha avuto un approccio restrittivo. La Corte ricorda che se uno si accorge dei furti, ma non di chi ruba, puo' effettuare le indagini mirate a proteggersi dai furti.

Tanto ovvio quanto svilito nella pratica da interpreti e consulenti.

La novità della decisione e' , seguendo le parole del Garante, proprio in "l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta".

Le guide sul posizionamento delle videocamere sono sempre state ben diverse ma, attenzione, sono corrette.

Il lavoratore non puo' essere sempre monitorato. In questo non cambia nulla.

Tuttavia la rivoluzionarietà e' che il datore puo' controllare se ci sono furti e illeciti, anche accedendo alla risorse aziendali, e se risultano illeciti puo' monitorare tutto e tutti per il solo periodo necessario a identificare l'autore dell'illecito.

Si dira' che prima era possibile facendo intervenire le forze dell'ordine.

Oggi sara' piu' chiaro che anche senza di esse, tramite investigatori o attività autonome, puo' farlo.

Certo e' che perche' valgano in giudizio e' meglio avvalersi di professionisti esterni che sanno come non rendere nulle le risultanze multimediali.

Tuttavia il messaggio ora passa completo: quanto resta vietato sorvegliare sistematicamente i dipendenti, resta lecito cercare il colpevole in caso di illeciti, senza che possa opporre la privacy.

La situazione italiana differisce solo nel ricorso all'ispettorato del lavoro se non ci sono le rsa. Ma per gli illeciti documentati via libera alle ricerche documentate.

Le risorse aziendali non scompaiono davanti alla privacy. E soprattutto l'extrema ratio e i gravi illeciti non sono solo un omicidio, ma ogni condotta che mina la fiducia tra le parti, ed e' una valutazione caso per caso del giudice del lavoro.

Ribadire che devono essere usate solo come extrema ratio in caso di illeciti gravi e' ridurre il diritto dell'azienda di difendersi, che peraltro non e' quello che dice lo statuto dei lavoratori.

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