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"Non esiste piu' l'applicazione dei principi morali della societa' e c'e' un affastellarsi di leggi, come se le leggi possano sostituire i principi" - Vittorino Andreoli



Salute    

Tutti i dati sanitari automaticamente raccolti dallo Stato senza consenso

Esami di laboratori privati e pubblici raccolti tutti senza consenso. Il cittadino potra' poi farvi accedere chi ritiene. Ma il Garante non la pensava diversamente ? Vedremo il nuovo.

30.07.2020 - pag. 95137 print in pdf print on web

T

Tutti contro l'app anti Covid, fatta anche bene. Gratis, ma con una prospettiva domani di trattare il fascicolo sanitario elettronico.

Arriva il nuovo Garante ieri insieme al decreto rilancio che consente di alimentare il fascicolo sanitario elettronico senza consenso, automaticamente, con i dati raccolti da strutture sanitarie pubbliche e private.

Il cittadino dovrebbe avere solo la chiave per autorizzare volta per volta l'accesso.

Se le notizie che circolano vengono confermate, c'è da preoccuparsi e non poco.

Ho sfogliato ieri il testo. Difficile capire quanto questo rischio è esteso.

Auguri al Garante, non ha tempo per prendere fiato.

Ecco le fonti:

DA AGID:

Queste le principali:

- vengono estese le tipologie di dati sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel FSE: sono così inclusi anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del Sistema sanitario nazionale, non solo quelle interne al SSN;

- l’attivazione e l’alimentazione del FSE diviene automatica e più agevole. Il cittadino non dovrà più richiedere l’apertura del proprio fascicolo e dare il proprio consenso alla sua alimentazione, ma potrà sempre decidere chi può accedere ai suoi dati sanitari, attraverso il meccanismo del consenso esplicito. Resta garantito, inoltre, il diritto di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE;

- vengono estese le funzioni “di sussidiarietà” dell’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici (INI) a tutte le regioni che non hanno ancora attivato il FSE o alcuni suoi servizi e il potenziamento di INI. Nel tempo il FSE potrà essere alimentato attraverso l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità con i dati sanitari già disponibili in merito alla donazione degli organi, le vaccinazioni e le prenotazioni, contenuti nel Sistema Informativo Trapianti, nelle Anagrafi vaccinali regionali e nei CUP di ciascuna regione o provincia autonoma;

 Art. 11
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1, dopo  le  parole:  "l'assistito"  sono  inserite  le
seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale";
  b) al comma 2, ultimo periodo, dopo  le  parole:  "comma  7",  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter";
  c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il FSE è alimentato con
i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in
maniera continuativa e  tempestiva,  senza  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le  professioni
sanitarie che  prendono  in  cura  l'assistito  sia  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi  socio-sanitari  regionali
sia al di fuori degli stessi, nonche', su iniziativa  dell'assistito,
con i dati medici in  possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del  FSE
aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.";
  d) il comma 3-bis è abrogato;
  e) al comma  4,  dopo  la  parola  "regionali",  sono  inserite  le
seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo
le parole "l'assistito",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "secondo  le
modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonchè nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";
  f)  al  comma  15-ter,  punto  3),  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni:
  - dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le
seguenti: ", la codifica e la firma remota";
  - le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le
seguenti:  "alimentazione,  consultazione  e  conservazione,  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
  g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis)  l'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  dei  consensi   e
relative revoche, da associarsi agli  assistiti  risultanti  in  ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al punto 3) del presente comma;
  4-ter) la realizzazione dell'Indice  Nazionale  dei  documenti  dei
FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti  in  ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalità e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma;
  4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo  le
modalità e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione  con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso è fornito in modalità aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale.";
  h) al comma 15-septies, dopo  le  parole:  "di  farmaceutica"  sono
inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani  terapeutici,
" e dopo le parole: "specialistica a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale," sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,"  e,  dopo  la  parola
"integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonchè i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalità stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto  3)
del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
libertà degli interessati,";
  i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
  "15-octies. Le specifiche tecniche dei  documenti  del  FSE  e  del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale del  nazionale  FSE,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali.
  15-nonies.  Ai   fini   dell'alimentazione   dei   FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite  le  modalita'  tecniche
con le quali:
  a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della  salute  di
cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i  dati
relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli  organi  e
tessuti;
  b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono  disponibili  ai  FSE  i
dati relativi alla situazione vaccinale;
  c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e  provincia
autonoma  rende   disponibili   ai   FSE   i   dati   relativi   alle
prenotazioni.".

                               Art. 12
 
Accelerazione  dell'acquisizione  delle  informazioni  relative  alle
                        nascite e ai decessi
 
  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle  informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice  dell'amministrazione  digitale,  le  strutture  sanitarie,  i
medici, i medici necroscopi o altri  sanitari  delegati,  inviano  al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati:
  a) dell'avviso di decesso di cui  all'articolo  72,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  b) del certificato necroscopico di cui all'articolo  74,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  c) della denuncia della causa di morte di cui  all'articolo  1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
  d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo  30,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1  esonera  i  soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di  ulteriore  attestazione
cartacea.
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende  immediatamente  disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
  a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente  (ANPR),  per
le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale;
  b) tramite Posta  elettronica  certificata  (PEC),  ai  Comuni  non
ancora collegati alla ANPR;
  c) all'ISTAT.
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti i dati di cui  al  presente  articolo  e  le
relative modalità tecniche di trasmissione.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attività del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.


 
                               Art. 13
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessità e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonchè dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  cc)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto  nazionale
di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche
in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al
Sistema statistico nazionale, che verranno indicati  nelle  direttive
di cui al comma 2, è autorizzato, fino al  termine  dello  stato  di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020  e  per  i  dodici  mesi  successivi,  a  trattare  dati
personali, anche  inerenti  alle  particolari  categorie  di  dati  e
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e  10  del
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie
individuate nelle  direttive  di  cui  al  comma  2,  per  effettuare
rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi  statistiche
anche presso gli interessati sul  territorio  nazionale,  volte  alla
comprensione della situazione economica,  sociale  ed  epidemiologica
italiana.
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  piu'  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonche'  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le libertà degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT.
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalità ivi previste, nonchè ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonche'  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322. La  diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle
indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata  solo
in forma anonima e aggregata.
  6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.


Ps in chiusura si noti che le dichiarazioni di AGID non coincidono con la nuovissima guida del Garante sul FSE proprio nella parte del consenso obbligatorio.


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