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Referendum
Il referendum sulla riduzione dei parlamentari spiegato da Wikipedia
In breve: non c'e' un quorum minimo. Perche' la legge entri in vigore deve essere approvata dalla maggioranza dei votanti.
Indice 1 Contesto storico 2 La riforma costituzionale e l'iter di approvazione 2.1 Il testo della riforma 2.2 L'iter di approvazione 2.3 La richiesta di referendum 3 Il quesito 4 Posizioni dei partiti e campagne elettorali 4.1 Partiti e movimenti presenti all'interno del Parlamento italiano 5 Sondaggi 6 Note 7 Bibliografia 8 Voci correlate
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Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo. (Min interni) Costituzione: Art. 138.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[47] La riforma costituzionale e l'iter di approvazione Il disegno di legge costituzionale sottoposto ad approvazione si compone di quattro articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero passa da 12 a 8. L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Il numero dei senatori eletti nella Circoscrizione Estero passa da 6 a 4. Il numero minimo di senatori assegnato ad ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, le due Province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise (2) e alla Valle d'Aosta (1). L'articolo 3 modifica l'articolo 59 della Costituzione chiarendo che il numero massimo di senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5. In tal modo viene eliminata l'ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite di 5 senatori a vita poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidente della Repubblica (quest'ultima interpretazione fu seguita dai soli presidenti Sandro Pertini e Francesco Cossiga, che nominarono entrambi 5 senatori a vita, raggiungendo il massimo di 9 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica). L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che esse si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore.[8] ... Il quesitoIl quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?».[17] Si noti il punto interrogativo finale Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354)(GU n.240 del 12-10-2019) Avvertenza: Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Art. 1. (Numero dei deputati) 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni; a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « otto »; b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ». Art. 2. (Numero dei senatori) 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »; b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». Art. 3. (Senatori a vita) 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ». Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo
scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta
data di entrata in vigore.
17.02.2020 Spataro Varie Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_costituzi
Il referendum sulla riduzione dei parlamentari spiegato da Wikipedia
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