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"Il problema della democrazia e' la ricerca del consenso, che porta a prendere decisioni non giuste ma gradite." - Romano Prodi 28.2.2017



Legittima difesa    

Legittima difesa e annunciopoli

La riscrittura dell'art.52 non e' di per se' assurda. E' l'interpretazione che ne propone Salvini che la rende uno strumento di offesa anche solo in caso di: "grave turbamento" o uso di qualsiasi "mezzo di coazione fisica", ivi compresa una corda per legare. In tal caso l'omicidio si intende "sempre" proporzionato, pur alle condizioni indicate, che andranno interpretate.

Un modo per complicare l'interpretazione dei giudici.

Ricordiamo che Salvini ha introdotto in Italia i taser, con la nostrana terminalogia causale di "sperimentazione"...

25.02.2019 - pag. 94422 print in pdf print on web

I

Il testo attuale del cp52:

Articolo n.52

Difesa legittima.

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa .

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione .

3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale .

Così la riforma proposta:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di legittima difesa

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 165
del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».


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