"Il problema della democrazia e' la ricerca del consenso, che porta a prendere decisioni non giuste ma gradite." - Romano Prodi 28.2.2017
Legittima difesa
Legittima difesa e annunciopoli
La riscrittura dell'art.52 non e' di per se' assurda. E' l'interpretazione che ne propone Salvini che la rende uno strumento di offesa anche solo in caso di: "grave turbamento" o uso di qualsiasi "mezzo di coazione fisica", ivi compresa una corda per legare. In tal caso l'omicidio si intende "sempre" proporzionato, pur alle condizioni indicate, che andranno interpretate.
Un modo per complicare l'interpretazione dei giudici. Ricordiamo che Salvini ha introdotto in Italia i taser, con la nostrana terminalogia causale di "sperimentazione"...
I
Il testo attuale del cp52: Articolo n.52 Difesa legittima. 1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa . 2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione . 3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale . Così la riforma proposta: Modifiche al codice penale e altre disposizioni
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