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"La tristezza e' solo un inverno che aspetta la sua primavera." - keith666axl.tumblr.com



Ludopatia    

Decreto Dignita' e' legge. Tra le novita',

Giocare con i soldi torna ad essere un disvalore.
08.08.2018 - pag. 94173 print in pdf print on web

T

Tante cose pro e contro.

Ma di una dovremmo essere tutti contenti.

La montagna di soldi regalati alle mafie che vivono del mondo del gioco per soldi potranno, molto lentamente, tornare nell'economia reale.

In più è stato approvato da una maggioranza in Parlamento, senza fiducia. Lasciando spazio formale alle critiche, della minoranza.

In fondo l'elenco degli argomenti trattati.

Articolo 9-bis.
  (Formule di avvertimento)

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Articolo 9-ter.
  (Monitoraggio dell'offerta di gioco)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Articolo 9-quater.
  (Misure a tutela dei minori)

1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Articolo 9-quinquies.
  (Logo No Slot)

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- CONTRATTI DI LAVORO (Artt.1, 1-bis, 4),
- FORMAZIONE E DURATA DEI CONTRATTI DI LAVORO (Art.1),
- LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 1-bis, 2, 3),
- INCREMENTO DI PERSONALE (Art.1),
- ATTI SCRITTI (Art.1),
- FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.1),
- OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 2-bis, 4, 9-bis, 11),
- PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 11-bis),
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1. 12),
- LAVORO INTERINALE (Art.2),
- INDENNITA' DI LICENZIAMENTO (Art.3),
- CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.1, 2, 3, 4),
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.3),
- ANNO SCOLASTICO (Art.4),
- ISTRUZIONE (Art.4),
- INSEGNANTI (Art.4),
- ISTITUTI E SCUOLE MAGISTRALI (Art.4),
- ESECUTIVITA' DI SENTENZE CIVILI (Art.4),
- MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.4),
- CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.5,6, 7),
- LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Artt.5, 6, 7),
- SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ( SEE ) (Art.5),
- SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 5, 6, 9),
- PENE PECUNIARIE (Artt.5, 6, 9),
- RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.5, 6),
- INTERESSI LEGALI (Art.5),
- MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.6),
- RIDUZIONE DI PERSONALE (Art.6),
- CESSIONE DI BENI (Art.7),
- SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Art.7),
- AMMORTAMENTO (Art.7),
- CREDITO DI IMPOSTE (Art.8),
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.8),
- GRUPPI DI IMPRESE (Art.8),
- INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.8),
- DIVIETI (Art.9),
- PUBBLICITA' (Art.9),
- CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Artt.9, 9-bis, 9-quater),
- MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.9),
- TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.9),
- INTERNET (Art.9),
- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA (Art.9),
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.9),
- AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.9),
- MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.9, 9-bis, 9-ter),
- ACCERTAMENTI FISCALI (Art.10),
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ( ISTAT ) (Art.10),
- ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.10),
- ABROGAZIONE DI NORME (Artt.4-bis, 10),
- FATTURA COMMERCIALE (Artt.11,11-bis, 12),
- IVA (Artt.11, 12),
- LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.12, 12-bis),
- RITENUTE FISCALI (Art.12),
- RITENUTE D' ACCONTO (Art.12),
- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.12),
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.13),
- OSSERVATORI (Artt.1-bis, 9-ter, 14),
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.1-bis, 2-bis, 14),
- MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.9-bis, 9-ter, 14),
- DECRETI MINISTERIALI (Artt.1-bis, 9-bis, 9-quinquies, 14),
- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO DEL CAI (Art.1),
- CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.1, 1-bis, 4),
- DATORI DI LAVORO (Artt.1-bis),
- ETA' DELLE PERSONE (Artt.1-bis),
- GIOVANI (Artt.1-bis),
- DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (Artt.1-bis, 2),
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.1-bis),
- APPRENDISTATO (Artt.1-bis),
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.1-bis, 3-ter),
- LAVORATORI PORTUALI (Art.2),
- LAVORO ATIPICO (Artt.2-bis),
- ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2-bis),
- IMPRESE AGRICOLE (Artt.2-bis, 11),
- ALBERGHI E LOCANDE (Artt.2-bis),
- REGIONI (Artt.3-bis),
- AGENZIE PER L'IMPIEGO (Artt.3-bis),
- RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.3-bis, 9-ter),
- DOCENTI A CONTRATTO (Art.4),
- SCUOLA MATERNA (Art.4),
- SCUOLA ELEMENTARE (Art.4),
- CONCORSI PUBBLICI (Art.4),
- CONTRASSEGNI (Art.9),
- GIOCHI D' AZZARDO (Art.9),
- BASI DI DATI (Artt.9-ter),
- MINORI (Artt.9-quater),
- TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Artt.9-quater),
- LOGHI ICONE E BRAND (Artt.9-quinquies),
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.9-quinquies),
- COMUNI (Artt.9-quinquies),
- ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.11),
- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Artt.11-bis),
- BENZINA (Artt.11-bis),
- GASOLIO (Artt.11-bis),
- RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.12-bis),
- CREDITI (Artt.12-bis)


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