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"Quel che il cuore conosce oggi...la testa comprendera' domani" - Seneca



Unioni di fatto    

Il testo del DDL sulle unioni di fatto

Unioni di fatto tra omosessuali equiparate ai coniugi; diritto di mantenimento al convivente di fatto alla fine della convivenza anche dietro semplice accordo. Non ho trovato nulla di specifico sulle adozioni anche se unioni di fatto equiparate al matrimonio.
04.02.2016 - pag. 91966 print in pdf print on web

N

N. 2081
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, FEDELI, ALBANO, AMATI, BATTISTA, BERTUZZI, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, D’ADDA, DE BIASI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FABBRI, Elena FERRARA, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, ICHINO, IDEM, LAI, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MANCONI, MARCUCCI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MIGLIAVACCA, MINEO, MIRABELLI, MORGONI, MUCCHETTI, ORELLANA, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI, VALENTINI, VERDUCCI e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2015

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto.

Esso si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto.

Nell'attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi -- con il testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763) -- lo stato di maturazione ed elaborazione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualunque proposta di legge sulla stessa materia.

Oggi, dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali -- con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni -- e un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo -- si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è la diretta evoluzione.

Il presente disegno di legge deve pertanto ritenersi il punto di approdo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi condotto dalla Commissione giustizia del Senato, a recepimento delle reiterate sollecitazioni giunte negli ultimi anni dalla società civile e dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea.

Nel merito, esso consta di due Capi.

Il Capo I introduce ex novo nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

Il Capo II reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.

In particolare, l'articolo 1 declina le finalità generali delle disposizioni del Capo I, indicandole nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

L'articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell'unione civile e ne delinea le cause impeditive.

L'articolo 3 definisce i diritti ed i doveri derivanti dall'unione civile, con riferimento -- in particolare -- agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti.

L'articolo 4 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi.

L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte.

L'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile estendendo all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio.

L'articolo 7 introduce la fattispecie dell'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

L'articolo 9 estende l'impedimentum legaminis ex articolo 86 del codice civile alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 10, infine, reca disposizioni finali e transitorie volte all'immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati.

L'articolo 11 definisce la convivenza di fatto e, a tal fine, pone i parametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza.

L'articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto.

L'articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione.

L'articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

L'articolo 15 riconosce l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto.

L'articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell'impresa familiare.

L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata.

L'articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto.

L'articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione.

L'articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza.

L'articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile).

L'articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all'estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano.

L'articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Capo 1 DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1. (Finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Art. 2. (Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile.

5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 3. (Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166-bis, 342-bis, 342-ter, 408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero 4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.

4. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4. (Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6. (Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso.

Art. 7. (Costituzione dell'unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio)

1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 8. (Delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile)

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Ciascuno schema di decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma l, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

Art. 9. (Modifica dell'articolo 86 del codice civile in materia di libertà di stato per contrarre matrimonio)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a).

Capo 2 DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA

Art. 11. (Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 12. (Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 13. (Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 155-quater del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 14. (Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 15. (Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 16. (Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 17. (Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 18. (Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 19. (Contratto di convivenza)

1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può prevedere:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Art. 20. (Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 1 dell'articolo 11;

c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 21. (Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 19.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 22. (Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). -- 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dal Capo II della legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 23. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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