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Banche    

Salvabanche: se strumentalizzare i morti e' vietare di parlare del problema.

Facile distrarre dal nodo del problema
14.12.2015 - pag. 91849 print in pdf print on web

C

C'è chi lamenta di strumentalizzare il suicidio di chi ha perso i soldi con il #salvabanche.

Geniale la capacità di ribaltare la nozione di causa effetto.

Forse manca un Cicerone che dalle pagine dei quotidiani finanziari dica: "Usque tandem".

Per esempio: perchè tanta urgenza di applicare un decreto legge per evitare l'applicazione della normativa dal primo gennaio 2016 ?

Perchè con legge si procede per chiudere il problema (senza nessuna responsabilità per i chi ha piazzato i prodotti) lasciando invece ai privati decidere, caso per caso, se si potevano vendere obbligazioni subordinate, pari a carta straccia per un consumatore, a persone che volevano investire i risparmi di una vita ?

Due pesi, due misure. Prodotti oggettivamente non vendibili al pubblico, per fare cassa. E che  pare siano in altri prodotti finanziari, chissà quali. E su questo nessun provvedimento: chi vende al pubblico questi prodotti fa qualcosa che mina la fiducia nella banche.

Se poi il Governo interviene con nome straordinarie senza applicare gli strumenti ordinari di tutela dei consumatori, previsti dalle leggi dello stato, perchè dall'Europa si riterrebbe trattarsi di aiuti di stato, allora significa che la legge non è applicata e nessun deposito è più tutelato dalla legge in forza di una dichiarazione telefonica che sarebbero aiuti di Stato.

E soprattutto nessun deposito è più al sicuro.

Il problema del salva banche non è solo un provvedimento d'urgenza che disapplica le leggi. E' anche non aver avviato nessun provvedimento urgente contro coloro che hanno venduto prodotti che non dovevano essere venduti al pubblico.

Stop.

Ripeto Banca d'Italia e l'Europa: "E' necessario vietare la vendita di prodotti come le obbligazioni subordinate allo sportello"

Questo nel salvabanche, non c'e'.

Aggiornamento, Giuseppe Vegas, presidente di Consob, a Corriere:

"In occasione del recepimento da parte del governo della nuove procedure europee di salvataggio delle banche, la Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive ndr), nel provvedimento è stato eliminato il potere di Consob di fare domande sui vari salvataggi, privando il mercato delle informazioni necessarie"

" E senza trasparenza, quando accadono fatti come quelli relativi a queste 4 banche, il rischio è che si metta in dubbio l’intero sistema"

Così ufficialmente la Consob:

25 Nov 2015 -

Consob: gli intermediari informino adeguatamente i loro clienti sui rischi legati al "bail–in". Emanata una Comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova normativa in materia di salvataggi bancari

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

E' questo il senso di una Comunicazione (n. 0090430 del 24.11.2015) emanata dalla Consob, con la quale l'Autorità di vigilanza intende richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea Brrd (Banking Resolution and Recovery Directive), che introduce anche il cosiddetto "bail-in".

La normativa - che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre scorso, applicabili in parte immediatamente e in parte dal primo gennaio 2016 - prevede limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.

In base alla Comunicazione, l'applicazione delle regole già in vigore in materia di correttezza di comportamento degli intermediari e di trasparenza delle informazioni da fornire ai clienti dovrà tenere conto del nuovo contesto di riferimento del "bail-in".

In particolare gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela - sia quella professionale sia quella "retail", cioè la platea dei piccoli risparmiatori – abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. La clientela dovrà essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d'Italia in quanto soggetto all'uopo preposto, gli strumenti finanziari interessati dal "bail-in" (come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno) potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. La clientela dovrà essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori. Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione.

Gli intermediari dovranno tener conto del nuovo contesto normativo anche ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dei loro clienti. Dovranno, pertanto, assicurarsi a) che le operazioni consigliate o comunque realizzate nel quadro della prestazione dei servizi di gestione dei portafogli corrispondano agli obiettivi di investimento del cliente; b) che siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; c) che i clienti abbiano l'esperienza necessaria a comprendere i rischi ai quali si espongono.


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14.12.2015 Spataro

Spataro

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